RIFORME DI STRUTTURA:CASSA INTEGRAZIONE ESPANSIVA

Analisi, proposte, riflessioni sul lavoro come valore.
antonio77
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RIFORME DI STRUTTURA:CASSA INTEGRAZIONE ESPANSIVA

Messaggio da antonio77 »

ARTGIANI, COMMERCIANTI , SANZIONE LAVORO NERO e SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA.
( Parte 1 )
( Parte 2 ) 26/12/2016
( Ultimo Post)
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ANALISI BONUS IRPEF, il ritorno all' Economia di Baratto Il Decreto Legge 24 Aprile 2014 n. 66 (Parte 1 e 2 ) ( commento in corsivo )
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JOB ACT DA JOVANOTTI A GABER ( VEDI 1,2,3,4,5,6A, 6B ,6C,7 e 8 ) [/b
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ARRIBBAAA ARRIBBAAA .....LA NUOVA NASPI ......OLE'.... ( 08 marzo 2015)
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antonio77
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Re: UNA ANALISI INDIPENDENTE Disegno L. LAVORO Ind. Disocc

Messaggio da antonio77 »

DISEGNO DI LEGGE RECANTI DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETIVA DI CRESCITA.
una analisi indipendente.
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UNA ANALISI INDIPENDENTE : Il disegno di legge recanti disposizioni in materia di riforma del lavoro.


1) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO. ( Parte 1)

capo II
Tipologie contrattuali
Art. 3
(Contratti a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
all’articolo 1, il comma 01 è sostituito dal seguente: «Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;


nella precedente scrittura la norma recitava, ‘ Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato’.

In questa versione la REGOLA è il contratto a tempo indeterminato, l’ eccezione è il contratto subordinato a tempo determinato.

Nella nuova riformulazione è necessario analizzare la dottrina , aspettiamo la discesa in campo dei giurlavoristi.

‘ la forma comune di rapporto di lavoro ‘.
Cosa vuol dire ?

È uso e consuetudine che la casalinga di Voghera quando si alza alla mattina faccia la doccia ?
Sono Usi e Consuetudine che a Cuneo o a Pordenone i contratti di lavoro sono a tempo indeterminato ?
Ma dove è scritto che là sono il senso comune ?
In una legge regionale ? in atto amministrativo del comune ? in un regolamento della locale camera di commercio ?

Aspettiamo interpretazioni ‘ autentiche’.


L’ articolo 3 riguardante i contratti a termine ed è una vera bomba atomica.

Suddivide i contratti a termine in due parti.

a) contratti a termine inferiori a sei mesi.
b) Contratti a termine superiori a sei mesi .

Nei contratti a termine superiori a 6 mesi rimanda al solito clausolone che è questo :

E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria
attività del datore di lavoro.

Secondo l’ interpretazione del ministero Saccone era sufficiente inserire nel contratto di lavoro questo clausolone generico e vai …..
Ma di diverso parere era una parte consistente della magistratura del lavoro che disconosceva l’ autenticità del contratto a termine e molti accademici in ambito di dottrina, se la causale non era determinata e determinabile.

Nel disegno di legge viene inserito nell’ articolo 3 il comma 1-bis :

1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

Per i contratti a tempo determinato inferiori a 6 mesi non c è più da inserire la motivazione del perché viene stipulato il contratto a termine.
Sia negli aspetti generali ( vedi clausolone) sia negli aspetti più specifici, per coloro che non riponevano fiducia nella interpretazione ministeriale.

Per i contratti a tempo determinato superiori a 6 mesi non ci sono cambiamenti. Prima era necessaria la causale ( generica o specifica ) a seconda delle interpretazioni, ora è necessaria la causale esattamente come prima.

QUINDI SECONDO IL DISEGNO DI LEGGE recante disposizioni in materia di lavoro se il contratto a termine è inferiore a 6 mesi è COMPLETAMENTE LIBERALIZZATO.
Mancando la causale il contratto a termine inferiore a 6 mesi è collocato allo stesso livello organizzativo e giuridico del contratto a tempo indeterminato.

Per i contratti a termini inferiori a 6 mesi non è previsto l’ istituto della proroga.

I contratti a termine possono essere novati o rinnovati o stipulati nuovi contratti ( a seconda delle varie interpretazioni ) dopo 30 giorni se inferiori a 6 mesi ( prima era 20 giorni ) e dopo 50 giorni se superiori a 6 mesi ( prima era 30 giorni ).

Quindi se assumo per 6 mesi non ho problemi di giustificare la motivazione per cui stipulo il contratto a termine, finito il contratto a termine di 6 mesi NON posso fare la proroga quindi o aspetto 30 giorni oppure assumo un altro dipendente con contratto inferiore a 6 mesi, cosi via fino al raggiungimento dei 36 mesi , termine ultimo per utilizzare il lavoratore con contratti a termine plurimi.

RIASSUNZIONE A TERMINE E CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO.

Nella versione attuale della norma, se entro 10 giorni ( contratto inferiore a 6 mesi) o entro i 20 giorni ( contratto superiore a 6 mesi) il dipendente viene assunto di nuovo ( a termine) per il secondo contratto scatta la trasformazione a tempo indeterminato.
Con il disegno di legge la trasformazione a tempo indeterminato avviene rispettivamente dopo 20 giorni ( fino a 6 mesi) e dopo 30 giorni ( dopo 6 mesi).


LAVORO SOMMINISTRATO

Per le somministrazioni di lavoro inferiori a 6 mesi, l’ azienda richiedente non è soggetta alla verifica delle motivazioni per cui richiede la manodopera.
Inoltre nei contratti inferiori a 6 mesi la somministrazione non è più soggetta alle diposizione inerenti il contratto nazionale di lavoro.

IMPUGNAZIONE CONTRATTO A TERMINE.

L’ impugnazione del contratto a termine deve avvenire entro 120 giorni per i contratti inferiori a 6 mesi e entro 180 giorni per i contratti superiori a 180 giorni.
IN caso di indennità la norma vuol essere ESPLICATIVA :

5. La disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Significa che l’ indennità per il periodo NON lavorato, in caso di contratto a termine illeciti, non può essere inferiore a 2,5 mensilità e non può essere superiore a 6 mensilità ( sostituzione di retribuzione con una indennità danno).
Di parere avverso la corte costituzionale :
Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale del n. 214 del 14 del luglio 2009.

Questo è l’ articolato del disegno di legge riguardante il contratto a termine. ( continua )


Ultima modifica di antonio77 il 08/04/2012, 20:50, modificato 3 volte in totale.
Ultima modifica di antonio77 il 24/01/2014, 23:08, modificato 4 volte in totale.
antonio77
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Re: Parte2 UNA ANALISI INDIPENDENTE Disegno Legge LAVORO

Messaggio da antonio77 »

Disegno di legge recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
( Parte 2 )

1) Il contratto di inserimento è abolito.

Il contratto di inserimento può riguardare le seguenti categorie di persone:

1) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
2) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
3) lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
4) lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
5) donne, senza limiti di età, che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile;
persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il contratto di inserimento o reinserimento non è un contratto di natura ‘atipica’.
E’ un contratto che non è stato applicato, perché ?
L ‘ ipotesi più probabile che per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità le aziende e gli operatori del settore abbiano preferito assumere tramite i contratti con sgravi mobilità ( legge 223 del 1991 ).
I contratti nazionali di lavoro che hanno istituito il contratto di inserimento sono 108.
La formazione prevista per legge era di 16 ore.
I contratti nazionali solitamente aumentano il monte per un totale complessivo di 40 ore.

Il contratto di inserimento per il centro nord prevedeva per le imprese con uno sgravio contributivo SOLO del 25%.
Per il centro nord settore commercio e turismo con meno di 15 dipendenti lo sgravio contributivo è del 40 %.

Per il centro sud lo sgravio contributivo è l’ applicazione della aliquota 10 % pari all’ apprendista.

Quindi per coloro che sono iscritti alle liste di mobilità nel centro nord il contratto di inserimento NON è appetibile, per il centro sud il costo del contratto di inserimento è ugule ai contratti con sgravi di mobilità , MA la durata può essere inferiore ( 18 mesi massimo contro l’ ipotesi 12 mesi più 12 se trasformato a tempo indeterminato massimo per i contratti mobilità).
Inoltre gli sgravi dei contratto di inserimento sono soggetti ad un tetto massimo del 50% del costo del lavoro.
Inoltre i contratti di inserimento per usufruire dello sgravio devono essere in aumento della base occupazionale o in sostituzioni di lavoratori dimessi o con requisiti pensione.
Altra cosa è la possibilità controversa di usufruire di un esenzione maggiore dell’ Irap.


Riprendiamo le categorie che possono usufruire del contratto di inserimento :

1) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
2) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni;
3) lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
4) lavoratori che non hanno lavorato nell'ultimo biennio e che intendono riprendere l'attività lavorativa;
5) donne, senza limiti di età, che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore del 10% rispetto a quello maschile;
persone con grave handicap fisico, mentale o psichico .

Il punto 1 il contratto di riferimento è certamente l’ apprendistato e NON il reinserimento.
Il punto 2 Disoccupati da più di 12 mesi non iscritti nelle liste di mobilità ( erano lavoratori autonomi o dipendente che si sono dimessi).
Il punto 3 Disoccupati ma non iscritti liste mobilità, e non disoccupati da 24 mesi ( altrimenti assunti con legge 407 del 1990).
Il punto 4 lavoratori che non hanno lavorato ma che non sono iscritti al centro impiego da almeno 24, altrimenti si applica legge 407/1990).
Il punto 5 DONNE: il contratto da applicare è il contratto di inserimento.

L’ abolizione del contratto di inserimento penalizza
punto 2 coloro che sono disoccupati ma non sono iscritti alla mobilità,
punto 3 lavoratori con più di 50 anni senza lavoro ma non iscritti mobilità
punto4 lavoratori senza lavoro da 2 anni ma non iscritti alla mobilità e non iscritti da almeno 24 mesi nelle liste disoccupati,
punto 5 donne nelle zone in cui il tasso di occupazione uomini è notevolmente superiore a quello delle donne.

Sostituire il contratto di inserimento con il contratto di apprendistato non ha alcun senso, avremmo i nonni apprendisti, nonni con grande esperienza e molti con diplomi e lauree , in questi casi l’ apprendistato è peraltro nullo fin dall’ origine.

IL CONTRATTO DI INSERIMENTO VA RIABILITATO PER TUTTI I LAVORATORI ESPERTI SENIOR PROFESSIONALIZZATI AD ALTA SCOLARITA CHE SONO DISOCCUPATI MA SENZA SGRAVI, ALLE DONNE SENZA LAVORO E CHE NON POSSONO ACCEDERE AI BENEFICI SGRAVI MOBILITA’ PERCHE’ NON ISCRITTI ALLE LISTE MOBILITA’.

Si tratta di lavoratori che hanno presentato lettera di dimissioni ( disoccupati volontari, lavoratori che rientrano in Italia dall’ estero, lavoratori autonomi che perdono lavoro e donne disoccupate ma senza sgravi particolari ).


2) CONTRATTO DI APPRENDISTATO.

Da notizie giornalistiche si era sparsa la voce che il disegno di legge sarebbe intervenuto di nuovo sulla formazione degli apprendisti.
Queste notizie hanno alimentato il panico.
Per fortuna per il momento sono notizie false.
La complessità di definire l’ effettività della formazione è tutta dentro il testo unico n. 167 del 2011.
Li è e li rimane, con tutta la problematicità molto elevata.
L’ intervento sull’ apprendistato nel disegno di legge è poco più di ….una errata corrige.
Il periodo di preavviso rimane nel regime….di apprendistato, la norma precedente aveva a che fare con …..il vino o superalcolici !!! L' apprendistata lavorava SOLO il preavviso con il contratto standard a tempo indeterminato.
Il periodo minimo per l’ apprendistato ora è fissato in sei mesi.

APPRENDISTATO STAGIONALE

Sull’ apprendistato stagionale si era sostenuto che il contratto doveva essere della STESSA DURATA e struttura degli apprendisti ‘ normali’.
Solo che lo svolgimento della mansione avveniva con FORMAZIONE PROGRESSIVA, questo permetteva alle strutture turistiche di programmare lavoro e formazione per 36 mesi o 24 mesi, ma con periodi di SOSPENSIONE tra una stagione e l’ altra.
INVECE si è optato per il contratto apprendistato a TERMINE di un mese o due mesi significa che non ci sarà formazione.

3) CONTRATTO PART TIME

Alcune clausole di flessibilità possono essere modificate o cancellate da parte del lavoratore in itinere.
Questo articolo probabilmente è stato scritto da un'altra persona rispetto ai precedenti, contrasta con la ‘vision’ dei precedenti.

4) CONTRATTO LAVORO INTERMITTENTE

Qui la novità è veramente molto importante .

Riportiamo il testo completo :

«3-bis. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante fax o posta elettronica certificata. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 6.000 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»;
Il datore di lavoro deve comunicare in modalità semplificata ( fax o posta certificata) la durata della chiamata PREVENTIVAMENTE.
Con relativa sanzione amministrativa senza diffida per coloro che non trasmettono per tempo la comunicazione alla DTL..

Finora vi poteva essere un uso improprio dei contratti a chiamata .

Inoltre è abrogato l’ articolo che prevede la possibilità del contratto a chiamata con lavoratori con meno di 25 anni e con più di 45 anni senza una precisa causale prevista da contratto di lavoro o norma giuridica .

5) CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO.

Da anticipazioni di stampa si era letto che ci sarebbero stati cambiamenti strutturali nei contratti a progetto.
Nulla cambia.
Il tentativo di rendere più ‘stringente’ il progetto ha valore teorico ma nessun effetto pratico.
La segretaria che risponde al telefono con un contratto a progetto è presente in alcune regioni italiane e in alcune provincie ma è quasi sempre assente in altre regioni e provincie .
Dipende da fattori quali lo sviluppo dei fattori economici e dallo sviluppo delle direzioni territoriali del lavoro e dallo sviluppo delle strutture ispettive inps ed inail.

Basterebbe costruire una struttura di job rotation/job evaluation tra uffici amministrartivi territoriali diversi, è il fenomeno potrebbe diminuire notevolmente.

Di positivo ma è poca cosa è che nei contratti collettivi possono essere inserite le mansioni ripetitive e più semplici che escludono la possibilità di stipulare contratto a progetto.

6) CONTRATTO CON PARTITA IVA.

Il disegno del disegno di legge è portare le partite iva in ambito collaborazioni co.co.co..
Sembra di capire che la questione non è giuridica ma previdenziale.
Si vuol captare un po di denaro a favore della gestione separata INPS.
Le partite iva professionisti non iscritti albi sono GIA' iscritte alla gestione separata Inps, rimarebbero esclusi le partite iva individuali come impresa che comunque pagano il contributo Inps fisso.

Nel travaso da partita iva a collaborazione a progetto è necessario il progetto .
Il progetto è una posizione soggettive dipende dal datore di lavoro non possimo obbligare il datore di lavoro a fare ..progetti a go go !!
Il legislatore probabilmente per ovviare a questo vuole far transitare il ‘partito’ Iva al contratto collaboratore continuativa e continuativa.
IL contratto Co.co.co NON esite più dal 2003 !!
E’ rimasto in via residuale per gli amministratori di società.
Cosa facciamo ?
Del partito iva a 1.000 euro al mese lo facciamo amministratore delegato di società ?’

Se una partita iva è falsa, il titolare 'ivato' NON lo nominiamo amministratore delegato ,
il contratto di lavoro deve essere inquadrato come lavoratore dipendente, esclusivamente come lavoratore dipendente.

7) CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE.

Questo è il contratto per complessità sia giuridica sia contabile fiscale più complesso.

Dice il disegno di legge :’ con l’unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

Dice per i parenti intimi si può fare, perché ?
Perché i parenti intimi si vogliono bene ?

La norma cosi scritta sviluppa cattivi …pensieri.
E se fosse un rapporto smascherato di LAVORO GRATUITO ?

In via eccezionale almeno si dica quali sono i sono i documenti contabili che certificano un rapporto EFFETTIVO di partecipazione al lavoro .
E per esempio che gli utili siano certificati da documenti certi con data certa .

E poi :
‘2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’ associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall’articolo 2552 del codice civile, si presumono, salva prova
contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Qui a differenza dei falsi contratti partita iva il testo è un testo in cui le parole dicono quello che dicono.
( continua )
antonio77
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Re: Parte 3 UNA ANALISI INDIPENDENTE Disegno Legge LAVORO In

Messaggio da antonio77 »

Analisi sulla riforma del lavoro (parte 3)
( new modificato esempio 3)

AMMORTIZZATORI SOCIALI : Indennità Ordinaria di Disoccupazione. (Parte 3 )

Differenza tra TECNICA e TECNOCRAZIA.

La TECNICA è la metodologia di analisi e della formazione della norma giuridica e degli strumenti legislativi.
La TECNOCRAZIA è una tecnica di vendita e di marketing, vendere le conoscenze al miglior offerente, sempre comunque al servizio dei potentati e lobby finanziarie.

Il contratto ‘comune’.

‘Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»; secondo il nuovo disegno di legge.

Secondo Plinio Il Giovane ‘ la forma comune’ è il diritto comune inteso come diritto positivo.
Nella precedente versione :’ Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato’.
Quando Plinio il Giovane va al supermercato compra un kg di zucchero attiva un contratto di diritto comune, quando predispone un contratto di lavoro a chiamata stipula un contratto di diritto comune.
Quanto predispone un contratto a tempo indeterminato stipula un contratto di diritto comune come quando trasferisce la proprietà di un kg di zucchero al supermercato.
Il contratto a tempo indeterminato è diventato per Plinio il Giovane l’ equivalente di kg di Zucchero.

Soci di cooperativa con contratto di lavoro dipendente e indennità di disoccupazione.

I soci e dipendenti rientranti nel D.P.R. 602 del 1970 attualmente non hanno diritto all’ indennità di disoccupazione ( art. 24 legge 196/1997).
Le motivazione potrebbero essere :
a) nel 1997 le retribuzione dei soci erano calcolate su imponibili convenzionali più bassi rispetto ai lavoratori dipendenti, quindi i contributi Ds sarebbero molto minori.
b) Nel 1997 i rapporti di lavoro erano prevalentemente di soci e NON di lavoro dipendente.

Con il Decreto Legislativo 6 novembre 2001, n. 423 "Disposizioni in
materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, venivano superati con gradualità i valori convenzionali e gli imponibili previdenziali ai lavoratori dipendenti.
Il periodo transitorio si concludeva nel 2006.

Inspiegabilmente il Decreto Legislativo di adeguamento degli imponibili previdenziali non prevedeva l’ istituzione dell’ indennità di disoccupazione per i soci lavoratori.
Probabilmente perché gli adeguamenti entravano in vigore dal 2006.
Dal 2006 al 2012 i governi NON avevano previsto l’ indennità di disoccupazione per i soci dipendenti pur avendo l’ imponibile previdenziale allineato con i lavoratori ‘ normali’.
Il disegno di legge prevede finalmente l’ estensione dell’ Indennità di Disoccupazione ai soci dipendenti di cooperative D.P.R 602/970 .
Si tratta di una innovazione importante.

INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE : REQUISITI ORDINARI.

Il testo del disegno di Legge :
‘L’indennità di cui all’articolo 22 è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. L’indennità mensile è rapportata alla retribuzione mensile ed è pari al 75 per cento nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l’importo mensile massimo di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427.

A parte il nuovo nome non condivisibile , i requisiti di maturazione indennità di disoccupazione con requisiti ordinari NON sono cambiati :
a) 2 anni di contributi effettivamente versati all’ Inps.
b) 52 settimane di contributi versati negli ultimi 2 anni dalla data di licenziamento.

DURATA DELLA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE.

Dal 2016 : 12 mesi fino a 55 anni e 18 mesi per coloro che hanno più di 55 anni.
Nei limiti della contribuzione effettivamente versata nei 24 mesi precedenti la data di licenziamento.
Se ho contribuzioni per 14 mesi ed ho più di 55 anni , l’ indennità di disoccupazione teorica è di 18 mesi ma ho diritto effettivamente solo per 14 mesi.
Durata e periodo transitorio.

Anno 2013 : non cambia , 8 mesi per lavoratori con meno di 50 anni e 12 mesi per coloro che hanno più di 50 anni.
Anno 2014 : 8 mesi con età inferiore a 50 anni, 12 mesi con età compresa tra 50 e 55 anni e 14 mesi per età superiore a 55 anni nei limiti dei contributi versati nei 2 anni precedenti
Anno 2015 : 10 mesi con età inferiore a 50 anni, 12 mesi con età compresa tra 50 e 55 anni e 16 mesi per età superiore a 55 anni nei limiti dei contributi versati nei 2 anni precedenti .

IMPORTO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE. ( Disegno di Legge)

1) Base di calcolo : media retribuzioni negli ultimi 24 mesi ( o minor periodo ma superiore a 12 mesi) con ratei mensilità supplementari
2) 75 % della base di calcolo fino a 1180 massimale, per importi superiori il 25 % della differenza per 6 mesi.
3) nel periodo dai 6 ai 12 mesi l’ indennità viene decurtata del 15 %.
4) Nel periodo dai 12 ai 18 mesi viene decurtata ulteriormente del 15 %.

IMPORTO INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE ( situazione attuale)

1) Base di Calcolo attuale : media negli ultimi 3 mesi con ratei mensilità supplementari.
2) calcolo con massimale :
inferiore o uguale a 1.961,80 euro - importo massimo è di 931,28 euro
superiore a 1.961,80 euro - importo massimo è di 1.119,329 euro
3) Primi 6 mesi : 60% dello stipendio
Settimo mese : 50% dello stipendio
Ottavo mese : 50% dello stipendio
Mesi successivi : 40% dello stipendio.

NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI ORDINARI ( Disegno di Legge).
ANALISI COMPARATA vecchia INDENNITA’ Di DISOCCUPAZIONE ( attuale normativa in vigore )

TUTTI GLI ESEMPI SONO AL LORDO DELLE TRATTENUTE IRPEF E DELLE DETRAZIONI FISCALI.
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Esempio 1 :

a) stipendio lordo comprensivo di ratei di mensilità supplementari MEDIA negli ultimi 3 mesi ( attuale normativa ) e MEDIA negli ultimi 15 mesi ( disegno di legge).
c) Versamento effettivo dei contributi DS all’ Inps di 15 mesi.
d) Età lavoratore disoccupato : 51 Anni.
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Esempio 2 :

1) Stipendio Lordo comprensivo di ratei di mensilità supplementare di 2010 euro inteso come MEDIA negli ultimi 3 mesi ( attuale normativa) e MEDIA negli ultimi 24 mesi.
2) Versamento Effettivo dei contributi DS all’ Inps per 24 Mesi.
e) Età lavoratore disoccupato : 57 Anni.
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Esempio 3 :

1) Stipendio Lordo comprensivo di mensilità supplementari 2600 inteso come inteso come MEDIA negli ultimi 3 mesi ( attuale normativa) e MEDIA negli ultimi 12 mesi.
2) Versamento Effettivo dei contributi DS all’ Inps per 12 Mesi.
3) Età lavoratore disoccupato : 35 Anni.
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Per semplificare abbiamo stabilito che la MEDIA retribuzione Lorda sia uguale a 3 Mesi che a periodi molto più lunghi.
Nella realtà maggiore è il periodo di riferimento minore o molto minore a seconda della lunghezza del periodo è la media da prendere in considerazione per il calcolo della Indennità di Disoccupazione.
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A) Sviluppo Esempio 1.

Normativa attuale :

Durata più di 50 ( età 51 ) anni 12 mesi.

Reddito di riferimento media negli ultimi 3 mesi : 1300 Euro .
Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 780 Euro (60%)
Indennità di Disoccupazione settimo ed ottavo mese : 650 Euro (50%)
Indennità di Disoccupazione dal nono al dodicesimo mese : 520 Euro (40%)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Normativa Disegno di Legge in discussione al parlamento.

Reddito di riferimento media negli ultimi 15 mesi 1300 Euro


Durata : ( a regime 2016) minore di 55 anni , quindi durata 12 mesi.


Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 975 Euro


Indennità di Disoccupazione dal settimo al dodicesimo mese : 829 Euro.
……………………………………………………………………………………………………………………………
Conclusioni Esempio n. 1

Per Retribuzioni molto basse a tempo pieno , quali 5 livello del CCNL Commercio o 2 Livello del CCNL Metalmeccanici Industria, NELLE IPOTESI descritte nell’ Esempio 1 ;
abbiamo primi i primi 6 mesi un aumento della Indennità di Disoccupazione con il nuovo disegno di legge un AUMENTO di 195 Euro.
Dal settimo al ottavo mese un AUMENTO di 179 Euro.
Dal nono al dodicesimo mese un AUMENTO di 306 Euro.
In questo esempio con età di 51 anni NON cambia la durata tra vecchia e nuova normativa rimane 12 mesi.
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B) Sviluppo Esempio 2.

Normativa attuale :

Durata più di 50 anni ( età 57 anni ) 12 mesi.

Reddito di riferimento media negli ultimi 3 mesi : 2010 Euro .
TETTO massimo per Indennità Disoccupazione 1119,329 ( previsioni 2013 1180 Euro ).
Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 1180 ( tetto massimo) nel 2013.
Indennità di Disoccupazione settimo ed ottavo mese : 1005 Euro (50%)
Indennità di Disoccupazione dal nono al dodicesimo mese : 804 Euro (40%)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Normativa Disegno di Legge in discussione al parlamento.

Reddito di riferimento media negli ultimi 24 mesi : 2010 Euro

Durata : ( a regime 2016) maggiore di 55 anni , quindi durata 18 mesi, con contributi versati di 24 mesi, se i contributi versati erano 14 invece di 24 mesi mesi la durata sarebbe stata non di 18 mesi ma di 14 mesi.

Il calcolo porterebbe ad una Indennità di disoccupazione TEORICA di 1506 .
MA il tetto massimo è di 1180.
Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 1262 Euro ( 1180+ 25%)
Indennità di Disoccupazione dal settimo al dodicesimo mese : 1073 Euro. ( -15% )
Indennità di Disoccupazione dal tredicesimo al diciottesimo mese : 1002 euro ( -15% )
…………………………………………………………………………………………………………………………
Conclusioni esempio n. 2 .

L’ indennità di disoccupazione passa da 12 mesi a 18 ma solo se si sono versati contributi per piu di 18 mesi.
Se ho versato contributi nel biennio precedente solo per 12 mesi, l’ indennità disoccupazione ‘ nuova’ sarà di 12 mesi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C) Sviluppo Esempio 3.

Normativa attuale :

Durata meno di 50 anni ( età 35 anni ) 8 mesi.

Reddito di riferimento media negli ultimi 3 mesi : 2600 Euro .
TETTO massimo per Indennità Disoccupazione 1119,329 ( previsioni 2013 1180 Euro ) .
Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 1180 Euro
Indennità di Disoccupazione settimo ed ottavo mese : 1180 Euro (50%)
Indennità di Disoccupazione dal nono al dodicesimo mese : 1040 Euro (40%)

Normativa Disegno di Legge in discussione al parlamento.

Reddito di riferimento media negli ultimi 12 mesi 2600 Euro

Durata : ( a regime 2016) minore di 55 anni , quindi durata 12 mesi .

Il calcolo porterebbe ad una Indennità di disoccupazione TEORICA di 1905 .
MA il tetto massimo è di 1180 + 25% sulla differenza
Indennità di Disoccupazione primi 6 mesi : 1362 Euro
Indennità di Disoccupazione dal settimo al dodicesimo mese : 1158 Euro. ( -15% )
Indennità di Disoccupazione dal dodicesimo al diciottesimo mese : 0 ( meno di 55 anni l’ indennità è di 12 mesi ) se 11 mesi NON matura il diritto alla Indennità di Disoccupazione ).
………………………………………………………………………………………………………………………………
Conclusioni esempio n. 3.

Il nuovo sistema abbatte del 15 % il valore del periodo precedente.
Quindi con attuale sistema nel nostro esempio abbiamo nel secondo periodo una indennità del 1180
Con il nuovo sistema invece 1158, quindi 22 Euro in meno con il nuovo sistema.
In teoria per disoccupati con meno di 55 anni a regime l’ indennità di disoccupazione aumenta a 12 mesi, rispetta agli attuali 8 mesi.
Ma nel nostro esempio i contributi effettivamente erano di 12 mesi, quindi l’ indennità nuovo sistema è di 12 mesi contro gli 8 mesi dell’ attuale.
MA se un disoccupato si trova con età da 51 a 54 anni ed ha versamenti effettivi per 12 mesi l’ attuale Indennità è di 12 mesi e la nuova indennità è di 12 mesi ma con i dati retributivi dell’ esempio 3 l’ indennità nuova è inferiore di 22 euro all’ indennità attuale.

Conclusioni generali.

I parametri modificati in favore del Disoccupato.

a) Aumento della percentuale del 75% rispetto all’ attuale 60 %.
b) Aumento del periodo indennizzato da 8 mesi a 12 mesi per chi ha meno di 55 anni, e da 12 mesi a 18 mesi per chi ha più di 55 anni.
c) Non cambia il massimale , ma per le retribuzioni molto basse a tempo pieno passando dal 60 % al 75 % vi è un significativo miglioramento dell’ Indennità di disoccupazione.

I parametri modificato in peggio per i Disoccupati.

a) Calcolo della base media retributiva, nell’ attuale calcolo tre mesi precedenti alla data cessazione rapporto di lavoro, nel nuovo calcolo TUTTI i mesi precedenti alla data di licenziamento, IL NUOVO CRITERIO E’ PEGGIORATIVO, in quanto la retribuzione media è solitamente inferiore se calcolata in periodi più lunghi.
b) Con l’ attuale calcolo l’ indennità è calcolato sul reddito effettivo e dopo aver calcolato la percentuale viene normalizzato sul massimale almeno nella interpretazione letterale della norma di legge, invece con il nuovo sistema il secondo periodo in alcuni casi vedi esempio 3 l’ importo dell’ indennità con il nuovo sistema è lievemente inferiore al calcolo attuale.
c) In riferimento all’ età del disoccupato dal 51 al 55 anno l’ indennità di disoccupazione rimane di 12 mesi uguale tra vecchia e nuova normativa.
d) L’ aumento a 18 mesi dell’ indennità ( aumento di sei mesi) avviene SOLO se versati contributi almeno di 18 mesi, altrimenti l’ aumento del periodo avviene fino a capienza dei contributi versati.

L’ errore grave è stato di cambiare il nome , l'Aspi, l'Assicurazione sociale per l'impiego, le modifiche apportate sia in meglio che in peggio non giustificano il cambiamento del nome.
Era una Indennità di Disoccupazione è rimane una Indennità di Disoccupazione.
Il cambio del nome ( che non abbiamo utilizzato) è stato un errore perché ha suscitato aspettative che sono completamente infondate.
Il convegno di 5.000 psicanalitici e psicologici del lavoro al parco Walt Disney di Parigi ci spiegherà il perché di questo nuova denominazione.

Ovviamente non c è nulla di una riforma, si tratta di una normale MANUTENZIONE legislativa complessa perché somma effetti positivi :
a) nei primi sei mesi con un aumento dell’ importo indennità di disoccupazione
b) e per redditi molto bassi l’ aumento dell’ importo in tutto il periodo indennizzato

ma ANCHE con cambiamenti che NON migliorano la situazione attuale, in particolare l’ allungamento del periodo solo per coloro che hanno contributi effettivamente versati per almeno 18 mesi .
Inoltre le aziende che non riescono a pagare i contributi, l' INPS non riconosce ai disoccupati licenziati da queste aziende l' indennità di disoccupazione, Il disegno di legge NON interviene in questa ipotesi. l' aziende che inoltrano all' inps le denunce previdenziali ma non pagano i contributi previdenziali obbligatori, i lavoratori di queste aziende come previsto codice civile sono ugualmente coperti a livello pensionistico. la giurisprudenza di legittimità a esteso questa previsione anche ai collaboratori a progetto.

Tecnicamente la MANUTENZIONE legislativi del governo Prodi 2 ministro del lavoro Damiano era di qualità oggettivamente superiore, aveva aumentato in modo trasparente e lineare la durata della disoccupazione e la percentuale di calcolo. ( con decretazione d’ urgenza convertito con legge n. 247 del 2007).

Gli interventi di sostegno alla disoccupazione sono per definizioni in periodi di crisi interventi che richiedono strumenti legislativi urgenti.
La complessità e opacità della manutenzione legislativa del disegno di legge in tema di disoccupazione ordinaria è tale che nessuno ha richiesto l’ applicazioni d’ urgenza con decreto legge.

Non si tratta di una riforma ma di una semplice manutenzione legislativa , come prima e più di prima vi è una relazione sinallagma tra contribuzione effettiva e indennità disoccupazione.

Non vi alcuna traccia di riforma di struttura , basata sulla universalità degli ammortizzatori sociali.
Ma solo manutenzione normativa per coloro che già usufruiscono dell' Indennità disoccupazione con requisiti ordinari.
Ultima modifica di antonio77 il 26/12/2014, 20:46, modificato 1 volta in totale.
antonio77
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Re: Parte3UNA ANALISI INDIPENDENTE Disegno L. LAVORO Ind. Di

Messaggio da antonio77 »

questo post analizza gli istituti della cassa integrazione ( ordinaria, straordinaria in deroga).
la domanda è : si può abolire senza sapere cosa è ?
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AMMORTIZZATORI SOCIALI : IL CRUCIVERBA . ( Parte 1)

Il dibattito in Italia sugli ammortizzatori sociali sembra molto confuso e improvvisato.
Gli ammortizzatori sociali in Italia esistono ma sono di difficile comprensione è molto complicata la gestione anche per gli addetti ai lavori.
La complessità in situazioni complesse non è negativa, perchè permette di utilizzare gli strumenti più appropriati .
Questo non vuol dire che non si possono migliorare o fare una loro per cosi dire manutenzione.
Comunque è falso che in Italia sono obsoleti o inesistenti mentre è subdola la tesi di chi parla e sparla di ammortizzatori sociali ma ha in testa la flexsicurity , cioè libertà di licenziamento in cambio di monetizzazione del lavoro.

In Italia ci sono ammortizzatori sociali ‘ storici’ che esistono ormai da decenni e in questo periodo sono stati anche introdotti nuovi ammortizzatori sociali.
Gli ammortizzatori sono stati divisi in 2 parti per semplificare l' analisi :
1) Ammortizzatori sociali ‘storici’.
2) Ammortizzatori sociali NUOVI istituiti dal D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e convertito in Legge n. 27/2009 del 28 gennaio 09 e dall’ Accordo in materia tra governo regioni e provincie autonome.

Gli ammortizzatori sociali ‘storici’.

Essi sono :

1) CIG Ordinaria .
2) CIG Straordinaria .
3) Contratti di solidarietà espansivi e difensivi .
4) Indennità di Mobilità .
5) Indennità di disoccupazione Ordinaria
6) Indennità di disoccupazione Straordinaria .

1) CIG Ordinaria

Si applica per crisi TEMPORANEE non strutturali riferiti a problemi di mercato e ASSOLUTAMENTE prevista la ripresa dei lavori.

Destinatari : si applica solo alle imprese industriali, e ad alcuni settori secondari, sostanzialmente per il settore industria.
I lavoratori interessati sono tutti gli operai e gli impiegati del settore industria .
Durata : 13 settimane quindi 3 mesi, può essere prorogato in casi eccezionale fino a 12 mesi, o 52 settimane in 24 mesi, quindi 52 settimane NON consecutive in un arco temporale di 2 anni.

2) CIG/S Cassa integrazione Straordinaria .

CRISI STRUTTURALI, RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI, PROCEDURE CONCORSUALI possibilità’ di licenziamenti alla fine del periodo di cig/s.

Destinatari : Aziende Industriali con piu di 15 dipendenti, imprese all’indotto artigiane con più di 15 dipendenti e che nel biennio precedente abbiano fatturato al meno il 50% dei ricavi con una azienda che applica la CIG straordinaria, Commerciali in senso stretto con piu di 200 dipendenti, ma fino al 31/12/2009 il limete per le aziend commerciali è di 50 dipendenti .

Durata : Massimo di 12 mesi per crisi aziendali, 24 mesi per ristrutturazioni .

Reddito : la cig ordinaria e straordinaria è l’ 80 per cento della retribuzione del dipendente ( meno il 5,84 contributo apprendistato) ma è soggetta ad un massimale :
a) per i redditi superiori a 1.917,48 il massimale è per il 2009 1.065,48 lorde e 1.003,05 NETTE .
b) per i redditi inferiori a 1,917,49 il massimale per il 2009 886,31 lordo con un NETTO di 834,55.

Contratti di Solidarietà .

I contratti di solidarietà difensivi ( i contratti di solidarietà espansivi attualmente non sono proponibili ), sono uno strumento alquanto attuale, molto studiato all’estero in particolare in Germania .
Durata : Compresa tra 12 mesi e 24 mesi con una possibile proroga per ulteriori 24 mesi ( 36 mesi per il mezzogiorno ) .
destinatari : gli stessi della Cig/S , aziende industriali con più di 15 dipendenti.

E necessario l’accordo sindacale, il contratto prevede una riduzione dell’orario di lavoro che dovrebbe avere un carattere SOLIDARISTICO tra i lavoratori.
Effettività del CARATTERE SOLIDARISTICO è in funzione della cultura aziendale dell’azienda.

Il principio quantitativo : la quantità di ore da ridurre deve essere uguale alla quantità di ore lavorate dai lavoratori ritenuti eccedenti.

Se una azienda ha 9 dipendenti eccedenti, la quantità MASSIMA di ore di lavoro ‘tagliate’ o ridotte può essere su base settimanale ( 40 per 9 = 360 ) .

Trattamento economico : le ore perse vengono retribuite dall’Inps con una percentuale del 60% (meno la quota apprendisti 5,84%) meno della cig/o e Cig/s che è 80 % ma i contratti d solidarietà non sono soggetti a massimali.
-------------------------documentazione storica------------------------------------------

Indennità di Disoccupazione ( sostituita da ASPI )
questa analisi non è più attuale, rimane solo come documentazione .

Il luogo comune da sfatare che i dipendenti con CONTRATTI A TERMINE a fine contratto non hanno diritto all’ Indennità di Disoccupazione .
Se hanno maturato i requisiti hanno diritto all’Indennità di Disoccupazione come i lavoratori a tempo indeterminato che vengono licenziati.
L’indennità di disoccupazione non può essere erogata ai disoccupati volontari, coloro che si dimettono volontariamente ma solo ai licenziati .

1) Indennità di Disoccupazione con requisiti ordinari .

Requisiti : aver versato i contributi Inps per almeno 2 anni e aver lavorato 12 mesi nel periodo precedente il licenziamento.
Trattamento economico :
a) persone che hanno più di 50 anni . Durata 12 mesi , 60% con i massimali della cig per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 3 mesi, 40% per gli ultimi 3 mesi . ai fini pensionistici accredito figurativo di 9 mesi .
b) persone che hanno meno di 50 anni . Durata 8 mesi , 60% con i massimali della cig per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, ai fini pensionistici accredito figurativo di 6 mesi .

2) Indennità di Disoccupazione con requisiti ridotti.

Sono necessarie aver versato i contributi Inps per 2 anni,aver versato almeno un contributo settimanale all'inps nei 2 anni precenti e 78 giorni lavorati, soggetti a contribuzione Inps nell’anno precedente.

a) Durata 120 giorni , 35% della retribuzione percepita..
b) Dal 121 al 180 giorni, 40% della retribuzione percepita.

L’indennità disoccupazione requisiti ridotti è dovuta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno precedente .
Esempi : ho versato i contributi inps per 2 anni di lavoro ma nell’anno precedente ho lavorato solo un mese. Meno di 78 giornate lavorate quindi NON ho diritto all’indennità.
Ho lavorato e quindi versato contributi all' inps Inps almeno per 2 anni , nell’ultimo anno 2008 ho lavorato 4 mesi pari ad 88 giornate .
Ho diritto alla indennità di disoccupazione pari 35 % della mia retribuzione percepita con i massimali cig ma solo per 88 giorni .
L ‘indennità di disoccupazione requisiti ridotti ha valori alquanto ridotti.

---------------------------fine documentazione storica-----------------------------------------


'Indennità di mobilità ( Parte 1a)


L’ indennità di mobilità ( Parte 1a)

La mobilità è utilizzata quando non vi sono possibilità di continuare il rapporto lavorativo, mentre in CIG/S si presuppone che alla fine del programma di ristrutturazione i lavoratori possano riprendere il lavoro , invece la mobilità interviene con la procedura di licenziamento.

Qui non interessa l’analisi dell’intero processo dell’istituto Mobilità ma solo il versante Ammortizzatori Sociali e quindi L’indennità di Mobilità.

Possono attivare le procedure di mobilità che DANNO DIRITTO AI LAVORATORI DI RICEVERE la INDENNITA’ DI MOBILITA tutti i datori di lavoro di tutti i settori ( industria, commercio, artigiano ) che hanno più di 15 dipendenti .
I dipendenti devono avere una anziaità in azienda minima di 12 mesi ( 6 di effettivamente lavorati o comunque retribuiti ).

Trattamento economico dell’indennità di mobilità .

Per i primi 12 mesi è il 100% del Trattamento economico della CIG/S quindi

a) Per i redditi superiori a 1.917,48 il massimale è per il 2009 1.065,48 lorde e 1.003,05 nette.
b) Per i redditi inferiori a 1.917,49 il massimale per il 2009 886,31 lorda con un netto di 834,55

Dal 13 mese 80% dei valori dei primi 12 mesi .

Durata dell’Indennità di mobilità .

Il periodo varia con l’età anagrafica .
Meno di 40 anni 12 mesi
Da 40 anni a 49 anni 24 mesi
Da 50 anni 36 mesi

Per le aree del mezzogiorno questi periodi sono aumentati di 12 mesi .



Finanziamenti degli ammortizzatori sociali : Cassa Integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione Straordinaria.

La cassa integrazione ordinaria è finanziata INTERAMENTE dalle imprese con pagamenti dei contributi assistenziali ( esempio imprese settore industria con più di 50 dipendenti ) il contributo è il 2,20 .

La cassa integrazione straordinaria è finanziata con il contributo ( esempio Industria ) 0,90 per le aziende e 0,30 per i dipendenti. Questa contribuzione è largamente integrata dallo Stato.


I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI ( Parte 2)

CHI NON HA AMMORTIZZATORI SOCIALI ?

Sono gli apprendisti e i collaboratori a progetto .
In costanza di rapporto di lavoro non hanno diritto alla cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria le imprese dell’ Artigianato e le Imprese del settore Commercio con meno di 50 dipendenti.

Tutti gli altri hanno ammortizzatori sociali .
Sono di ottima qualità ?
Per esempio garantiscono l’ 80% dell’ ultimo stipendio ?
La risposta è no perché anche se la percentuale è dell’80% ma gli importi sono soggetti a dei massimali che abbattono notevolmente l’integrazione salariale.
Le indennità di disoccupazione partono dal 60% ma sono soggette ai massimali.

I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI .

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha convertito il Decreto Legge 185/2009 .

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 introduce ammortizzatori sociali per la sospensione dell’attività lavorativa per COLORO CHE NON HANNO AMMORTIZZATORI SOCIALI.

Si tratta di un obiettivo largamente condivisibile ma la terminologia è sbagliata, non è convincente.
In Italia la sospensione dell’attività produttiva si chiama SERRATA (sciopero dei datori di lavoro) ed è tassativamente VIETATA per legge .

Improvvise chiusure di aziende che erano floride sono alquanto sospette e forse sono il frutto di perdite ingenti nel mercato finanziario ed azionario che NULLA hanno a che vedere con L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA e GIURIDICA dell’ azienda.
Anche se la legge. N. 80 del 2005 art 13 comma 7 aveva già normato la possibilità di sospensione dell’ attività lavorativa con l’ integrazione dell’ assegno di disoccupazione con i requisiti ordinari ( per le aziende che non avevano la cassa integrazione ordinaria ) e con l’art 13 comma 8 la sospensione lavorativa nel settore artigiano con integrazione dell’Indennità di disoccupazione requisiti ridotti con una ulteriore integrazione del 20% da parte degli enti bilaterali.


Quando le aziende richiedono la cassa integrazione ordinaria o straordinaria vi è continuità aziendale e produttiva , il rapporto e contratto di lavoro continua INTEGRALMENTE con l’azienda , è solo integrata dall’Inps ma non ci sono modifiche all’ originario contratto di lavoro.

La legge n. 2 del 2009 sembra generalizzare situazioni specifiche e marginali anche a livello locale riguardanti il settore artigiano.

Comunque l’ obiettivo è di dare un ammortizzatore sociale DENTRO IL LUOGO DI PRODUZIONE in COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO è importante.

Non si tratta di dare un QUALSIASI ammortizzatore sociale poiché in caso di licenziamento l’ indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta e già immediatamente esigibile.

Qui si tratta di dare una risposta anche come scritto sopra a coloro che : In costanza di rapporto di lavoro non ha diritto alla cassa Integrazione Ordinaria s Straordinaria le imprese dell’ Artigianato le Imprese del settore Commercio con meno di 50 dipendenti.

L’ art. 19 della Legge n. 2/2009 istituisce un nuovo ammortizzatore sociale, NUOVO NELL’ UTILIZZO. Le aziende che sospendono il l’attività lavorativa ( sarebbe più corretto dire che riducono le quantità di produzione per motivi transitori di mercato o per motivi strutturali di riorganizzazione ) nei casi in cui non ci sono gli ammortizzatori sociali ‘storici’ possono richiedere l’attivazione della Indennità di Disoccupazione ordinaria o ridotta qualora i lavoratori abbiano i requisiti soggettivi già analizzati sopra.
Per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare .
Gli enti bilaterali devono erogare un trattamento economico del 20%.
In sede amministrativa la circolare Inps n. 39 del 2009 attivando le procedure in via provvisoria in attesa dei Decreti Ministeriali l’indennità di disoccupazione viene erogata dall’ Inps anche senza l’integrazione da parte dell’ ente bilaterale .


Apprenstato,Collaboratori a progetto e Jhon Grisham ContrattMessaggioInviato: dom mar 15, 2009
APPRENDISTATO , CONTRATTI A PROGETTO, JOHN GRISHAM E I CONTRATTI IN PARTECIPAZIONE-

Istituito un ammortizzatore sociale per gli apprendisti.
Gli apprendisti non avevano nessun tipo di ammortizzatori sociali ora con l’art. 1 della legge n. 2/2009 ,
per gli apprendisti che hanno una anzianità lavorativa di 3 mesi è istituita la stessa indennità di disoccupazione dei lavoratori a contratto a tempo indeterminato.

Art. 1 comma c legge n.2 del 2009.

c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista.

I CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE .

Si tratta di parasoci, di ‘poareti’ che non possono essere assunti come lavoratori dipendenti perché costano troppo quindi vengono promossi nel campo come…. Pseudosoci .
John Grisham nel romanzo ‘ L’Uomo della Pioggia ‘ è ben descritto il nostro contratto di associazioni in partecipazione : ‘ Ma non è esattamente un posto con uno stipendio’ dichiara Bruiser ( l ‘Associante ) …
Come funziona ? chiede l’associato giovane avvocato nella disperazione , ‘ è’ molto semplice e funziona…. ‘ Prendi mille dollari al mese e tieni per te un terzo delle parcelle che produci . i mille dollari vengono dedotti dal tuo terzo . …se non copri l’ANTICIPO MENSILE , mi devi RENDERE la DIFFERENZA .Tengo il conto finché non ti capita un mese redditizio. Capisci ? il giovane avvocato riflette
‘ C’E’ UNA SOLA COSA PEGGIORE DELLA DISOCCUPAZIONE : E’ UN LAVORO DOVE PERDI I SOLDI E I TUOI DEBITI SI ACCUMULANO MESE PER MESE ‘.

Questi contratti ( che potrebbero essere tra i 12.000 e i 15 .000 )
non hanno diritto agli ammortizzatori sociali poiché non sono contratti di lavoro dipendente né assimilabili al lavoro dipendente.
La natura di questi contratti è quella di richiedere una lunga analisi non pertinente con gli ammortizzatori sociali che qui si vogliono trattare.
Molti contratti in partecipazione sono illegittimi in quanto il rapporto di lavoro sostanziale è di lavoro dipendente.
Proporre l’estensione degli ammortizzatori sociali a questi contratti è improponibile sarebbe una legalizzazione di contratti illeciti, sarebbe URGENTE un intervento del legislatore con una normativa che istituisca una VERA emersione e regolarizzazione di questi contratti ‘atipici’ .

I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO .

IL DIBATTITO SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI AI PRECARI si rivolge prevalentemente al contratto di collaborazione a progetto.
Anche perché come si è analizzato i contratti a termine sono soggetti ad ammortizzatori sociali ( indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta ), la qualità e la quantità verrà analizzata nella parte finale.

I contratti di collaboratori a progetto sono 500.000 su 14.000,000 di lavoratori dipendenti, ( fonte ministero del lavoro ).

La maggioranza di questi contratti anche qualora la forma contrattuale sia corretta nella sostanza sono contratti elusivi del rapporto di lavoro dipendente.
Una parte di questi contratti sono palesemente illeciti.
Infine l’introduzione del ‘ cuneo fiscale ’ ha reso il differenziale del costo del lavoro tra lavoro dipendente e costo del lavoro contratto collaborazione a progetto molto meno appetibile.

Anche se non è questa la sede, una manutenzione legislativa del contratto a progetto potrebbe essere l’introduzione della Partita Iva ora escluso con una modifica dell’art. 5 del D.P.R. 633 del 1972 , e conseguentemente l’introduzione di alcuni indicatori di reddito per analogia con studi di settore.
L’obiezione è che con queste modalità si tratterebbe di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 c/c .
L’obiezione forse andrebbe capovolta; è il lavoro autonomo che si ‘ avvicina’ alle collaborazioni a progetto ,
LA DIFFERENZA tra i due contratti potrebbe essere la monocontrattualità ( che ha implicazioni importanti anche a livello di inserimento nella organizzazione aziendale ) e l’obbligo della pluricontrattualità per il lavoro autonomo ( non abbiamo utilizzato la terminologia committente in quanto più limitata) .

In questo NUOVO CONTESTO il contratto a progetto sarebbe un contratto ben remunerato ( sotto il controllo di ‘speciali ‘ studi di settore, professionalmente qualificato e non il luogo degli ‘ sfigati’ !!!

Nella situazione attuale la legge n. 2 del 2009 introduce un ammortizzatore sociale speciale pari al 10 % ( in fase di innalzamento al 20% ) dell’ultima retribuzione sotto particolari condizioni ( reddito minimo 2008 € 5.000 Reddito massimo per 2008 € 13.819 , monocomittente , almeno 2 mesi non lavorati nel 2008 ed almeno versamento di contributi inps per minimo 3 mesi ).

ESTENSIONE INDENNITA’ DI MOBILITA’ AI DIPENDENTI LICENZIATI DA AZIENDE CON MENO DI 15 DIPENDENTI .
Si tratta dell’ art 19 comma 10 bis della legge n. 2 del 2009 .
Questa probabilmente è una delle novità più importanti , in quanto l’indennità di mobilità è più favorevole rispetto alla Indennità di disoccupazione :
1) Trattamento economico dell’indennità di mobilità .
Per i primi 12 mesi è il 100% del Trattamento economico della CIG/S quindi
a) Per i redditi superiori a 1.917,48 il massimale è per il 2009 1.065,48 lorde e 1.003,05 nette.
b) Per i redditi inferiori a 1.917,49 il massimale per il 2009 886,31 lorda con un netto di 834,55
Dal 13 mese 80% dei valori dei primi 12 mesi .
Durata dell’Indennità di mobilità .
Il periodo varia con l’età anagrafica .
Meno di 40 anni 12 mesi
Da 40 anni a 49 anni 24 mesi
Da 50 anni 36 mesi
Per le aree del mezzogiorno questi periodi sono aumentati di 12 mesi .
2) Indennità di Disoccupazione con requisiti ordinari .
Requisiti : aver versato i contributi Inps per almeno 2 anni e aver lavorato 12 mesi nel periodo precedente il licenziamento.
Trattamento economico :
a) persone che hanno più di 50 anni . Durata 12 mesi , 60% con i massimali della cig per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 3 mesi, 40% per gli ultimi 3 mesi . ai fini pensionistici accredito figurativo di 9 mesi .
b) persone che hanno meno di 50 anni . Durata 8 mesi , 60% con i massimali della cig per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, ai fini pensionistici accredito figurativo di 6 mesi .
E' EVIDENTE CHE INDENNITA' DI MOBILITA' GARANTISCE UN REDDITO PIU ELEVATO RISPETTO ALL' INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE.

Ammortizzatori Sociali in deroga e Politiche di SettoriMessaggioInviato:

Ammortizzatori sociali in deroga .

Politiche di Settore Industriale e di distretti industriali .

Gli ammortizzatori sociali in deroga sono erogati in base ad accordi di settore e di territorio.
In senso lato possono essere definiti strumenti di Politica Economica.
Si tratta di politiche di settori economici , di definizione in senso tecnico di ‘area economica territoriale ‘ e anche di distretto industriale.
Non è questa la sede per analizzare strumenti di politiche economiche ma in periodi di crisi economica strutturale qualche menzione forse è necessaria .
La definizione di settore industriale è variabile in funzione delle variabili economiche utilizzate e delle tecnologie .
Nel 1967 ( quindi 42 anni fa ) erano elaborate dagli economisti ( solo come esempio ) delle ‘ Tavole intersettoriali dell’economia settoriale a 16 settori produttivi ‘ .
Questi patrimoni conoscitivi e metodologici di intervento nello sviluppo anche qualitativo dell’economia italiana si sono dispersi .
Adesso dentro una crisi economica irreversibile gli Accordi Governo Regione e Provincie autonome sono tentativi di Politiche Settoriali e Territoriali di SEGMENTAZIONE DEL MERCATO .

Due esempi importanti di queste politiche di settore e territoriali sono :

1) L’intervento della regione Piemonte con gli enti locali ( Comune e Provincia) a Torino a favore dell’ ex centro ricerche Motorola con la difesa e lo sviluppo dell’occupazione.
2) L’ intervento della regione Toscana e degli enti locali ha consentita la RICONVERSIONE ( in Panelli Solari ) della Eletrolux in un nuovo sito produttivo , reso possibile anche dalla donazione del patrimonio immobiliare fatto da Eletrolux. Con il salvataggio dell’ occupazione.

L’ Accordo Governo, Regioni e Provincie Autonome del 12 Febbraio 2009.
( Ammortizzatori Sociali in deroga ).

La legge finanziaria n. 244 del 2007 ha previsto la possibilità di concedere, in deroga alla normativa vigente, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale ai lavoratori dipendenti da imprese escluse dalla normativa generale sugli ammortizzatori sociali (legge 223/91) e cioè imprese industriali con meno di 15 dipendenti oppure imprese commerciali, di spedizione e trasporto, agenzie di viaggio e turismo che occupino meno di 50 dipendenti.

I trattamenti sono concessi sulla base di accordi di settore o di area, stipulati in sede governativa tra Regione, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dei lavoratori, per fronteggiare specifiche crisi occupazionali, con riferimento a settori produttivi ed aree territoriali delle Regioni, per il periodo di tempo compreso dall'01.01.2008 al 31.12.2008. Gli accordi determinano i beneficiari dei trattamenti e prevedono limiti e vincoli relativi alla concessione dei trattamenti.

L’ accordo in sintesi :

1) Lo stato interviene per la copertura della contribuzione figurativa ( copertura pensionistica ) e per una parte consistente del reddito per i dipendenti.
2) Le regioni si occupano di ricerca e formazione del lavoro ( politiche attive) ed integra il reddito ai lavoratori della parte non remunerato dallo stato .
3) Inps : il ruolo dell’Inps e di controllo ed erogazioni dei fondi nazionali stanziati dallo stato.

Secondo una interpretazione sindacale ( Cisl ) con questo accordo Stato Regioni l Integrazione dell’Inps dei contratti di solidarietà dal 60% è elevata all’80% , si tratterebbe di una modifica RILEVANTE.
Ma ad una lettura ‘letterale’ del testo dell’accordo sembra non esserci traccia di questa modica dei contratti di solidarietà .
ALCUNE PROPOSTE E LEGISATURA D' EMERGENZAMessaggioInviato:

ALCUNE PROPOSTE IN UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA DOVUTE ALLA CRISI ECONOMICA.

Il contesto

In una crisi economica che intacca la struttura economica è- necessaria anche una legislazione di emergenza ed inoltre in ambiti tecnico giuridici complessi una ordinaria manutenzione legislativa.

Quando reddito perde un operaio in cassa integrazione ?

Un operaio in cassa integrazione con salario lordo di 1.590,00 e circa 1.200 nette mensile in cassa integrazione ( ordinaria o straordinaria non fa differenza ai fini reddituali ) per un intero mese a zero ore ha un reddito inferiore di 465,55 ( 1.300 - 834,55 ) = 465,55 ( 1300 in quando comprende anche la Tredicesima) circa un 36 % in meno.
Su redditi medio bassi l’ incidenza è notevole.
Anche se il calcolo dell’ imposta Irpef su base annuale può dare risultati diversi con una esenzione imposta fino a 8.000 euro di imponibile.

Detassazione della Cassa Integrazione ?

Gli esempi di diminuzione delle imposte sui redditi in Italia hanno avuto esiti negativi.
Prima il governo Berlusconi (1994) e poi il governo Prodi hanno diminuito l’imposizione fiscale delle imposte dirette ( sui redditi percepiti da persone fisiche) e ambedue le manovre sono state un completo e totale fallimento .
Anche con errori tecnici nella progressività dell’imposta, con il governo Berlusconi sono aumentale le imposte per famiglie con molti figli a carico e con il governo Prodi sono aumentati le imposte per i single che erano già in difficoltà .
Ma in generale la VERA e SOSTANZIALE diminuzione della tassazione dei redditi da lavoro è inconciliabile con strutture complesse di welfare che prevedono una copertura sanitaria sostanziale e servizi pubblici ( scuola, pensioni, assistenza anziani ) che dovrebbero essere estesi a TUTTI i cittadini.

LA LEGISLAZIONE DI EMMERGENZA .

In un contesto di grave crisi economica è necessaria anche una legislazione emergenziale,
in questo contesto va inserita la proposta CGIL di prolungare la CIG/O a 104 settimane invecev di 52.
in questo contesto la proposta avanzate dalla sinistra per esempio da Nichi Vendola ma anche da altri di detassare il reddito da Cassa Integrazione a nostro avviso per un periodo limitato 6 mesi prorogabile ad altri 6 mesi dovrebbe trovare un sostanziale appoggio in parlamento da quasi tutte le forze politiche .

LA MANUTENZIONE NORMATIVA .

Un altro aspetto riguarda i massimali di cig e mobilità che abbiamo già analizzato .
E evidente che essi sono molto bassi e che pesano molto nelle buste paga dei dipendenti.
Aggiornamento Istat ( anche se dal 2008 è pari al 100% dell’Indice prima era 80% ) annuale è completamente insufficiente.

Una ipotesi sarebbe quella di ricostruire il massimale inferiore quello di riferimento per tutti gli operai e per molti impiegati da una paniere aggiornato ogni anno composto da stipendi contrattuali del 3 livello CCNL Commercio e del 5 livello CCNL Industria Metalmeccanico .
In sintesi si tratterebbe di elevare l’ attuale massimale solo come esempio del 15 o del 20 % aggiornandolo alle retribuzioni attuali.

INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE LAVORATORI STAGIONALI.

Si tratta di un aspetto molto critico in quanto molto spesso l’Indennità di disoccupazione per lavoratori stagionali ha importi irrilevanti.
Un lavoratore stagionale che lavora 100 giorni in un anno con una retribuzione lorda di 1.000 euro ha un indennità di disoccupazione requisiti ridotti di circa 1.050 totali .
Ma il requisito ‘pesante’ per i lavoratori stagionali è che devono aver versato contributi previdenziali per almeno 2 anni , come i lavoratori con requisiti ordinari , per gli stagionali è un periodo alquanto lungo .
Questo requisito andrebbe diminuito in modo consistente.
Anche il secondo requisito 78 giorni di effettivo lavoro andrebbe comunque diminuito.


INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE E LAVORATORI A CHIAMATA.SENZA INDENNITA A DISPOSIZIONE.

I contratti a Chiamata con indennità a disposizione non vengono applicati .


Un aspetto molto particolare dei lavoratori a chiamata è che a differenza di tutti gli altri lavoratori non hanno un orario di riferimento .
Con la nuova possibilità di registrare le presenze ‘ufficialmente’ solo il 16 del mese successivo questo può comportare che vengano retribuite con il libro unico un numero inferiore di ore lavorate .

In generale si afferma che il lavoro a chiamata è un lavoro subordinato con le garanzie complessive del lavoro dipendente quindi le tipiche tutele per assenze previste dall’ art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza , ma è vero ?

In linea di principio si.

Nella realtà si tratta di capire se siamo in presenza di un rapporto funzionale tra prestazione lavorativa, assicurazione previdenziale in rapporto a contributi versati ( INPS per Contributi Malattia e maternità) e erogazione dell’Indennità differita per assenze tutelate dall’art. 2110 cc.
Altro aspetto è invece una indennità erogata a salvaguardia di diritti della persona connessi con il lavoro ma non in un rapporto collegato direttamente alla prestazione lavorativa.
In ambito lavoratori a chiamata l’ Inps per la malattia e la maternità con la circolare Inps n. 41 del 2006 e l’Inail per infortunio lavoro con circolare Circolare n. 22 del 12 aprile 2006 affrontano la questione con un onorevole compromesso tra l’indennità collegata alla prestazione lavorativa e l’indennità intesa come risarcimento del danno subito.

L’inps calcola la retribuzione EFFETTIVA anche se negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento maternità o malattia . Quindi forma una retribuzione di riferimento basata sulla effettiva prestazione lavorativa.
Ma quando calcola il periodo di durata dell’evento da retribuire , esso NON è calcolata sul periodo di effettivo lavoro.
Quindi abbiamo un contratto a causale mista , ti calcolo la retribuzione di riferimento su quanto mi hai effettivamente lavorato ( e quindi su quanti contributi sono stati versati alla mia cassa INPS) ma la mia retribuzione complessiva INPS erogata per l’evento maternità e malattia è in funzione dei giorni NON lavorati ma dei giorni dell’evento di assenza tutelato, quindi non dal rapporto retributivo lavorativo ma tutelato dai diritti sulla persona.
L’inail applica lo stessa metodologia che per brevità abbiamo definito contratto a causale mista.
La circolare dell’Inail cita una sentenza della Corte di cassazione :
‘La stessa giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del calcolo della rendita per invalidità permanente, qualora il soggetto danneggiato non abbia prestato la propria opera continuativamente nei dodici mesi precedenti l'evento dannoso, occorre prendere in considerazione una retribuzione presunta, ovvero la retribuzione effettivamente percepita integrata dai correttivi previsti dalla legge per salvaguardare il principio costituzionale dell'adeguatezza della prestazione, utilizzando il criterio matematico legale predisposto dall’art.116, comma 2,d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (cfr. Cassazione civile, sez.lav., 24 gennaio 2005 n.1382).

PERCHE’ L’ INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI A CHIAMATA SI DISCOSTA NOTEVOLMENTE DA COME L’INPS E L’INAIL CALCOLANO GLI EVENTI DI ASSENZA RETRIBUITI ?

Il ragionamento per l’indennità di disoccupazione è questo : tanto denaro mi hai dato con i contributi che mi hai versato ( cassa inps per disoccupazione involontaria) tanto ti pago.
Siccome mi hai versato poco perché solitamente i lavoratori a chiamata lavorano pochi giorni al mese io ti pago poco .
E non mi interessa : salvaguardare il principio costituzionale dell'adeguatezza della prestazione ai sensi della sentenza Corte di Cassazione.

CONCLUDENDO :

In Italia gli ammortizzatori sociali esistono sono strutture complesse , ma nascono da una complessità storico sociale , è evidente che nel mondo anglosassone e in particolare negli Stati Uniti i percorsi storici e la realtà sociale è diversa e richiede probabilmente strumenti più semplici ma sicuramente diversi dall’Italia.
Questo non togli come analizzato che sia urgente alcuni interventi di legislazione di emergenza e anche alcuni interventi di manutenzione normativa.

I NOVISTI SENZA CULTURA come sono stati definiti da qualcuno hanno obiettivi precisi colpire il mondo del lavoro in nome di un mercantismo generico e senza fondamenti scientifici .
Il risultato è evidente una crisi economica che non ha precedenti in cui il patto impresa-lavoro è stato sconfitto.

Rimangono almeno 2 questione aperte e riguardano i lavoratori stagionali e i lavoratori a chiamata.
In questi casi sarebbe giusto che l’indennità di Disoccupazione non fosse legata alla cultura del cosa hai fatto , cosa hai dato ma alla cultura del cosa potrai fare , cosa potrai dare in futuro.
antonio77
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Iscritto il: 11/03/2012, 22:41

Re: JOB ACT DA JOVANOTTI A GABER

Messaggio da antonio77 »

IL JOB ACT : DA JOVANOTTI A GABER.
( Parte 1,2,3,4,5,6A,6B,6C e 7).
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IL JOB ACT ( Parte 1)

Un'idea, un concetto, un'idea 
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 
se potessi mangiare un'idea 
avrei fatto la mia rivoluzione. 
( giorgio gaber )

E' un' Idea
Il JOB ACT in periodi di frammentazione del pensiero, in periodi di pensiero unico 
è il tentativo di una nuova classe dirigente del PD di produrre un pensiero alto della politica sulla economia. 
Il giovanilismo, il nuovismo, un hegelismo teologico rende il documento
dei ragazzini senza memoria storica orfani di giorgio la pira, riccardo lombardi e enrico berlinguer,
una stupenda opera di walter disney, tra paperino, paperina e topolino .

Comunque leggendo i commenti sembra che il JOB ACT non sia stato capito.
La metodologia del job act è quella del piani quinquennali sovietici analizzati con tanto rispetto dall' economista borghese Jhon Maynard Keynes.
Il risultato finale sarà un incontro di questi 12 ragazzi con Tony Blair che finirà in una tremenda sbornia di whisky .
Comunque rispetto alla vecchia politica dei notabile c è qualcosa di diverso, finalmente.

seguendo l' impostazione del documento dividiamo anche noi il documento in 3 parti,
la parte A denominata sistema 

Parte A 1) Sistema

Parte A – Il Sistema ( testo)
1. Energia. Il dislivello tra aziende italiane e europee è insostenibile e pesa sulla produttività. Il primo segnale è ridurre del 10% il costo per le aziende, soprattutto per le piccole imprese che sono quelle che soffrono di più (Interventi dell'Autorità di Garanzia, riduzione degli incentivi cosiddetti interrompibili).
2. Tasse. Chi produce lavoro paga di meno, chi si muove in ambito finanziario paga di più, consentendo una riduzione del 10% dell'IRAP per le aziende. Segnale di equità oltre che concreto aiuto a chi investe.
3. Revisione della spesa. Vincolo di ogni risparmio di spesa corrente che arriverà dalla revisione della spesa alla corrispettiva riduzione fiscale sul reddito da lavoro.
4. Azioni dell'agenda digitale. Fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, investimenti sulla rete.

Il punto 1 Energia.
Il primo segnale è ridurre del 10% il costo per le aziende, soprattutto per le piccole imprese che sono quelle che soffrono di più 

E importante che dei giovani tentino di affrontare il problema in modo SISTEMICO.
In Inghilterra e in USA molto spesso ma non sempre è stata rifiutata una politico dello stato . 

Alcuni esempi : ma le aziende sarde pagavano l' energia elettrica di piu dei paesi europei?
Nella storia economica italiano il basso costo dell' energia elettrica per le ferrovie da chi era finanziato ? E' vero che il contabile che gestiva lo storno costo tra ferrovia ed artigianato è misteriosamente scomparso?
E vero o falso che compriamo energia elettrica a tariffa notturna dalla francia a prezzo stracciato?
Quindi il fatto di affrontare il sistema energia vuol dire confrontarsi con UNA POLITICA DI PIANO
in specifico con una POLITICA DI PIANO DI SETTORE INDUSTRIALE energia, vuol dire confrontarsi con i piani francesi elaborati da Mitterand e seguenti.

Il prezzo tariffa amministrato cosa rappresenta per i cultori del libero mercato ?
Il prezzo tariffa amministrato cosa rappresenta per i dipendenti ?
Il prezzo tariffa amministrato cosa rappresenta per gli azionisti ( di maggioranza e di minoranza ) ?
Il prezzo tariffa amministrato cosa rappresenta per i fornitori e gli stakeholder ?

Il prezzo energia elettrica va suddiviso tra prezzo SOCIALE ( con attivazione dei FONDI DI DOTAZIONE ) e prezzo di MERCATO.
Nella formazione del prezzo energia non vi può essere solo un PREZZO DI EQUILIBRIO di mercato.
La nazionalizzazione dell' Enel non è ideologismo ma capacità organizzativa culturale e politica nei confronti di Gazprom di Putin e della Francia.
Idem per la nazionalizzazione dell' Eni.

Per fare questo ci vuole una commissione di super esperti INDIPENDENTI.
Poi solo poi la grande politica deve intervenire con le DECISIONI PROGRAMMATICHE ma su analisi strutturate e approfondite.

Punto 2 : 
Tasse. Chi produce lavoro paga di meno, chi si muove in ambito finanziario paga di più, 

questo punto sotto il profilo politico è TOTALMENTE CONDIVISIBILE.
In epoca pensiero unico la questione è importante.
La critica da muovere è la solita cultura nuovista senza profilo storico.

Le esenzioni IRAP ci sono già !!!!
sembra come scritto da voi che prima eravamo anno zero !!!
per i contratti a tempo indeterminato ci sono detrazioni IRAP molto importanti, per assunzioni donne ci sono detrazioni IRAP molto importanti,
per apprendisti c è la detrazione Irap totale 
non c è per i contratti a termine e le collaborazioni a progetto.
quindi cari ragazzi basta chiedere una tabella prospettica a un qualsiasi commercialista !!!
altrimenti il vostro punto pur importante sembra come dice qualcuno dilettantistico !!
non solo ma il vostro contenuto molto importante ed innovativo viene nascosto da analisi semplicistiche.

Punto 3
che arriverà dalla revisione della spesa alla corrispettiva riduzione fiscale sul reddito da lavoro.
questo punto a mio avviso potrebbe piacere al sindacato.
Io sono contrario.
la riduzione irpef salari e retribuzione dovrebbe essere in correlazione con incremento tassazione da aumento PIL.
LA RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE SUL LAVORO VA COLLEGATA ALL' INCREMENTO DEL PIL, tipo aumento il PIL di 1% si diminuisce l' imposizione fiscale IRPEF per i dipendenti del 5%.
Diverso il caso della tassazione ASPI e salari molto bassi.
La no tax area andrebbe elevata dagli attuali 8.000 euro a 12.000 euro.
il motivo è l' aliquota minima 23 % molto alta non compensata dalle detrazioni fiscali per un evidente
errore da parte del legislatore, errore grave in quanto colpisce pesantemente redditi bassi in sede di conguaglio fiscale.
per redditi di 11.000 euro l' imposta irpef in sede di conguaglio è di 1200 euro ( dichirazione modello 730 saldo ed acconto) !!!!
in presenza di incapienza irpef negli acconti mensili.

la lotta all' evasione e il taglio della spesa improduttiva devono finanziare il reddito minimo garantito e i piani per il lavoro VERI ed EFFETTIVI ( rimando ai piani lavoro di CGIL ).

punto 4
. Azioni dell'agenda digitale. Fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, investimenti sulla rete.
[/i]
sono ignorante in materia .
( continua)
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IL JOB ACT ( PARTE 2)

Un'idea, un concetto, un'idea 
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 
se potessi mangiare un'idea 
avrei fatto la mia rivoluzione. 
( giorgio gaber )


5) Eliminazione dell'obbligo di iscrizione alle Camere di Commercio. Piccolo risparmio per le aziende, ma segnale contro ogni corporazioni. Funzioni delle Camere assegnate a Enti territoriali pubblici. 
6) I punti 6,7 e 8 riguardano comunque la BUROCRAZIA. 

Questo punto, ( eliminare ….iscrizione Camera di Commercio ) dal job act richiede un psicanalista.

Cosa hanno fatto le Camere di Commercio a Matteo ?
Cosa vuol dire ?

a) un manifesto contro la burocrazia .
b) oppure contro la gestione autonoma di una funzione pubblica dello spazio economico
c) oppure un attacco alle associazioni di categoria che gestiscono le camere di commercio
probabilmente a questo allude il testo ' contro ogni corporazioni' .

Le camere di commercio sono e si occupano :
http://www.vi.camcom.it/a_ITA_1521_1.html 

gestioni di aperture partite iva, iscrizione albo artigiani,
deposito bilanci, registro protestati, informazioni commerciali, registro usi e consuetudini locali.

In europa abbiamo l' organizzazione Camere di Commercio.
http://www.eurochambres.be/Content/Default.asp

Cosa vuol dire e cosa vuol fare il job Act circa le Camere di commercio ?
Essendo una problematica alquanto ' strana ' in momenti di grave crisi economica abbiamo chiesto un parere ad un psicanalista :

La risposta :

1) Burocrazia e Antistatalismo.

Argomento molto complesso, le grandi strutture pubbliche e private sono strutture burocratiche, la scienza dell' amministrazione e anche scienza della burocrazia.
In italia manca una UNIVERSITA' dell' EFFICIENZA ECONOMICA ORGANIZZATA
( riferimento al manuale Herte-Bucharin Inefficienza Economica Organizzata), 
a differenza della Francia.
Se è questa l' accusa del Job Act si tratta di propagandismo blariano mercantilistico.
In quanto il problema non è togliere la buona burocrazia ma combattere l' inefficienza economica della burocrazia.
Per fare questo si apre un libro , una grattatina in testa e si studia sui manuali di scienza dell' amministrazione come fanno in Francia e in USA, ove sono all' avanguardia.

2) Fasso mi sindaco quello che fa la Camera di Commercio, 
Ok Fonzi ma i comuni hanno 
le competenze economiche di Diritto Commerciale per fare questo ?

3) Sembra un attacco alle associazioni di categoria che prevalentemente gestiscono le Camere di Commercio.
4) Le associazioni di categoria ( a parte il caso confesercenti in crisi d' identità con la crisi dei partiti o del partito) le altre associazioni di categoria rappresentano interessi importanti degli associati .
In piu stanno nascendo nuove associazioni del movimento 9 dicembre.

Invece riguardo le vere ' corporazioni' peraltro vietate dal Regio Decreto 2 agosto 1943 n. 704, presenti come elementi di cultura fascista in alcune provincie italiano il job art pratica il silenzio totale.

Sulla mancanza della problematica ordini professionali nel job act la questione sotto il profilo psicanalitico sembra essere questa :
Dice psicanalista : 'che il boy scout Matteo abbia avuto un intenso rapporto intellettuale con un prete, poi scopri che il prete era pedofilo e per una relazione inconscia associa l' amico prete pedofilo agli albi professionali.'
No Matteo supera, rimuovi il tuo muro di Berlino,
il tuo amico prete non c' entra nulla con la questione albi professionali.
( continua)
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Il JOB ACT ( Parte 3 )
Le politiche Di settori industriali e i piani di lavoro settoriali.

Un'idea, un concetto, un'idea 
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 
se potessi mangiare un'idea 
avrei fatto la mia rivoluzione. 
( giorgio gaber )


Il testo letterale :
Parte B - i nuovi posti di lavoro
Per ognuno di questi sette settori, il JobsAct conterrà un singolo piano industriale con indicazione delle singole azioni operative e concrete necessarie a creare posti di lavoro.

a) Cultura, turismo, agricoltura e cibo. 
b) Made in Italy (dalla moda al design, passando per l'artigianato e per i makers)
c) ICT
d) Green Economy 
e) Nuovo Welfare 
f) Edilizia
g) Manifattura
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Questa è la parte degli enunciati del Job Act più complessa.

Questa è la parte del Job Act più vicina alla Riforme di Struttura, che superi il modello capitalista neoliberista e competitivo per un modello economico basato sulla cooperazione e sulla solidarietà, sulle comunità locali e sullo stato socialdemocratico.
Insomma sul compromesso tra il modello cattolico sociale e il modello socialista marxista.
Il compromesso storico culturale che ha dato alla luce la costituzione italiana probabilmente la piu avanzata al mondo.

E' probabile che il nuovo papa abbia influenzato il clima culturale sul versante cattolico, mentre la presenza del movimento 5 stelle abbia rialzato ( cosa non sappiamo ) sul versante socialista di ispirazione marxista.

I 'segretarini' del PD non sono in grado di fare tutto questo probabilmente ma il tentativo anche solo sotto il profilo comunicativo di utilizzare un certo linguaggio è già rivoluzionario nella disastrosa situazione italiana.

Dice il job act : Per ognuno di questi sette settori,

E' un po complicato sviluppare dei Piani di Lavoro dei settori industriali se non sappiamo cosa sono i settori industriali.

cosa è il settore ( industriale) ?

A) La politica è la definizione di settore industriale.

In politica il settore industriale è la definizione di uno spazio politico economico in cui l' uomo politico
puo intervenire per politiche del lavoro e politiche di sviluppo per la piena occupazione.

In politica il settore industriale è un percorso di convergenza e di cooperazione dei fattori di produzione di industrie con caratteristiche similari.

In politica il settore industriale è un contrattazione di sindacati e lavoratori per una gestione delle retribuzioni che sia di equilibrio tra il benessere sociale dei lavoratori e gli equilibri ricavi e costi delle industrie del settore.

Il ruolo della politica e della nuova classe politica è la definizione delle politiche di gestione sviluppo e manutenzione del sistema economico dei settore industriali.

Gli economisti neoclassici ritengono la definizione di settore industriale roba da economia applicata cioè roba per minorati mentali.

Questi economisti , in Italia abbiamo un fulgido esempio in gigeto e gigino grandi commentari di giornali in liquidazione , sostengono che il modello è unitario ed astratto, la nomenclatura dell' equilibrio economico generale e negano la presenza dei settori industriali . 


B) La ' scienza economico aziendale ' e la definizione di Settore Industriale.

La definizione generale di settore industriale ' si intende l' insieme delle imprese produttrice di un determinato bene o di una linea di beni sufficiente omogenei dal punto di vista della tecnica produttiva e/o del mercato.

La definizione di settore industriale dal lato mercato : ' indice di elasticità incrociata o riflessa della domanda di un certo bene per stabilire l' appartenenza o meno dell' impresa che lo produce a un particolare settore'.

Appartengono ad uno stesso settore le imprese che producono prodotti che si vendono in condizioni di alta sostituibilità in termini di capacità di reciproca sottrazione della domanda di mercato'.

DALLA POLITICHE DI SETTORI INDUSTRIALE ALLE POLITICHE INDUSTRIALI

In Italia il modello standard è di 16 settori .
Nel settore manifatturiero sono stati classificati 9 subsettori.

Il modello standard a 16 settori può essere riclassificato a seconda degli obiettivi della politica industriale .

Un modello di Politica Industriale è basato su industrie di beni destinati al consumo e beni destinati alla produzione.
Altro modello di Politiche Industriali importante è nella composizione dei Beni ( consumo e produzione) che insistono sulla domanda aggregata interna o sulla domanda estera.

Anche in Italia sono stati sviluppati modelli basati sul lavoro dell' economista premio nobel Leontief
il modello della analisi delle interdipendenze settoriali, o analisi input-output.

I piani di settore in ambito fiscale denominati Studi di Settore sviluppati in Italia anche se sono molto più semplici rispetto agli studi di settore industriali hanno la stessa matrice culturale, organizzare l' economia per evitare le crisi.

DAI PIANI DI SETTORE INDUSTRIALI AI PIANI DI LAVORO SETTORIALI

Per uscire da questa crisi che per durata è la più dura di tutti i tempi, sia come disoccupati sia come suicidi di piccoli imprenditori è necessario un intervento di sistema.
Un intervento solo sull' offerta lavoro creerebbe lavoro , ma lavoro precario , in quanto manca la continuità economica oggi diremmo la circolarità del capitale.
Occuparsi di lavoro solo sul lato della domanda, del mercato è stato il fallimento del governo estremista di destra di monti e di questo governo, in quanto manca la domanda di beni ( consumo e investimenti ) e quindi la circolarità del capitale.

Un piano del lavoro settoriale deve vedere la mano pubblica intervenire con investimenti sul capitale e sugli investimenti fissi.

La composizione del rapporto produzione lorda di settore/occupati di settore permette di calcolare con estrema precisione il numero dei NUOVI OCCUPATI.

I PIANI DEL LAVORO SETTORIALI DEL JOB ACT.

Sul settore Green Economic si tratta di analizzare il disastro che è stato fatto.
Il disastro economico è la dimostrazione che senza i piani di settore non si crea occupazione e nel caso specifico l'Italia unica nazione al mondo è riuscita a finanziare l'economia innovativa della Cina.
Abbiamo creato lavoro in Cina per i cinesi.
Dobbiamo incentivare la PRODUZIONE non il MERCATO.

Sui settori industriali
a) Cultura, turismo, agricoltura e cibo. 
b) Made in Italy (dalla moda al design, passando per l'artigianato e per i makers)

d) Green Economy 
e) Nuovo Welfare 
f) Edilizia
I piani del lavoro elaborati dalla CGIL possono essere un riferimento importante per alcuni settori.
Questi settori sono settori che incrementano economia e pil e lavoro in italia.
I globalisti devono elaborare il loro lutto con serenità.
Su questi settori è importante e possibile creare lavoro sia in termini qualitativi che quantitativi..

Sul settore ICT la mancanza di una politica industriale ha creato la distruzione dell' olivetti, la distruzione strategica dell' industria italiana ( vedi Gallino: La scomparsa dell' Italia industriale cap. 1), da olivetti sarebbe possibile ripartire.

Sulla manifattura è necessario ragionare su beni durevoli e di consumo, su beni che insistono su domanda interna ed estera.
Serve una analisi della politica folle dell' Inghilterra sui dazi a danno dell' Italia.
Un piano lavoro nel settore manifatturiero è molto complesso e richiede una analisi approfondita dei modelli input-output.

I PIANI DI FINANZIAMENTO DEI PIANI DI LAVORO SETTORIALI.

La patrimoniale alla francese si tratta di una sistema fiscale molto collaudato.
Il ricavo è di circa 2 miliardi di euro all' anno.
Sono necessari nuovi strumenti finanziari gestiti dal tesoro e dalla banca d' Italia.
La proposta Fiom di utilizzare i FONDI PENSIONI ITALIANI è molto importante e non puo essere ignorata,
si tratta di capire la relazione tra flussi finanziari e quindi di capitale circolante con i pericoli che questo comporta e invece gli interventi sul capitale delle aziende italiane.
Nel job act la problematica viene giustamente menzionata.

Questi appunti sintetici non vogliono essere esaurenti ma solo problematizzare i titoli del job act .

( non è stato possibile tra le altre cose analizzare un aspetto fondamentale per una visione completa del modello economico applicato basato sui settori industriali , la struttura complessa di bisogni per la programmazione della produzione)
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IL JOB ACT ( PARTE 4)

Un'idea, un concetto, un'idea
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione
se potessi mangiare un'idea
avrei fatto la mia rivoluzione.
( giorgio gaber )


Il testo letterale del job act :
Parte C - Le regole
I. Semplificazione delle norme. Presentazione entro otto mesi di un codice del lavoro che racchiuda e semplifichi tutte le regole attualmente esistenti e sia ben comprensibile anche all'estero.

Codice del Lavoro, Testo Unico, Codice di settore.

Il codice del lavoro in italia è del 1942 , il codice del lavoro in Italia è il codice civile.

Il codice del lavoro è il libro 5 del codice civile.
A cosa serva oggi il codice civile dopo 50 anni di legislazione speciale è problematica da affrontare in dottrina e la lasciamo ai dottrinari o accademici.
Diciamo solo che il processo normativo dall' unità dì italia, la riunificazione dello stato italiano ,il concetto di nazione e la sovranità sono anche il frutto del nostro codice civile italiano del 1942.
Il codice civile rappresenta quindi l'unità originaria del nostro ordinamento giuridico, al di la del ruolo effettivo oggi residuale.
50 anni di legge speciali in materia di lavoro dovute alla evoluzione della società italiana e ai rapporti di forza tra le classi sociali hanno modificato la struttura dell' ordinamento giuridico italiano in tema di lavoro, in particolare ma non solo con la legge n. 300 del 1970 ( statuto dei lavoratori).

Dice il job act :' un codice del lavoro che racchiuda e semplifichi tutte le regole attualmente esistenti e sia ben comprensibile anche all'estero.'

sembra di capire che si tratti di un codice di settore : I codici di settore trovano un espresso fondamento positivo nella l. 29 luglio 2003 n.229 recante Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. '

Si tratta di un intervento utile ma anche di normale manutenzione giuridica oltre alle raccolte di leggi presenti in Italia.

Si tratta di capire rispetto all' esperienza dei testi unici se siamo di fronte a Testi Unici di riordino e sistemazione o di novazione giuridica, con aspetti importanti di diritto amministrativo 
per esempio riferiti alle deleghe del parlamento e quindi alla centralità del parlamento italiano.

Sulla semplificazione è necessario evitare la mission dell' onorevole Calderoli che ha 'segato' le leggi anteriori al 1970 , creando il caos normativo con leggi....sospese nel........vuoto ( legislativo).

In una riunione di ergastolani , un ergastolano pluriomicida ha dichiarato ' se esco di qua non so cosa faccio (a Calderoli ), ma qualcosa gli faccio', in quanto si era sparsa la voce che Calderoli a sua insaputa aveva reintrodotto in italia la pena di morte, con il processo di........... semplificazione.

Con la complessità economica e di sviluppo tecnologico In italia abbiamo il passaggio da legge speciali a codici ( specialistici ) di settore.
Abbiamo degli esempi : Codici dei diritti di proprietà industriale, Codici del Consumo, Codici delle assicurazioni, codice della nautica di diporto.

Vista la problematicità è la complessità e delicatezza della materia il lavoro, 
una semplificazione aberrante creerebbe notevoli problemi di natura politica e sociale.

E probabile che un approccio costruttivo sia delimitare la materia ad aspetti molto
specifici .
( continua )

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Il JOB ACT ( PARTE 5 )

Un'idea, un concetto, un'idea
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione
se potessi mangiare un'idea
avrei fatto la mia rivoluzione.
( giorgio gaber )

Il testo:
II. Riduzione delle varie forme contrattuali, oltre 40, che hanno prodotto uno spezzatino insostenibile. Processo verso un contratto di inserimento a tempo indeterminato a tutele crescenti.
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QUANTI SONO I CONTRATTI DI LAVORO IN ITALIA ?

Il dibattito è aperto , si accettano scommesse , 10, 15 , 20 ,40, 53, 82.
BINGO !!! hai vinto.....Superenalotto !!!

QUAL E' IL PERIMETRO DI UN CONTRATTO DI LAVORO ?

Il contratto Di Amministratore di Melchiore della Fiat è un contratto di lavoro ?

1) Il contratto a Tempo Indeterminato :
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. ( art.1 comma legge n 92 del 2012 detta legge Fornero).
La precedente formulazione era ' stipulato di regola '. a tempo indeterminato.

2) Il contratto a Tempo Determinato :

a) Il Contratto a Tempo Determinato acausale : Art. 1-bis dlgs 368/01- ammessa la possibilità di poter stipulare un contratto a termine senza causale per una sola volta e per un massimo di 12 mesi e ciò vale anche per la prima missione in caso di somministrazione.
Deve essere il primo contratto di lavoro subordinato tra dipendente e datore di lavoro.
2a) modificato ampliando il concetto di acausalità da art 7 comma 1 Legge n 92 del 2012 :b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.»; con un tetto massimo del 6% per unità produttiva.

b) Il contratto di lavoro a tempo determinato con la causale. ( tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo).

3) Il contratto a tempo determinato per sostituzione lavoratore.
a) maternità
b) malattia
c) ferie
d) infortunio

4) Il contratto part time ( determinato e indeterminato )
a) part time orizzontale
b) part time verticale

5) Il contratto di apprendistato ( D.L.vo n . 167 del 2011)
a) Per la qualifica e per il diploma professionale .
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere .
c) Apprendistato di alta formazione e ricerca 

6)Tirocinio

a) Tirocini formativi e orientamento ( durata massima 6 mesi )

b) Tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro ( durata massima 12 mesi )

c) Tirocini categorie svantaggiate
c1) Disabili ( durata 24 mesi)
c2) Asilo Politico, Protezione Internazionale, Protezione Umanitaria. ( durata 12 mesi )
c3) Protezione sociale categorie sociali ( durata 12 mesi)

7) Contratti di lavoro accessorio
a) Voucher

8) Contratto a chiamata o intermittente

a) Indennità di disponibilità
b) Senza indennità di disponibilità

9) Contratto di somministrazione di lavoro

a ) Tempo Determinato
b ) Tempo Indeterminato 

10) Contratto di lavoro ripartito ( job sharing)
a) di tipo verticale ( condivisione di un contratto di lavoro)
b) di tipo orizzontale ,( assunzioni congiunte contratti di rete agricoltura e turismo) 

11) Contratti di lavoro con Sgravi Contributivi 

Lavoratori Disoccupati o sospesi da 24 mesi
a) Assunzione da Liste di Mobilità : a1) tempo determinato ( Sgravi 12+12) a2) tempo indeterminato ( sgravi 18)
b) Disoccupati di lunga durata ( da 24 mesi) 

Contratti di reinserimento ( con esclusione contratto di inserimento o reinserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 abrogato), 
c) Lavoratori in cassa integrazione da 12 mesi 
c1) Contratti a tempo determinato massimo 12 mesi ( sgravi contributi carico azienda del 50%) se trasformati a tempo indeterminato sgravi 50% per altri 12 mesi.
c2) Contratto a tempo indeterminato ( sgravi contributivi 50% per 18 mesi )

d) Disoccupati percettori di ASPI, 
d1) Contratto a tempo indeterminato ( sgravi del 50% dell' indennità aspi per il periodo residuale di percezione da parte del lavoratore disoccupato).

e)Assunzioni Mobilità da aziende con meno di 15 dipendenti 
La cosiddetta ' piccola mobilità' nel 2012 e 2013 ha avuto un periodo di grave lutto.
Le aziende procedevano allo sgravio per le assunzione effettuate nel 2012 che proseguivano nell' arco dei 12 mesi o 18 mesi nel 2013 o per le trasformazioni a tempo indeterminato nel 2013.
La sfortuna ministra tecnica prof.essa Fornero è intervenuta con la legge n 92 del 2012 quindi il 22 giugno 2012 ha scritto che dal 1 gennaio 2013 le aziende non avevano diritto allo sgravio per altro consistente .

Le aziende che avevano programmato assunzioni ed eventuali trasformazioni a tempo indeterminato hanno continuato ad applicare lo sgravio contributivo ,
l' Inps rispose con una circolare che le aziende dovevano restituire i soldi ,
le aziende risposero alla maradona e l' inps emise un messaggio dicendo che aveva cambiato idea e le aziende non dovevano piu restituire i denari.

Finito il periodo del lutto per lo sgravio contributivo nacque il baby bonus ,
i soggetti iscritti alla ' piccola mobilità' ( licenziati nel 2013 per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti ) avevano diritto per l' assunzione ad un bonus di 190 euro per 12 mesi se a tempo indeterminato , e 6 mesi per i contratti a tempo determinato.
La circolare interpretativa ed applicativa non fu mai emanata dall' inps, si seppe tramite una newsletter di una associazione di categoria e un saggio di un funzionario della DTL che il baby bonus era raggiungibile nel sito internet dell' inps con allegato delle note, e vi erano 30 giorni di tempo per catturarlo.
In sostanza la circolare Inps non fu mai emanata e un programmatore scrisse delle note applicative che qualcuno chiamò circolare amministrativa, ormai all' inps la normativa la scrivono gli ingegnere e i programmatori.
Si tratta di un processo 'estensivo' dell' informatizzazione dell' inps. 

f1) assunzioni di giovani da 18 anni a 29 anni e 364 giorni, esonero totale contributi per 18 mesi massimale 650 euro mensile)
f2) ed esonero totale dei contributi ( con massimale 650 euro) per 12 mesi in presenza di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Qualora queste assunzioni sia in sovra numero alla media anno precedente, sembra che sia necessario assumere un nuovo lavoratore in più per usufruire dello sgravio contributivo. 


12) Contratto di lavoro a Domicilio

13) Contratto di collaborazione
a) a progetto ( CO.CO.PRO)
b) coordinato ( CO.CO.CO )

13a) Collaborazioni occasionali : Comunicazione obbligatoria centro impiego, iscrizione Gestione separata Inps, limiti reddito 5000 Euro per committente e 30 giorni lavorativi anno, senza la tutela del progetto.


14) Contratto di partecipazione in associazione
a) Associazione di lavoro
b) Associazione di capitale


15 ) Contratto di lavoro autonomo con partita Iva ( art. 2222 Codice civile)
15a) Lavoro autonomo occasionale : lavoro episodico senza alcuna continuità, senza comunicazione centro impiego, e senza iscrizione gestione separata inps.
limiti :5.000 € di reddito netto (6.250 € il lordo) nel corso di un anno solare, come limite complessivo con riferimento alla totalità dei committenti; 
durata massima di 30 giorni lavorativi nel corso dell’anno solare con lo stesso committente. 

16) Contratto di lavoro familiare
a) Collaboratore familiare ( art 230/bis Impresa familiare) e ( Riforma Diritto di Famiglia 1975 art.177 impresa coniugale )
b) Coaudiuvante familiare ( legge 463 del 1959)

17 ) Lavoro domestico
a) tempo pieno con lavoro discontinuo 
b) part time

( continua)
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Ultima modifica di antonio77 il 23/03/2014, 20:01, modificato 3 volte in totale.
antonio77
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Re: JOB ACT DA JOVANOTTI A GABER

Messaggio da antonio77 »

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI CONTRATTI DI LAVORO PRESENTI IN ITALIA ( Parte 6A)

Un'idea, un concetto, un'idea 
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 
se potessi mangiare un'idea 
avrei fatto la mia rivoluzione. 
( giorgio gaber )

E impossibile analizzare tutti i contratti di lavoro , in questa sede interessa analizzare i contratti sotto il profilo politico sociale

OCCUPATI IN ESSERE ( DATI 3 TRIMESTRE 2013 )

Contratti di lavoro ( occupati ) in essere in Italia 22.430.000
Contratti di lavoro dipendente 16.915.000
Contratti di lavoro indipendenti 5.514.000
Contratti part time 3.894.000
Contratti a tempo determinato 2.287.000 

a) Alcune considerazione sul Contratto a TEMPO INDETERMINATO.

In Italia I contratti a tempo indeterminato sono fine 2013 ( 16.915.000 – 2.287.000 ) = 14.628.000.
Si tratta del 86 % dei contratti di lavoro subordinato.

Calcolando turn over e nuove assunzioni i NUOVI contratti a tempo indeterminato sono circa 2.000.000 all' anno. ( fonte ministro lavoro 500.000 a trimestre).
In una situazione di equilibrio di lungo periodo di natura statica il sistema lavoro italiano risulta in perfetto equilibrio tra contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato.
Diverso è il caso con un analisi dinamica di breve periodo , il disequilibrio sarebbe dovuto alla crisi economica .
IL contratto di riferimento per le assunzioni è il contratto a tempo indeterminato.
I motivi sono di psicologia del lavoro, di organizzazione aziendale e di organizzazione produttiva.
Per le figure di lavoro intellettuale le aziende cercano di fidelizzare i lavoratori per evitare stress organizzativi e costi di sostituzione , le aziende cercano di limitare al minimo il turn over.
Per il lavoro manuale è necessario distinguere il lavoro manuale qualificato e specializzato dal lavoro manuale operaio comune.
Nel primo caso i processi di fidelizzazione da parte dell'azienda possono essere superiori al lavoro intellettuale.
Vi sono considerazioni analoghe per i lavoratori che preferiscono il contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per il lavoratore il contratto a tempo determinato immotivato è motivo di conflittualità spesso latente.
Il lavoratore spera di anticipare la data termine contratto trovando un nuovo lavoro e quindi non ha concentrazione nella mansione.
La norma giuridica prevede il risarcimento del danno per il lavoratore che si dimette prima del termine naturale del contratto, ma è molto complesso in ambito di magistratura di merito calcolare l' effettivo danno per l' azienda.
In alcuni contratti a termine il patto di prova è superiore alla durata del contratto !!!.
il contratto di lavoro è di 2 mesi, il patto di prova è di 6 mesi .
Questo è per soddisfare ed incoraggiare i fautori del 'contratto unico' .
I giudici di legittimità ha annullato questo patto di prova perchè non coerente con la durata del contratto di lavoro ( sentenza Cass. 27 novembre 1982 n 6441).
Se il contratto di lavoro è di 20 giorni il patto di prova NON può essere di 20 giorni ne di 15 giorni, ma deve essere coerente con la durata del contratto. 
In italia vi è una scuola di pensiero alimentata da cattivi maestri e pennivendoli vari che alimentano il pensiero unico della globalizzazione e del precariato.
Ripetiamo in Giappone la Toyota denuncia e chiedi il risarcimento danni ai lavoratori che si dimettono !!!.
La struttura economica ed industriale dell' Italia deve essere l' ECONOMIA DELLA PRODUZIONE MATERIALE E L' ECONOMIA DELLE PRODUZIONE DELLE CONOSCENZE , un modello economico non basato sui CONSUMI ma su un SISTEMA DI BISOGNI, come è stato il modello economico italiano in verità con molte contraddizioni dal 1945 al 1979.
Per questo sistema economico il contratto di lavoro generale, 'normale' non può che essere il contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i giovanni il contratto di lavoro di apprendistato.

Alcune Considerazioni sul CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

I contratti di lavoro a tempo determinato in Italia sono a fine 2013 2.287.000 pari al 14% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato lavoro subordinato.
L' aspetto qualitativo è capire quanti di questi contratti hanno una ragione ECONOMICO e/o PRODUTTIVA per essere contratti genuinamente a tempo determinato e quindi protetti da un ragionevole norma giuridica e quanti sono contratti possiamo dire di natura elusiva e non meritevoli di copertura giuridica.
Il contratto a tempo determinato ha la sua oggettiva ragion di essere nelle ' aspettative razionali' legate all' andamento della produzione aziendale.
Ora le grandi aziende i grandi gruppi industriali PIANIFICANO la loro attività produttiva con modelli matematici molto sofisticati che riducono l' incertezza ai minimi termini.
La gestione amministrativa dell' azienda e la gestione risorse umane permettono una ragionevole pianificazione aziendale e tramite politiche di JOB ROTATION, la rotazione in varie mansioni.
Inoltre la formazione aziendale rende possibile il trasferimento in varie unità produttive anche con diverse unità multidivisionali di produzione o di mercato.
Infine la cassa integrazione ORDINARIA permette all' azienda di mantenere la forza lavoro stabile anche in momenti di crisi TEMPORANEE.
Nelle piccole aziende e nelle medie aziende l' esperienza del datore di lavoro formata da decennale attività lavorativa o ereditata da generazioni precedenti rende quasi impossibile sbagliare il contratto di assunzione.

A questo punto la domanda è quando un contratto a tempo determinato è un contratto che ha una base oggettiva economica e produttiva ?
L' esperienza insegna che i contratti a tempo determinato sono importanti e forse insostituibili in fase di start up aziendale, di tutte le aziende in fase di avviamento non solo le stat up definite innovative.
Nelle start up è molto difficile soprattutto per datori di lavoro alle prime armi programmare le assunzioni, e quindi il gestore novello della pizzeria che si ritrova improvvisamente con 15 o 20 dipendenti , una 'piccola fiat' è un esempio eclatante,
in questi casi è importante per la salute del giovane gestore novello la programmazioni di contratti a termine.
La norma giuridica in questo caso permette in fase di avviamento di una nuova attività imprenditoriale una pluralità di strumenti contrattuali
quali il contratto acausale a termine ( primo contratto di lavoro subordinato tra dipendente e datore di lavoro ) oppure
i contratti a termine con causale ma esclusi dai limiti quantitativi stabiliti dal Ccnl di riferimento .
Vi è normativa speciale per start up innovative.
La complessità della normativa del contratto a termine è dovuta sia alla complessità oggettiva della materia sia a problematiche ( sbagliate ) di natura ideologica.
Il contratto acausale primo rapporto di lavoro potrebbe essere eliminato ( in quanto partorito in età senile sotto influssi di estremismo ideologico)
mentre potrebbe essere 'rafforzato' il contratto a termine per inizio attività aziendale.

Le Collaborazioni a Progetto .

Questo contratto di lavoro è stato il contratto di lavoro più problematico e contestato in passato.
Oggi è un contratto residuale in fase di auto eliminazione, il costo dei contributi INPS che oggi sono del 27,72 % dal 1 gennaio 2015 il 30,72 % ( per pensionati ed iscritti ad altre casse il 23,50 % ) ed raggiungeranno il 33% non lo rende più appetibile per nessuno.
Inoltre i contratti a progetto non beneficiano delle detrazioni IRAP.
Sotto il profilo contrattuale se il lavoro è GENUINAMENTE autonomo e siamo di fronte ad un PROFESSIONISTA si pone la possibilità di un contratto di lavoro autonomo ( art.2222 cc) con partita iva,
se invece interagisce anche se con autonomia, si presenta con regole usi consuetudini culture aziendali , in questo caso vi è incertezza nelle valutazioni di merito da parte dei magistrati ,
ormai le aziende optano per i contratti di lavoro subordinato.

I Contratti In associazione in partecipazione.

Qui si riprende una proposta formulata in un convegno .
Questa proposta basata sul JOB CREATION richiede una attenta valutazione in sede sindacale.
Questa proposta è stata sviluppata da un accademico in un contesto molto difficile.
Si trattava di operaie settore tessile totalmente in nero pagate pochissime euro all' ora.
Queste operaie sono decedute a seguito del crollo dello scantinato in cui lavoravano illegalmente.
Tra le varie problematiche di illegalità in tema di lavoro vi era anche la mancata tutela della sicurezza ambiente di lavoro e sanitaria.
Il contratto di partecipazione in associazione in realtà come il sud italia potrebbe essere utilizzato come EMERSIONE LAVORO NERO,
qualora la formazione progressiva del contratto di lavoro :
a) l' esecuzione effettiva della prestazione
b)la REMUNERAZIONE dell' attività lavorativa 
sia coerente con la forma del contratto di associazione in partecipazione
( quindi trasparenza nei bilanci, trasparenza nei costi e ricavi negli utili di bilancio ).
Vista la delicatezza del contesto sociale in cui si svolgono questi attività lavorativa i contratti dovrebbero essere rettificati da un COMMISSARIO NAZIONALE proposto dalle organizzazioni sindacali..
Questo permetterebbe inoltre da parte dell' INAIL la verifica dei parametri di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L' evoluzione della forma contratto può includere forme societarie di piccole cooperative e anche lo sviluppo di contratti di lavoro dipendente assistiti dalle comunità locali.

Il contratto JOB SHARING.

I numeri, le quantità non sempre sono indicatori di qualità della elaborazione di uno schema contrattuale di lavoro . 
Anche contratti utilizzati in situazioni particolari possono avere una loro importanza sia sotto il profilo aziendale che sociale.
Lo schema classico utilizzato è il sarto che deve cucire un vestito su misura.
L'obiezione usuale è che il contratto di Job Sharing non lo utilizza nessuno.
E' un falso !!
dipende dai ..sarti,....ci sono sarti che applicano questo 'taglio' e altri non che non lo applicano.
Esempio : giovane mamma con bambini piccoli e ragazza che studia all' università.
Quando due persone si conoscono per parentela o per conoscenza personale,
il contratto Job Sharing permette all' azienda di avere un interlocutore contrattuale unitario mentre i dipendenti possono organizzare la propria attività lavorativa ogni giorni, cambiando i loro programmi anche nell' arco della stessa giornata.
Una nuova tipologia di Job Sharing è il contratto di rete, con alcuni esperimenti già avviati in agricoltura, ma con possibili sviluppi molto importanti nel frammentato settore del Turismo.

( continua)
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UN 'FULGIDO' ESEMPIO DI CONTRATTO UNICO PER I GIOVANI: IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO (dal 1984 al 2003) (Parte 6B)


a) Il contratto di formazione lavoro e il contratto di apprendistato.

In Italia abbiamo avuto una esperienza fondamentale per lo sviluppo di buona occupazione, il contratto di formazione lavoro per i giovani.
Il contratto di apprendistato pur essendo storicamente più consolidato del contratto di formazione e lavoro ha sempre avuto delle problematicità.
Il contratto di formazione lavoro nasce il 18 dicembre 1984, subi violenza inaudite con le fucilazioni di massa , plotone di esecuzione commissione europea 11 maggio 1999 , una seconda fucilazione Sentenza Commissione Giustizia europea 11 maggio 1999,
infine il CFL mori di morte naturale, deceduto il 10 settembre 2003 ( DL n.276 del 2003) in totale solitudine abbandonato dal settore privato.
La commissione europea probabilmente non riteneva il giovane dai 16 anni ai 32 anni meritevole di un contratto speciale di inserimento al lavoro.
La Commissione Europea piu specificamente non ritenne meritevole di tutela il giovane diplomato 
dai 25 anni ai 32 anni.

1) il contratto di formazione e lavoro. ( CFL).
Il CFL prevedeva un contratto di lavoro a causale mista ( formazione e lavoro) per i giovani dai 16 anni ai 32 anni. 
2) Durata del contratto 24 mesi, per professionalità minori da 6 mesi a 12 mesi.
3) Il contratto standard era di 24 mesi.
Il progetto di formazione doveva essere approvato dalla commissione regionale per l' impiego.
Il grande successo di questo contratto CFL che non ha avuto eguali nella storia del diritto del lavoro era dovuto 
a) Quadro Macroeconomico : politiche di piena occupazione e ' aspettative razionali ' positive.
b) Quadro Legislativo : le commissioni regionali per l' impiego approvavano TUTTI i progetti presentati, solitamente tutti uguali cambiava il nome e cognome del dipendente e dell' impresa.
c) Quadro Amministrativo : gli ispettori del lavoro a fronte di migliaia di contratti CFL in sede ispettiva facevano ' l' occhiolino'..... si va bene !! .
Il clima psicologico da ' dolce vita' , il clima di fiducia a livello politico, facevano dei contratti CFL il contratto di tutti i giovani italiani.

Verso la metà degli anni 90 nel mezzogiorno l' età massima del contratto CFL fu elevata 45 anni per Basilicata Puglia e Molise, 40 anni per la Campania, 38 anni Calabria e 35 anni Lazio.

In verità in Calabria fu visto deambulare un CFL con 40 anni , fu chiesto un parere ad un giovane liceale fiorentino
'secondo te un quarantenne è giovane ?' la risposta fu... ' hhhhhaa vogliaaa'
e quindi fu accettato anche il CFL 40enne calabrese.

Lo sgravio contributivo era del 50% poi divenne del 40% per il centro nord dei contributi carico azienda, e diciamo totale per il sud italia.

Il grande successo di questi contratti di lavoro in Italia ( compreso il Sud Italia) insospettì gli europei e in particolari gli europei del nord belgi e tedeschi.
La commissione europea prima e la CGE poi intervennero pesantemente approvando in via generale per tutti i giovani lo sgravi del 25 % carico azienda , si tratta di uno sgravio sul costo del lavoro diretto dell' 8%, molto limitato.

Poi mise i 'paletti' : 
a) sgravi completi per i giovanni diplomati con meno di 25 anni
b) sgravi completi per i giovanni laureati con meno di 32 anni
c) sgravi completi per tutti i giovani purchè il contratto CFL venga trasformato a tempo pieno in sovra numero rispetto agli occupati nella media 6 mesi precedenti.

Coloro che avevano ricevuto gli sgravi contributivi indebitamente dovevano restituirli allo stato in quanto aiuti indebiti di stato.
Fu una catastrofe per l' Italia , per tutti i Cfl , il caso dei 45enne di Basilicata, Puglia e Molise era particolarmente pericolo, dovevano restituire gli gravi in alcuni casi per 13 anni, i dipendenti CFL in queste regioni erano.... turbati. 

I costi amministrativi e di gestione dei CFL erano superiori allo sgravio dell' 8% cosi nessuno volle più assumere giovani con il contratto CFL.
IL decreto legge 10 settembre n. 276 del 2003 dichiarò i contratti CFL deceduti e diede vita ai contratti di inserimento.
Nessuno si ricorda cosa fossero i contratti di inserimento, nessuno ha mai utilizzato i contratti di inserimento.
Per i giovani nel centro nord lo sgravio era del 25% dei contributi carico azienda quindi diretto del 8%, quindi uno sgravio insignificante.
Il numero di contratti di inserimento è stato di 42.602 , la legge n. 92 del 2012 lo ha abrogato.
( continua )

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IL CONTRATTO UNICO PER I GIOVANI IN ITALIA :
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. ( Parte 6C)


IL contratto unico per i giovanni è una novità in Italia ?
Il contratto unico per i giovani nacque in Italia nel lontano 1955 (con la legge n 25/1955)
ormai 60 anni fa, il contratto di apprendistato.
Gli ' economisti nuovisti' , i ' lawbusiness ' cercano oggi di vendere un ' abstract format : il contratto unico ' come qualcosa di nuovo e innovativo.
La sostanza è di annullare l' articolo 18 dello statuto dei lavoratori per i primi 3 anni.
E' un tentativo di 'marketing strategico' per accreditarsi in università private gestite da potentati finanziari europei o internazionali o per incrementare il proprio 'portafoglio clienti' con importanti aziende .( lawbusiness).

I contratti a causale mista ( lavoro e formazione) come l' apprendistato non sono soggetti ad articolo 18 , ma sono contratti molto strutturati e per questo non piacciono ai mercantisti e pennivendoli vari.

La Struttura dei contratti di apprendistato.

In questa sede siamo interessati ad aspetti di tecnica legislativa e politico sociale.
In altri siti in particolare ministero lavoro e di una direzione territoriale del lavoro trovate tutta la documentazione in termini di norme giuridiche, giurisprudenza di merito e di legittimità.
I contratti di apprendistato hanno 3 tipologie :
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
La tipologia a e la tipologia b sono contratti di apprendistato molto importanti e insostituibili ma sono contratti di nicchia .
Il primo riguarda la possibilità di arrivare comunque ad un ' diploma' o ' attestato' scolastico anche per coloro che abbandonano la scuola senza aver finito il percorso ufficiale di studio.
Il secondo riguarda il contratto di apprendistato di alto e altissimo livello per i ricercatori universitari, si tratta di ricercatori universitari che preferiscono la ricerca finalizzata alla produzione invece della ricerca in ambito universitario 'pura'.
In linea di principio anche le università oltre alle imprese in quanto settore pubblico potrebbero utilizzare il contratto di apprendistato .

L' Apprendistato e il costo del lavoro.

Il contratto di Apprendistato ha un costo aziendale quasi inesistente.
Per aziende inferiori ai 9 dipendenti primo anno 1,5% contribuzione previdenziale primo anno, 3,5 % secondo anno e 10% contributi previdenziali 3 anno.
Per aziende con piu di 9 dipendenti contributi previdenziali 10 %.
E' possibile azzerare i contributi previdenziali per i primi 3 anni con verifica Inps della regolarità contributiva del datore di lavoro e azienda
Il costo del lavoro degli apprendisti è totalmente deducibile ai fini dell' Irap.
Un ulteriore contributo 1,63% per finanziari Aspi ed inail per gli apprendisti.
Il contratto apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, si tratta di una enorme forzatura giuridica.
Il vantaggio del contratto di apprendistato a tempo indeterminato è dovuta al fatto che in questo modo gli apprendisti accedono agli ammortizzatori sociali.
Lo svantaggio è che la malattia e la maternità IMPONGONO la prosecuzione del contratto di apprendistato anche a fine formazione ( Interpello n. 16 del 14 Giugno 2012 ).
I contratti a termine non hanno diritto agli ammortizzatori sociali.
I contratti di apprendistato non sono contratti a tempo indeterminato ne a tempo determinato sono contratti di lavoro formativi, a fine formazione è prevista la verifica.
Il datore di lavoro verifica la formazione dell' apprendista, ma l' apprendista 'potrebbe' valutare la qualità della formazione ricevuta.
Lo strumento per analizzare la formazione è il libretto formativo del cittadino .

Cercheremmo di sviluppare una analisi critica della tipologia B, il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Questo è il contratto che possiamo definire il contratto unico per i giovani in Italia, che dovrebbe riportare i giovanni a vivere il lavoro rispolverando i trionfi del vecchio contratto di formazione-lavoro.
Quanti sono i contratti di apprendistato in Italia ?
Sono il 3,7% dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato o dipendente.
Circa 450.00 lavoratori con contratto di apprendistato in Italia. ( Fonte Rapporto sulla Coesione Sociale 30 dicembre 2013 ).
Si tratta di dato quantitativo importante ma molto deludente.

OCCUPAZIONE GIOVANILE,APPRENDISTATO e POLITICA ECONOMICA.

Per avere il numero di quanti contratti di apprendistato ci devono essere per andare verso la PIENA OCCUPAZIONE DEI GIOVANI in Italia il processo è molto complesso. ( e necessario un modello che comprenda i bisogni SOCIALI ,studenti iscritti università e scuole, fabbisogno di manodopera pubblica amministrazione, aziende a partecipazione pubblica, investimenti settore privato suddiviso per settore industriale e programmazione turn over pensionamenti .
In Italia negli anni 50, 60 e 70 eravamo all' avanguardia nei modelli economici di programmazione e pianificazione economica.
Oggi siamo in una fase di balcanizzazione come sistema paese.

Quindi 2 sono le problematiche che hanno marginalizzato il lavoro dei giovani in Italia è
e la conseguente DISOCCUPAZIONE DI MASSA DEI GIOVANI, di cui il contratto di apprendistato è il lo schema contrattuale di Diritto Del Lavoro.
a) La mancanza di programmazione e pianificazione economica , la mancanza di piani industriali di lavoro.
b) Le problematicità interne allo schema contrattuale dell' apprendistato.
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IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LE PROBLEMATICHE INIBITORIE. ( Parte 6C1)

Due sono le aree che rendono il contratto di apprendistato non ' user friendly'.

1) La Formazione
2) Visite Mediche

L' aspetto piu complicato da risolvere è la formazione.

1) L' articolo 117 lettera b della Costituzione Italiana Titolo 5 : ' Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:...... tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
l significato dovrebbe essere , che ove vi è un intreccio tra istruzione e formazione professionale, l INTERA materia è di competenza esclusiva delle regioni.
Inoltre :  
La legge n 53 del 2003 art. 2 comma h ribadisce : Fermo restando le competenze regionali in tema di formazione e istruzione professionali.

Il nuovo testo unico dell' apprendistato D. Lgs 14 settembre 2011 n 167 
L' articolo 6 al comma 3 :' Standard professionali e standard formativi e certificazione delle competenze.

Si cerca di mettere un po di ordine al disastroso contenzioso tra Stato e Regioni innescato dalla modifica al titolo V della costituzione.
L' articolo 6 scritto in lingua cinese , l' interpretazione 'letterale' potrebbe essere questa :
Presso il ministero del lavoro ( a costo zero !!!) è istituito il repertorio delle professioni predisposto
sulla base dei Contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010 , da un apposito organismo tecnico ….

Insomma alla fine tra organizzazioni amministrative , contratti nazionali di lavoro, associazioni di categoria e sindacali dovrebbe nascere un repertorio delle professioni.

Vi è una confusione tra le mansioni ( previste nei contratti di lavoro ) le professioni previste dalla regione e la classificazione del personale ( che prevede repertori complessi, ingestibili di migliaia di records).

OFFERTA FORMATIVA INTEGRATA , Competenze di Base e Trasversali .

La legge 99 del 2013 cerca di semplificare la complessità della formazione per il contratto di apprendistato.
La formazione di base e trasversale non va più documentata nel Piano Formativo Individuale.
La formazione di base e traversale può essere svolta tramite l' offerta pubblica, quindi su piani e costi predisposti dalla regione.
Oppure dal datore di lavoro che deve predisporre luoghi di formazione separati dai luoghi di lavoro e con personale formatori adeguatamente preparati.
La formazione tecnico professionale e specialistica puo essere di esclusiva competenza del datore di lavoro.
Il ministero del lavoro è intervenuto con propria circolare dando istituzioni ai propri ispettori di lavoro, i quali dovranno valutare unicamente che gli adempimenti dei datori di lavoro siano conseguenti con le specifiche indicate nel piano formativo individuale.

Di conseguenza non si potranno svolgere indagini sugli aspetti che riguardano la formazione di base e trasversale.
Le disposizioni e le sanzioni che gli ispettori dovranno adottare riguardano esclusivamente 
la realizzazione delle effettiva attuazione della formazione tecnico professionale come prescritta nel piano individuale di formazione. 

2) LE VISITE MEDICHE 

Le visite mediche per i minori erano materia molto delicata perchè soggetta a sanzioni penali e/o Ammenda oltre a innumerevoli sanzioni amministrative.
Inoltre una parte delle viste mediche dovevano obbligatoriamente essere svolte presso ASL, essendo le ASL di competenza esclusivamente regionale, ogni regione si è comportata con una propria autonomia organizzativa.
Tralasciamo le visite mediche a pagamento da parte del datore di lavoro e quelle a titolo gratuito.

Le visite mediche degli apprendisti maggiorenni sono state abolite nel 2008.

Governo: abolizione visita medica idoneità per Apprendisti e Minori
 
L'art. 42 del Decreto Legge n. 69/2013 c.d. Decreto del Fare , al co. 1, lett. b) ha previsto la soppressione del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti (art. 9 del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori (all'articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  977 e s.m.i.). 
 Pertanto, a far data dal 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo), gli obblighi in parola non saranno più esigibili e non saranno più conseguentemente applicabili le relative sanzioni a carico dei datori di lavoro. 
 
Restano tuttavia fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischi.

LE PROBLEMATICHE INIBITORIE

1) Visite mediche per apprendisti : non sono piu previste ne per apprendisti maggiorenni ne per apprendisti minorenni ( con ovvia eccezioni di lavorazioni a rischio T.U. Sicurezza D.Lgs. 81/2008
2) l parere di conformità degli enti bilaterali al Piano Formativo Individuale è facoltativo e non obbligatorio ( interpello n. 16 del 14 giugno 2012).
3) Il PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE :
Prima la mancanza del PFI era sanzionata con la nullità del contratto di apprendistato e trasformazione fin dall' origine in contratto a tempo indeterminato e pagamento dei contributi previdenziali totali ORA con sanzione amministrativa di 100 euro.
Inoltre IL PFI va consegnato al dipendente entro 30 giorni dalla assunzione , ma SENZA DATA CERTA CERTIFICATA. 
4) La circolare ministero del lavoro n. 35 del 29/08/2013 recita :'il personale ispettivo focalizzerà in via assolutamente prioritaria la propria attenzione sul rispetto del Piano, adottando eventuali 
provvedimenti dispositivi o sanzionatori, secondo le indicazioni già fornite con circ. n. 5/2013, 
esclusivamente in relazione ai suoi contenuti.

Quasi tutte le difficoltà presenti nella storia complessa del contratto di apprendistato sono oggi superate, ne rimane aperta una ma importante, il contenzioso tra datore di lavoro e apprendista sulla mancata formazione.
Il datore di lavoro per motivi oggettivi e soggettivi non vuole o non può trasformare il contratto a tempo indeterminato, unica opzione possibile il mancato apprendimento, insufficienza nella preparazione professionale,.
L'apprendista può ricorrere in quanto sostiene di non aver ricevuto alcuna formazione, e quindi il contratto di lavoro era fraudolento, un contratto illecito per non pagare i contributi previdenziali.

Per analizzare il contenzioso e trovare soluzioni equilibrate vi sono 2 soluzione :
[1) Attivare un ruolo di controllo da parte della pubblica amministrazione.
2) Attivare tra datori di lavoro e sindacati dei CONTRATTI DI RETE per la formazione degli apprendisti.

Il datore di lavoro all' atto della stipula del contratto di apprendistato puo optare per soluzione Pubblica amministrazione o per il contratto di rete formativo.

Per il futuro dei giovani in Italia il contratto di apprendistato è il contratto UNICO di riferimento,
unisce lavoro e formazione, stabilità e flessibilità,
sotto il profilo costo del lavoro è assolutamente vantaggioso per le aziende.
(continua)

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IL LAVORO AUTONOMO E LE FALSE PARTITE IVA. (Parte 6D)

I contratti di lavoro indipendente sono 5.514.000 ( fonte Istat ultimo trimestre 2013)
Le partite IVA non attive in Italia anno 2010 erano 2.300.000. ( Fonte Ires 2010 )
I professionisti iscritti ad albo professionale quindi lavoro autonomo sono 2.200.000 ( Fonte Ires anno 2010).

In Italia il lavoro indipendente è il 25 % di tutti gli ' occupati'.
Si tratta del doppio ma verso il triplo del lavoro autonomo rispetto a Francia e Germania.
I lavoratori autonomi non iscritti da albo o registri sono 3.500.000 ,
quanto i lavoratori pubblici in Italia.
Le false partite ive sono stimate in circa 400.000. ( stime Ires 2010).

Quanto costa lavorare con partita iva ?

IL datore di lavoro non deve pagare la gestione separata Inps in quanto è totalmente a carico del lavoratore autonomo, non deve pagare direttamente l' Irpef in quanto non è sostituto d' imposta , non deve retribuire 13ma,14ma e TFR.
Ovviamente il datore di lavoro ' consiglia' al 'collaboratore' l' apertura della partita iva come contribuenti minimi se il redditto fiscale è inferiore ai 30.000 euro per un periodo di 5 anni oppure per i giovani piu di 5 anni fino al compimento del 35 anno.

Il costo del lavoro con partita iva è inferiore del 65 % di un contratto di collaborazione a progetto.
Il costo del lavoro con partita iva è inferiore del 75 % di contratto di lavoro subordinato .
Quindi per uno compenso con partita iva di 12.000 Euro annuali , il contratto a collaborazione a progetto costa 19.200 , mentre lavoro dipendente 20.400.

La legge n. 92 del 2012 art. 69 bis e il contrasto al fenomeno delle false partite iva.

Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro 
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di 
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono 
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del 
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, 
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: 
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente 
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare; 
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche 
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro 
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei 
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco 
dello stesso anno solare; 
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di 
lavoro presso una delle sedi del committente.

La circolare Ministero del lavoro n 32 del 2012 aggiunge delle deroghe sulla operatività delle prestazioni.
Con queste deroghe non avviene la presunzione che il contratto con partita iva sia un 'falso'.

Le deroghe :

a) la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ( titoli di studio ) ovvero da capacità tecnico pratiche attraverso rilevanti esperienze di lavoro .
b) la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo di lavoro autonomo non inferiore a 18.662,50 ( anno 2012).

La circolare ministero del lavoro esplicita che le 2 condizioni devono essere soddisfatte entrambe.
Qualora le 2 condizioni non siano entrambe soddisfatte, quindi un reddito lordo inferiore a 18.662,50 il contratto di lavoro autonomo deve essere trasformato :

1) contratto a progetto con pagamento da parte dell' azienda dei 2/3 dei contributi previdenziali INPS se vi era presente nel contratto a partita iva un progetto 
2) se il progetto non era presente nel contratto di lavoro autonomo con partita iva il contratto era nullo dall' origine e il rapporto di lavoro trasformato in lavoro dipendente e subordinato.

La normativa contro le partite Iva false entra in vigore dopo 8 mesi di rapporto in mono committenza nell'anno 2013 e 8 mesi di rapporto in mono committenza nel 2014.

Viene definito il rapporto in mono committenza e quindi rapporto di lavoro con partita iva illecito quando nel 2013 e 2014 la durata del rapporto sia superiore a 241 e ( e anche) il reddito lordo per questo rapporto sia superiore ad 80% del reddito complessivo del lavoratore 'autonomo'.

Si tratta di 241 giorni per anno solare, quindi la norma giuridica entra in vigore il 1 settembre 2014.

( continua)
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IL CONTRATTO UNICO DI LAVORO E I FIGLI DEI FIORI. ( Parte 7 )

Un'idea, un concetto, un'idea 
finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 
se potessi mangiare un'idea 
avrei fatto la mia rivoluzione. 
( giorgio gaber )


Sciopero dei mezzi pubblici , metropolitana chiusa ad un certo punto arriva sempre ultimo un studente di corsa trafelato , il professor Ichino che pensava a causa dello sciopero di trovare l' aula vuota esclama 
' ma abitate tutti in superattici in centro !!' 
lo studente trafelato rispose , 'io mi muovo in bicicletta ', 
' Lei professore con le sue idee politiche......... 'innovative ' puo permettersi un grande attico in centro.'
Da allora il professor Ichino ha incrementato di molto le sue idee politiche se non in termini di qualità sicuramente in termini di quantità.

IL CONTRATTO UNICO DI LAVORO versione multipla.

Il contratto unico in versione multipla, è un contratto di lavoro unico ma multiplo perchè si aggiunge ai contratti già esistenti.
Perchè è stato chiamato UNICO ?
Probabilmente fa parte della moda made in italy.
E' un Brand.
Questo contratto è un contratto a tempo indeterminato ma per i primi 3 anni è possibile il licenziamento ad nutum.
E prevista una indennità di licenziamento crescente con il passare del tempo.
Dopo i 3 anni il contratto diventa stabile con applicazione articolo 18.
Secondo gli estensori di questa proposta dopo 3 anni il dipendente è formato e non conviene all' azienda il licenziamento.
Per le mansioni in cui la professionalità è di contenuto basso, mansioni ripetitive o semplici, il datore di lavoro potrebbe licenziare in quanto il costo di turn over non è elevato.
Per le mansioni in cui la professionalità e di contenuto medio alto dobbiamo dividere il contratto 'unico' in due parti :
a) contratto 'unico' per neodiplomati ,neolaureati, primo lavoro senza esperienza lavorativa.
b) contratto 'unico' per professional lavoratori con esperienza.

Nel contratto tipo a) la formazione non è solo saperfare ma e anche saperpensare. 
La mansione è valore d' uso oltre che valore di scambio.
Creare valore d' uso oltre che valore-merce.
Per fare questo il contratto di lavoro deve essere un contratto ex-ante pensato prima di iniziare l' attività lavorativa, deve essere un contratto progettuale.
Questo tipo di contratto non puo che essere un contratto a causale mista formazione lavoro e apprendistato.
Il contratto 'unico' con la possibilità di licenziamento ad nutum azzera tempo e spazio ( valore d' uso) massimizza la velocità ( valore di scambio).
Per aziende di produzione con strutture complesse il contratto 'unico' per i giovani è un contratto contro la produttività.

Il contratto tipo b) per professional lavoratori con esperienza, che hanno mutui per la casa, figli da mandare a scuola è un contratto improponibile.
E' un contratto accettabile solo da coloro che sono disoccupati e diventerebbe un contratto di transito in attesa di un contratto a tempo indeterminato.

Un contratto che si aggiunge alle altre tipologie contrattuali , le aziende utilizzerebbero i contratti a termine senza dover accollarsi il costo del licenziamento.

IL CONTRATTO UNICO versione UNICUM

Questo contratto si applica a tutti i neoassunti sia primo lavoro che con esperienza lavorativa , SOLO questo contratto di lavoro.

Nel contratto 'unico' in versione multipla la STABILITA' si applica dopo 3 anni, in questo contratto 'unicum' la stabilità si applica dopo 20 anni.

Questo contratto unicum si può applicare anche ai dipendenti che già lavorano ma solo con un accordo sindacale.

Le solite motivazioni alla base di questi contratti sono :
in Italia ci sono insider supergarantiti, abbiamo il mercato del lavoro rigido.
La crisi economica dimostra che in Italia ci sono troppi licenziamenti e questo rende la situazione sociale pericolosamente instabile.
Le aziende piccole con meno di 15 dipendenti non crescono, analisi statistiche dimostrano che le aziende che non crescono sono quelle che hanno circa 20 dipendenti e non 15 .

Licenziamenti facili e grandi stipendi da disoccupati, Boeri ed Ichino come figli dei fiori, 
con tanti figli disoccupati e senza fiori.
Ultima modifica di antonio77 il 24/01/2015, 20:19, modificato 1 volta in totale.
antonio77
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Re: JOB ACT DA JOVANOTTI A GABER

Messaggio da antonio77 »

IL JOB ACT ( Parte 8)


IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E IL NUOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ACAUSALE PER 36 MESI.


Il nuovo Decreto Legge 20 marzo 2014 n. 34 Disposizioni urgenti per il rilancio dell' occupazione e per la semplificazione a carico delle imprese, pone un numero rilevante di problematiche.

La denominazione del decreto legge , rilancio dell' occupazione e semplificazione a carico delle imprese .
a) Rilancio dell'occupazione !!! , cosa che neanche Johon Maynard Keynes nella Teoria Generale dell' Occupazione dell' Interesse e della Moneta avrebbe usato questa terminologia cosi importante e impegnativa !!!
b) semplificazione a carico delle imprese , ( in memoria di un tale Roberto Calderoli di Bergamo Odontoiatra inventore del sistema elettorale Porcellum ).

Si utilizzano dei titoli ' ad effetto ' invece della terminologia , della sintassi tecnico giuridica.

Negli ultimi 20 anni sarà questo decreto legge il piu controverso in ambito di Diritto Del Lavoro.
Farà comunque concorrenza alla metodologia common law della modifica dell' art. 18 ( legge n. 92 del 2013). In attesa di nuovo referendum abrogativo .

La problematiche che si intende affrontare :

la relazione tra questo decreto legge sulla liberalizzazione dei contratti a termine ( unico limite il 20% degli occupati , ed uno con contratto di lavoro a termine per aziende con meno di 5 dipendenti), e il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato ( Decreto Legislativo n 276 del 2003 art 29 ).

L' ipotesi di studio , solo una ipotesi metodologica è che vi sia una relazione tra il contratto a termine acausale di 36 mesi con un massimo di 8 proroghe e le cooperative di facchinaggio , le cooperative che lavorano in ambito di appalti di manodopera e servizi. ( art 29 D. Lgs n 276 del 2003).

LE SOCIETA' DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA.

Quali sono le caratteristiche delle società di somministrazione di manodopera ?

Il legislatore ai tempi del famoso ' Pacchetto Treu ' ha fatto questo ragionamento .
Vuoi lavorare nel settore Somministrazione di manodopera un settore molto complicato con possibili situazioni critiche.
Situazioni critiche derivanti ad esempio da false operazione straordinarie ( ad esempio false cessioni d' azienda o falsi contratti d' affitto d' azienda), oppure lavoratori somministrati senza pagare lo stipendio o senza pagare imposte irpef o senza pagare i contributi previdenziali oppure da false fatturazioni.
Per evitare tutto questo il legislatore ha imposto degli indicatori economici alle aziende ( e alle cooperative) che vogliono sviluppare attività di somministrazione di manodopera.

Devono quindi chiedere autorizzazione ed essere iscritte ad un albo presso il ministero del lavoro.

Società di Capitali :

a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. ( solo società di capitali ).
b) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali.
c) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di 600.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
d) la garanzia che l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
e) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione ….. non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro.

f) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo
12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;

Cooperative di produzione e lavoro.

g) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
h) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di 350.000
euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
i) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea;

Queste sono gli indicatori economici principali per iniziare una attività aziendale nel settore somministrazione del personale.

E' evidente che per piccole aziende private e per piccole cooperative di produzione e lavoro , per cooperative servizi e facchinaggio non è possibile svolgere alcuna attività aziendale con lavoro somministrato

La norma di legge ESCLUDE con gli indicatori economici che abbiamo descritto che piccole o medie aziende o un piccole o medie cooperative possano svolgere attività di somministrazione del lavoro .

Il Lavoro Somministrato.

Definizione di lavoro somministrato : ' il somministratore si limita a fornire all' utilizzatore una mera prestazione lavorativa , i dipendenti somministrati sono sotto l' organizzazione e il potere direttivo dell' utilizzatore'.

APPALTO DI MANODOPERA ( art. 29 del D.Lgs n. 276 del 2003)

Definizione di appalto, il committente affida il compimento di una opera o servizio ad un soggetto imprenditore ( appaltatore) dotato di una propria organizzazione , mezzi materiali , potere organizzativo e direttivo.

Importante il rischio d'impresa deve essere in capo ad appaltatore.( art. 84 D.Lgs n 276/1003).

IL NUOVO CONTRATTO A TERMINE ACAUSALE DI 36 MESI E IL LAVORO IN APPALTO ED IL LAVORO SOMMINISTRATO.

Le grandi aziende società di capitale, le grandi cooperative manageriali con qualche migliaio di dipendenti
sono iscritte o potranno iscriversi ad albo società di somministrazione di manodopera in quanto hanno od avranno i requisiti quantitativi e quindi qualitativi stabilità dalla legge ( art 6 D.Lgs. 276 del 2003).
Continueranno a svolgere la loro attività produttiva di somministrazione di manodopera con assunzioni con contratti a tempo determinato PLURIMI.


Le piccole aziende ( anche di persone ) le cooperative di facchinaggio ma anche di servizi ( esempio settore sanitari) che NON hanno i requisiti per l' iscrizione ad albo aziende di somministrazione manodopera , se hanno i requisiti organizzativi, gestionali possono lavorare con contratti di appalto.

L' utilizzo della forza lavoro in riferimento al contratto di appalto.

In particolare nel settore delle cooperative di facchinaggio l' argomento è alquanto problematico.
Attualmente le cooperative di facchinaggio hanno dei controlli molto importanti per evitare i problemi delle cooperative fasulle , del caporalato di manodopera.
Requisiti per iscrizione ad albi presso camera di commercio, iscrizione eventuale albo artigiani, deposito contratti di appalto superiori a 50.000 euro presso DTL provinciale, contratti di appalto devono essere di importo correlato al fatturato annuale della cooperativa.

Infine le cooperative di facchinaggio devono applicare il contratto Ccnl Trasporto .

La legge n 142 del 2001 ha trasformato ( in meglio ) la vita dei soci lavoratori , ormai ai soci lavoratori si applicano gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti anzi essi sono lavoratori dipendenti.

L' applicazione del contratto nazionale lavoro dipendente implica che i dipendenti della cooperativa anche contratto di lavoro a tempo determinato devono essere retribuiti in rapporto al periodo di lavoro di norma mese. Quindi sono soggetti alla mensilizzazione delle retribuzioni.

Questo implica inoltre pagamento di TFR , ferie malattia maternità e mensilità supplementare.

Il comportamento di alcune cooperative spurie era molto diverso, in quanto retribuivano le ore effettivamente lavorate trasferendo il rischio di impresa sui dipendenti o su i falsi soci ( applicando quindi il concetto di serrata parziale o totale dell' azienda , vietato dal diritto del lavoro italiano).

In ambito di lavoro in somministrazione l' azienda somministratrice deve retribuire il proprio dipendente per la durata del contratto di lavoro INDIPENDENTEMENTE dall' utilizzo del lavoratore presso l' azienda cliente.


Differenza tra lavoro somministrato e lavoro in appalto.

La principale differenza è che il lavoro somministrato vive di un duplice rapporto obbligazionario .
a) il lavoratore è alle dipendenze contrattuali, amministrative e disciplinare dalla società somministratrice.
b) il lavoratore è alle dipendenze per mansioni, gerarchie, risultati quantitativi ( basati sul saperfare ma non sui risultati di produzione ) dall' azienda utilizzatrice .

Nel caso di lavoro tramite contratto di appalto il lavoratore non deve dipendere in nessun caso dall' azienda utilizzatrice ma solo ed esclusivamente dall' azienda che ha stipulato il suo contratto di lavoro ( azienda appaltante). ( Divieto di intermediazione di manodopera).
Vi sono anche altri aspetti che riguardano il contratto genuino di appalto, ma qui ci soffermiamo solo agli aspetti del contratto di lavoro.

Il DL n.34 del 2014 ( nuovi contratti a termine ) e la legge n 142 del 2001 ( Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

La legge n 142 del 2001 ha cambiato il modo di lavorare e di fare business delle società cooperative di servizi e in particolare di facchinaggio.
La stessa problematica l' abbiamo per piccole aziende di diritto privato ( società a responsabilità limitata srl) nel settore servizi ( pulizie e servizi sanitari).
Ma il fenomeno sociale prevalente riguarda il mondo cooperativo.
Infatti la legge n 142 del 2001 riguarda esclusivamente le cooperative.

Prima della legge n 142 le cooperative utilizzavano il lavoro flat , ultraflat, lavoro usa e getta.
Un lavoro a chiamata non regolamentato da alcuna disposizione di legge , un job call fai da te !!

Con la promulgazione della legge n. 142 del 2001 molte cooperative spurie o di caporalato hanno continuato ad lavorare con la stessa metodologia senza applicare la nuova legge.

In caso di visita ispettiva probabilmente veniva chiusa la cooperativa per fine attività o fallimento, e apriva un altra cooperativa con altro nome e se necessario con soci prestanome.

Con il passare degli anni alcune cooperative si sono riorganizzate è hanno assunto i dipendenti e gestito il rapporto di lavoro applicando la legge n 142 del 2001.

Le grandi cooperative avendo i requisiti del D. Lgs n. 276 del 2003 art. 20 si sono iscritte ad apposito albo somministrazione di lavoro ed hanno espletato tutte le operazioni finanziarie , ed svolgono reale e legale attività di somministrazione di manodopera.

Le cooperative medie e piccole molte si sono adeguate alla normativa sul lavoro dipendente legge n. 142 del 2001.

Infine altre , residuali, non sono emerse e regolarizzate e quindi giocano a nascondino e ogni anno o due anni chiudono e riaprono.

Che Fare ?

Quelle che hanno regolarizzato il lavoro, si sono adeguate applicando il contratto di lavoro nazionale, il problema è per le cooperative di facchinaggio ora che tutto è in regola con quale contratto di lavoro assumo ?

Una prima ipotesi era apprendistato.

Si costa poco !!

arrivarono le prime sorprese , è un contratto progettuale strutturato esatto contrario del usa e getta.
Un contratto formativo e quindi non episodico , di regola durata 24 o 36 mesi.
Arrivarono le visite ispettive.

Per mansioni elementari e/o semplici il contratto di apprendistato è nullo è i rapporti di lavoro sono qualificati a tempo indeterminato con il pagamento di contributi ordinari.

Molte mansioni in aziende di servizi o in cooperative sono semplici e/o elementari.
L' apprendistato è comunque un contratto di lunga durata con il divieto assoluto di anticipare la data di fine contratto.

E quindi siamo arrivati ai contratti a tempo determinato.

Le cooperative di facchinaggio ma anche le piccole aziende di servizi ( appalto di manodopera) hanno tentato la strada dei contratti a termine.

Ma mentre per le aziende in somministrazione il loro core business è ' affittare' manodopera , quindi hanno la possibilità di utilizzare contratti a termine di fatto senza causale e senza alcun limite,
in quanto la loro mission è affittare manodopera quando le aziende ritengono di non poter assumere personale .
Il non poter assumere ha molte motivazioni in quanto la nostra costituzione non prevede un ' imponibile di manodopera' .

Le aziende e le cooperative possono ricorrere al lavoro somministrato e le agenzie di lavoro somministrato assumono con contratti a termine SOSTANZIALMENTE senza condizioni e limiti.

Il problema e che le cooperative di facchinaggio medie e piccole non hanno i requisiti soggettivi per fare attività di lavoro ' in affitto'.

Quindi svolgono attività di appalto di manodopera ove non sono previsti i requisiti del lavoro somministrato.
Se il contratto di appalto è genuino il problema è che la struttura dei contratti a termine non è adatta alla struttura del contratto di appalto.

Se una azienda mi chiede 3 contratti di appalto per 15 mesi, i contratti a termine che io ho con i miei dipendenti potrebbero non corrispondere con i contratti di appalto, quindi sono costretto a tenere dei dipendenti senza lavoro ma li devo retribuire.
Questo avviene ad esempio quando il lavoratore non è ritenuto idoneo dalla società appaltante-utilizzatrice.

Il nuovo contratto a termine per la durata di 36 mesi e per 8 rinnovi risolve questo problema.

Lo risolve formalmente ma nella sostanza gli studi legali si concentreranno sulla GENUITA' del contratto di appalto .

inoltre è falso che contratti a termine ex ante attuale decreto legge abbiano generato un enorme contenzioso , assolutamente no tranne il problema posta ma il problema si poteva risolvere colpendo il comportamento illecito dell' azienda e non con norme ad postam.

Le cooperative piccole e medie e le aziende di servizi piccole e medie avrebbero dovuto utilizzare i contratti di lavoro somministrato ma è come portare in casa l' assassino della propria moglie.

Il core business prevalente delle cooperative è il differenziale tra il costo della propria manodopera è il prezzo derivante dall' utilizzo del lavoro nel contratto di appalto.
Se devo pagare l' azienda di somministrazione il mio valore aggiunto diventa zero, guadagno uguale a zero.

Il contratto di appalto per essere genuino non può essere direttamente calcolato sul costo orario del lavoratore , se cosi fosse sarebbe intermediazione di manodopera ( non avendo i requisiti per il lavoro somministrato).

Le cooperative non possono e non debbono offrire lavoro ma devono offrire SERVIZI nel contratto di appalto.

Pero abbiamo ancora il fenomeno delle cooperative spurie e false , per queste cooperative lo strumento del contatto a termine flat , per cui faccio un contratto di lavoro di 2 mesi , se il contratto di appalto si rinnova faccio altre 2 proroghe totale 4 mesi poi dico al mio lavoratore adesso stai a casa 20 giorni perchè devi riposarti e poi se ho un nuovo contratto in appalto posso programma altre 5 proroghe nei 36 mesi .
Finito il ciclo di 36 mesi con i lavoratori chiudo la coopertiva ne apro una nuova e riprendo altri 36 mesi altre 8 proroghe.

Finalmente anche le Cooperative di caporalato hanno il loro contratto di lavoro grazie al Decreto Legge n. 34 del 2014 : ' Disposizioni urgenti per il rilancio dell' occupazione'.

Cambiamo il verso !!!!!
Abbiamo cambiato il verso !!!
antonio77
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Iscritto il: 11/03/2012, 22:41

Re: ANALISI BONUS IRPEF, il ritorno all' Economia Del Baratt

Messaggio da antonio77 »

ANALISI BONUS IRPEF, Il ritorno all' Economia Del Baratto. ( parte 1)

( commento in corsivo con testo art 1 e Art. 2 ) ( Versione progress 2 )

'Ma tu chi sei ?'
Io sono il Cameriere .
'NO Tu non sei il cameriere, Tu fai il cameriere'
Jean-Paul Sartre


Il Decreto Legge 24 Aprile 2014 n. 66 ha introdotto il bonus fiscale ( art. 1)e le detrazione Irap.
( art. 2 ).
Il nome ' Misure urgenti per la competività e la giustizia sociale'.
È il solito nome di propaganda politica.
a) Competitività : risale a quando il presidente del consiglio a 12 anni ha partecipato ad un telequiz in televisione , l ' ansia da prestazione.
Il cattolicesimo sociale, il socialismo marxista e la moderna sociologia americana studiano modelli matematici ( la teoria dei giochi) in cui lo sviluppo dell' economia è dato dalla SOLIDARIETA' e dalla COMPARTECIPAZIONE.
b) Giustizia Sociale : con 80 Euro abbiamo la giustizia sociale.


L' articolo 1 del DL. N 66 :

Riduzioni di imposte e norme fiscali

CAPO I
Rilancio dell'economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale

Art. 1
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 

1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica,

IL FINANZIAMENTO DELL' OPERAZIONE BONUS FISCALE è attuato con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica.

L' affermazione è generica .
Andrebbero enunciati ALMENO i capitoli d ' intervento nel Bilancio dello Stato previsionali e a consuntivo.
Sotto il profilo di Politica Economica.
Nella teoria generale dello Stato Keynesiano nel breve periodo le manovre di bilancio non sono soggette a regole contabili ragionieristiche ma manovre di politica economica con il moltiplicatore della Spesa Pubblica sullo sviluppo della domanda aggregata.
Rispetto alla Teoria Generale ( 1936) di Keynes oggi abbiamo solo come esempio uno sviluppo delle carte di credito bancarie e revolving in cui l' impatto bonus fiscale è da calcolare.
In ogni caso tramite modelli econometrici ( sistema economico Italia) è possibile calcolare l' impatto del bonus nell' economia reale nonostante gli effetti perversi del sistema Europa .

all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:


"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), ella sia di importo superiore a quello detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".

Il bonus viene riconosciuto ESCLUSIVAMENTE al lavoro dipendente.
ed anche ai collaboratori a progetto. ( art 50 c-bis ).
Una particolarità di questo bonus fiscale è che i pensionati sono esclusi ma gli amministratori d' azienda sono inclusi, quindi qualora il reddito lo permette l' AMMINISTRATORE D'AZIENDA ha diritto a percepire il bonus fiscale.

Da approfondire come possa ricevere il bonus fiscale il percettore di pensioni integrative e in particolare coloro che optano per la rimunerazione a capitale in soluzione unica ( Art 50 h-bis).
Sono esclusi partite Iva e Pensionati e altre categorie.


sia di importo superiore a quello detrazione spettante ai sensi del comma 1.

Il bonus spetta quando le DETRAZIONI PER LE SPESE DI PRODUZIONE SONO INFERIORI ALL' IMPOSTA LORDA IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE e COMUNALE . Quindi siamo in presenza di IRPEF NETTA.
Solo ed esclusivamente a chi è incapiente ma l' incapienza è calcolata SOLO in riferimento alle detrazioni spese di produzione e non alle Detrazioni di Familiari a carico.

Le detrazioni per i contratti a termine hanno un minimale di detrazione spesi di produzione di 1380.
Si tratta di fare dei test di controllo ma gli incapienti con contratti a termine potrebbero essere non solo coloro che hanno un reddito fiscale anno minore o uguale a 8000 ma anche coloro che hanno redditi superiori a 8000.
La popolazione che ha diritto al bonus potrebbe essere inferiore ai 10.000.000 previsti, ma questa è solo una ipotesi da verificare.

Tizio ha una retribuzione fiscale annua di 8000 Euro, la moglie Tizia per un errore ha timbrato l'uscita con 3 minuti di ritardo, il calcolo automatizzato gli riconosce un euro di straordinario la sua retribuzione annua imponibile fiscale sarà di 8001 . 
Tizia avrà il bonus fiscale di 640 euro, il marito Tizio no.
Questo potrebbe portare all' aumento dei divorzi in Italia.

Non vi è un correttivo nei redditi intorno agli 8.000 euro, mentre vi è un correttivo nei redditi fiscali da 24.000 a 26.000.
Il correttivo tra i 24.000 euro e i 26.000 va testato, l' esenzione totale dal bonus fiscale è per redditi fiscali superiori a 26.000.000.


Vi sono anche aspetti di Diritto Costituzionale sulla progressività dell' imposta ( art. 53 Costituzione).
La tesi 'governativa' che il bonus NON è una detrazione fiscale non sembra molto interessante, la Costituzione italiana fa riferimento alla progressività SISTEMICA dell' imposizione generale fiscale, non al calcolo delle detrazioni fiscali.

Un aspetto importante anche se molto collaudato e conosciuto è come calcolare l' imponibile fiscale in ambito di acconto d' imposta ( durante l' anno ).
Questo aspetto è ancora piu problematico ora con il bonus fiscale, sbagliare la previsione significa in fase di conguaglio fiscale la possibilità di ANNULLARE la retribuzione del mese di dicembre con la restituzione del bonus.

In ambito contabile vi sono vari 'principi ', il principio della prudenza ( mai troppa !!), principio della sostanza sulla forma, principio della separazioni delle voci contabili , per stimare l' imponibile fiscale presunto.
Se a dicembre i dipendenti sono esageratamente aggressivi vuol dire che il sistema di calcolo era sbagliato.


Il criterio utilizzato migliore puo essere un criterio misto , a consuntivo per i mesi elaborati e previsionale per i mesi mancanti alla chiusura dell' anno fiscale.
Una seconda ipotesi è il conguaglio fiscale su base progressiva mensile, la norma amministrativa che vietava il conguaglio anticipato se il risultato contabile era un debito per l' erario è stata abrogata.

La stessa problematica vi è con piu rapporti di lavoro nell' anno ed il conseguente conguaglio fiscale modello 730.




( continua)
Ultima modifica di antonio77 il 07/05/2014, 0:56, modificato 16 volte in totale.
antonio77
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Re: ANALISI BONUS IRPEF 2014

Messaggio da antonio77 »

ANALISI BONUS IRPEF, Il ritorno all' Economia Del Baratto. ( parte 2)
( il commento al testo in corsivo )
2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
Coloro che lavorano con contratto di lavoro part time il bonus fiscale va rapportato al part time ?
Sembra di no.


3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.

La proposta strutturale, di struttura si applica SOLO nel 2014.

4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il bonus fiscale si deve applicare alle imprese , agli imprenditori individuali e ai professionisti nonché alla pubblica amministrazione quindi a tutte le realtà economiche.

5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

L' azienda recupera il bonus fiscale erogato ai dipendenti nel monte imposta irpef a livello aziendale pagando minore imposta all' erario fino a capienza a ' livello complessivo' dell' azienda.

Un problema da segnalare , molte aziende non trasferiscono all' erario l' irpef per mancanza di liquidità aspettando l' accertamento da parte dell' agenzia delle entrate e pagando con la rateizzazione.
Con modalità diverse il problema si pone anche per i contributi previdenziali.

I contributi non recuperati dal monte imposta vengono trattenuti dall' azienda sui contributi da pagare all' Inps.
L' importo viene segnalato sul CUD del dipendente. Si suppone che l' Inps sistemi la situazione contributiva individuale del dipendente dalla lettura automatizzata del modello 770.


6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

L' Inps è un ente della Pubblica Amministrazione , si occupa di pensioni pubbliche e di assistenza sociale.
Per svolgere la sua attività ha necessità di una propria amministrazione ed organizzazione, delle fonti e degli impieghi, e anche dei dipendenti.
L' Irpef che l' inps versa all' erario è di proprietà dei dipendenti e l' inps solo in qualità di sostituto d' imposta versa l' irpef all' erario.
Sembra quindi di capire che i dipendenti dell' Inps sotto il profilo formale giuridico si fanno carico degli 80 euro dei dipendenti privati il cui bonus non ha capienza in ambito azienda.
Forse i funzionari della presidenza della repubblica sono caduti dalla sedia dopo aver letto e hanno richiamato il Padoan per chiedere cosa voleva fare .
E' un ritorno all' ECONOMIA DEL BARATTO , e come se i coltivatori diretti portassero ai dipendenti privati al posto del bonus fiscale 10 kg di cetrioli , 20 kg di zucchine , 12 kg di mele.
Lo stato in cambio non fa pagare ai coltivatori i contributi ex-scau .

Come sostenuto la soluzione poteva essere la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si tratta di una soluzione sperimentata e collaudata ( esempio legge n 48 del 1988 ) .
In questo ambito la soluzione è comunque diversa dalla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Si tratta di una ipotesi in cui vi è partita di giro per cui avviene in modo diretto e trasparente , l' azienda remunerava il dipendente con un bonus previdenziale , trasferendo all inps gli oneri sociali stornando il bonus.
Lo stato interviene con la fiscalizzazione degli oneri sociali a copertura del mancato introito.

La soluzione da ECONOMIA DEL BARATTO garantisce il calcolo numerico ma solleva problemi di analisi , correttezza e omogeneità del bilancio dello stato.

La soluzione sviluppata nel Decreto Legge ha carattere di creatività .

Agenzia delle Entrate: circolare n. 9/E del 2014 - 80 euro anche per cassintegrati e disoccupati

Questa circolare amministrativa ha chiarito almeno 3 punti,2 di prassi amministrativa , il part time se ha diritto riceve il bonus per intero, il premio per incrementi di produttività con detassazione non entrano nell' imponibile fiscale ma sembra di capire entrano nel calcolo delle detrazioni spese di produzione e un aspetto fondamentale di diritto costituzionale, cassaintegrati, mobilità e disoccupati hanno diritto al bonus fiscale.

RIMANE APERTA LA PROBLEMATICA DELLE DETRAZIONI ' RAFFORZATE' PER I CONTRATTI A TERMINE DI DURATA INFERIORE ALL' ANNO.
Possono aumentare forse in modo considerevole gli incapienti che non hanno diritto al bonus fiscale.



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