Re: Renzi può mettere la fiducia su Italicum?
Inviato: 22/04/2015, 16:41
L’Italicum di Leopoldo Paràkulos
Chi prenderà il 35% otterrà il 53% dei seggi, chi invece il 37% il 55% e così via.
La legge Acerbo
La legge 18 novembre 1923, n. 2444 - nota come Legge Acerbo (dal nome del deputato Giacomo Acerbo che redasse il testo)[1] - fu una legge elettorale del Regno d'Italia, adottata dal Regno nelle elezioni politiche italiane del 1924.
Fu voluta da Benito Mussolini per assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare.
Il meccanismo elettorale[modifica | modifica wikitesto]
La Legge Acerbo prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso in 16 circoscrizioni elettorali. A livello circoscrizionale ogni lista poteva presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535); oltre al voto di lista era ammesso il voto di preferenza.
Il risultato nel collegio unico era decisivo per determinare la distribuzione dei seggi: nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei Deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi, sulla base di criteri simili a quelli della legge elettorale del 1919. Nel caso in cui nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato alcun premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le liste concorrenti in base ai voti ricevuti ancora secondo i principi della legge elettorale del 1919.
Gli effetti[modifica | modifica wikitesto]
Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 60,09% dei voti (quindi il premio di maggioranza era scattato, come prevedibile, per il PNF): i fascisti trovarono il modo di limare anche il numero di seggi garantiti alle minoranze, alla cui spartizione riuscirono a partecipare mediante una lista civetta (la lista bis) presentata in varie regioni, che strappò ulteriori 19 scranni, mentre le opposizioni di centro e sinistra ottennero solo 161 seggi, nonostante al Nord fossero in maggioranza con 1.317.117 voti contro i 1.194.829 del Listone. Complessivamente, le opposizioni raccolsero 2.511.974 voti, pari al 35,1%.
Alessandro Visani scrisse sull'importanza politica della legge[10]:
« L'approvazione di quella legge fu - questa la tesi sostenuta da Giovanni Sabbatucci, pienamente condivisibile - un classico caso di "suicidio di un'assemblea rappresentativa", accanto a quelli "del Reichstag che vota i pieni poteri a Hitler nel marzo del 1933 o a quello dell'Assemblea Nazionale francese che consegna il paese a Petain nel luglio del 1940". La riforma fornì all'esecutivo "lo strumento principe – la maggioranza parlamentare – che gli avrebbe consentito di introdurre, senza violare la legalità formale, le innovazioni più traumatiche e più lesive della legalità statuaria sostanziale, compresa quella che consisteva nello svuotare di senso le procedure elettorali, trasformandole in rituali confirmatori da cui era esclusa ogni possibilità di scelta »
Chi prenderà il 35% otterrà il 53% dei seggi, chi invece il 37% il 55% e così via.
La legge Acerbo
La legge 18 novembre 1923, n. 2444 - nota come Legge Acerbo (dal nome del deputato Giacomo Acerbo che redasse il testo)[1] - fu una legge elettorale del Regno d'Italia, adottata dal Regno nelle elezioni politiche italiane del 1924.
Fu voluta da Benito Mussolini per assicurare al Partito Nazionale Fascista una solida maggioranza parlamentare.
Il meccanismo elettorale[modifica | modifica wikitesto]
La Legge Acerbo prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, all'interno di un collegio unico nazionale, suddiviso in 16 circoscrizioni elettorali. A livello circoscrizionale ogni lista poteva presentare un numero di candidati che oscillava da un minimo di 3 a un massimo dei due terzi di quelli eleggibili (non più di 356 su 535); oltre al voto di lista era ammesso il voto di preferenza.
Il risultato nel collegio unico era decisivo per determinare la distribuzione dei seggi: nel caso in cui la lista più votata a livello nazionale avesse superato il 25% dei voti validi, avrebbe automaticamente ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera dei Deputati, eleggendo in blocco tutti i suoi candidati; in questo caso tutte le altre liste si sarebbero divise il restante terzo dei seggi, sulla base di criteri simili a quelli della legge elettorale del 1919. Nel caso in cui nessuna delle liste concorrenti avesse superato il 25% dei voti, non sarebbe scattato alcun premio di maggioranza e la totalità dei seggi sarebbe stata ripartita tra le liste concorrenti in base ai voti ricevuti ancora secondo i principi della legge elettorale del 1919.
Gli effetti[modifica | modifica wikitesto]
Alle elezioni del 6 aprile 1924 il Listone Mussolini prese il 60,09% dei voti (quindi il premio di maggioranza era scattato, come prevedibile, per il PNF): i fascisti trovarono il modo di limare anche il numero di seggi garantiti alle minoranze, alla cui spartizione riuscirono a partecipare mediante una lista civetta (la lista bis) presentata in varie regioni, che strappò ulteriori 19 scranni, mentre le opposizioni di centro e sinistra ottennero solo 161 seggi, nonostante al Nord fossero in maggioranza con 1.317.117 voti contro i 1.194.829 del Listone. Complessivamente, le opposizioni raccolsero 2.511.974 voti, pari al 35,1%.
Alessandro Visani scrisse sull'importanza politica della legge[10]:
« L'approvazione di quella legge fu - questa la tesi sostenuta da Giovanni Sabbatucci, pienamente condivisibile - un classico caso di "suicidio di un'assemblea rappresentativa", accanto a quelli "del Reichstag che vota i pieni poteri a Hitler nel marzo del 1933 o a quello dell'Assemblea Nazionale francese che consegna il paese a Petain nel luglio del 1940". La riforma fornì all'esecutivo "lo strumento principe – la maggioranza parlamentare – che gli avrebbe consentito di introdurre, senza violare la legalità formale, le innovazioni più traumatiche e più lesive della legalità statuaria sostanziale, compresa quella che consisteva nello svuotare di senso le procedure elettorali, trasformandole in rituali confirmatori da cui era esclusa ogni possibilità di scelta »