@mariok
non puoi liquidare il concetto di reddito di cittadinanza con 2 battute.
Certo è che così comè, è irrealizzabile.
Bisogna accompagnare questo provvedimento con un concetto simile all ASPI introdotto dalla riforma fornero, ma senza i difetti dell ASPI, e cioè:
Bozza Proposta di legge di iniziativa popolare per l’introduzione del
Contratto civico di servizio e formazione
Art. 1. - (Introduzione del Contratto civico di servizio e formazione)1. Al i di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4,5, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione è istituito il Contratto civico di servizio e formazione.2. Il Contratto civico di servizio e formazione garantisce la dignità di ogni persona residente nel territorio nazionale, promuovendo pratiche di cittadinanza attiva, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché quale misura delle politiche finalizzate al sostegno economico, all’inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.3. Le prestazioni del Contratto civico di servizio costituiscono livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.4. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento d’attuazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:a) «Contratto civico di servizio e formazione»: si stipula tra la singola persona residente, come da art.4, e il Centro per l’Impiego di domicilio, per consentire un’esistenza libera e dignitosa e contribuire al buon andamento dei servizi della comunità. Rimane in vigore nell’attesa di una sistemazione retributiva considerata più soddisfacente.b) «centri per l’impiego»: le strutture previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Art. 3 . (Soggetti beneficiari e requisiti)1. Sono beneficiari del Contratto civico di servizio coloro che, al momento della presentazione dell’istanza, siano in possesso dei seguenti requisiti:a) residenza sul territorio nazionale da almeno ventiquattro mesi;b) adempimento dell’obbligo scolastico;c) dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego;d) reddito personale imponibile complessivamente non superiore a 10 mila euro nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza; si considera il reddito da lavoro, da capitale, da impresa e da locazione e catasto;e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico;
Art. 4 (Contratto civico di servizio e formazione)1. Il Contratto civico di servizio e formazione è il patto tra la società, nelle vesti del Centro per l’impiego e l’individuo, che consente a quest’ultimo di mantenere un reddito individuale minimo. Questo, consiste nella erogazione di un’indennità individuale in denaro o buoni lavoro (voucher) composta dalle seguenti voci rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) minimo vitale (per l’anno 2012 pari a 480€/mese), alloggio agevolato – massimale 350€/mese, reddito lavoro 9€/h reddito formazione 8€/h assegni familiari - pro capite10% voci precedenti2. L’indennità di cui all’art,3, comma 1, è erogata dalla regione di domicilio del destinatario.3. La persona che stipula il contratto si dichiara la propria immediata disponibilità per lavori che possano essere utili alla collettività. Si impegna, altresì, a mantenere contestualmente una formazione permanente nei termini stabiliti dalle linee guida.4. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge, tenuto conto dei criteri di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono attribuite ai centri per l’impiego. La domanda di reddito minimo garantito va presentata al centro per l’impiego del luogo di domicilio del richiedente. Il centro per l’impiego acquisisce la documentazione necessaria e provvede nel termine di dieci giorni. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta, fatta salva la facoltà di revoca del beneficio in caso di adozione tardiva del provvedimento di reiezione della domanda. Il regolamento d’attuazione di cui all’articolo 1, comma 4 disciplina le modalità di presentazione, anche telematica, delle domande e stabilisce gli ulteriori compiti dei centri per l’impiego.
Art. 5 .(Ambiti di intervento)Le proposte formative rivolte a chi si trova senza un rapporto di lavoro stabile e soddisfacente, si articoleranno in quei settori individuati come beni e servizi comuni e/o emergenziali per una comunità.- Assetto idrogeologico- Manutenzione argini, pulizia fondali corsi d'acqua, sistemazioni terreni dissestati;- Agricoltura, vivaistica, giardinaggio - manutenzione aree verdi e forestali;- Raccolta, differenziazione, riciclo dei rifiuti – - Assistenza familiare - badanza, colf, baby sitting piccola sartoria saltuaria, manutenzione domestica non specializzata;- Lavoro di cura in istituzioni - assistenza generica, addetto mensa (ex art. 16 L.56/87);- amministrativo saltuario - brevi sostituzioni EELL, ecc. (ex art. 16 L.56/87);
Art. 6 . (Compiti delle regioni e degli enti locali)1. In sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per il riconoscimento e l’erogazione di prestazioni di reddito minimo garantito nelle forme dirette e indirette, ulteriori e aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’art. 4.2. Le linee di guida di cui al comma 1 stabiliscono le modalità con cui:a. garantire la formazione, previo accordo con gli enti interessati;b. favorire l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio di appartenenzac. favorire la comunicazione delle situazioni di disagio
Art. 6 bis (impegni del destinatario)La persona che stipula il Contratto dichiara la propria immediata disponibilità a svolgere lavori utili alla collettività nel territorio indicato come domicilio. Si impegna altresì a partecipare a percorsi formativi di almeno 10 ore settimanali.
Art. 7 (Oneri derivanti dal Contratto civico di servizio e formazione)1. Il Contratto civico di servizio e formazione prevede una retribuzione che può arrivare fino ad un massimo di 2129€, lordi. È erogato dalla Regione di domicilio seguito di comunicazione del Centro per l’impiego competente.2. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato alle Regioni le somme necessarie, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
Art. 8 (istituzione del fondo civico di servizio) o (integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile
http://www.serviziocivile.gov.it/Conten ... x?PageID=2)1. Per il finanziamento delle retribuzioni del Contratto civico di servizio e formazione, di cui all’articolo 4, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui confluiscono dotazioni provenienti dalla fiscalità generale.
Art.9 (
abrogazione di altri ammortizzatori sociali)questa legge abroga l'articolo 16, L.56/87, CIG, CIGS, L. 233/91 Mobilità indennizzata...