LA TEORIA DEL VALORE-LAVORO coronavirus
Inviato: 13/03/2012, 13:54
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CONTRATTO DI LAVORO, il NEOLIBERISMO E L’ ARTICOLO 18.
Le posizioni del prof. Ichino sono sostanzialmente 2 :
1) il suo contratto unico a ‘tempo indeterminato’ supera la precarietà e protegge il lavoratore.
2) le aziende devono i licenziare i dipendenti per prevenire la crisi, si devono ristrutturare PRIMA della crisi.
La prima posizione è un posizone intelletualmente disonesta in quanto il lavoratore nei primi 3 anni può essere licenziato e quindi il contratto non può essere definito a tempo indeterminato.
La seconda posizione è stata espressa in una trasmissione televisiva .
La seconda posizione a differenza della prima è una posizione intellettualmente onesta.
Il primo requisito della seconda posizione dovrebbe essere : c è, la globalizzazione dobbiamo essere competitivi, licenziamo i dipendenti per diminuire i costi fissi e quindi diminuire i prezzi.
Questa argomentazione classica non è condivisibile se le merci arrivano in Europa con dumping sociale, ( sfruttamento dei fanciulli, lavoro in regime di schiavitù e questo riguarda la Cina in particolare ).
Quindi sono necessari i dazii per dumping sociale come è avvenuto settore ceramica e probabilmente almeno speriamo avverrà nel settore tessile.
Inoltre gli stipendi dei tedeschi sono il doppio di quelli italiani evidentemente per l’ Italia non c è un problema stipendi .
Il secondo requisito è che in Italia le aziende possono SI licenziare se sono in crisi,
ma il problema secondo Ichino e che devono licenziare per PREVENIRE la crisi.
Siamo al LICENZIAMENTO PREVENTIVO.
Anche questa ipotesi è legittima da parte del prof. Ichino.
Qui l’ analisi dovrebbe riguardare sia il modello economico sia il modello azienda .
Una moderna azienda utilizza modelli amministrartivi di gestione d ‘ impresa , utilizza la gestione delle Risorse Umane.
Quindi formazione., rotazione, sviluppo . arricchimento della mansione , cose normali per una azienda evolutiva.
Ha al proprio interno gli strumenti per modificare e riorganizzare il lavoro.
La tesi di Ichino si rifà ai modelli neoclassici , in cui il mercato del lavoro è un mercato come gli altri in cui domanda e offerta sono in equilibrio .
Al variare della domanda abbiamo tramite l’ algebra dell’ utilità marginale una variazione dell’ offerta.
La teoria generale dell’ Occupazione dell’ Interesse e della moneta Di Keynes e la letteratura nel management da Veblen ( la mano VISIBILE del mercato ) hanno dimostrato quanto fallace sia stata la teoria neoclassica e neliberista.
La Germania ci insegna che il futuro sono le grandi imprese CODETERMINATE ove l’ obiettivo costituente non è licenziare ma assumere e sviluppare la PIENA OCCUPAZIONE.
L’ ipotesi del ministro del lavoro che sembra non sia una specialista di diritto del lavoro è introdurre in Italia il licenziamento individuale per motivi economici.
Non si capisce cosa c entro con il contratto unico e la licenziabilità nei primi 3 anni.
Probabilmente dopo i primi 3 anni di lavoro non ci saranno più crisi economiche di 'natura individuale' !!
UN ‘ CASE ‘ AZIENDALE .
Negozio di vestiti , vi lavorano un socio di srl commerciante una commessa esperta contratto a tempo indeterminato e un apprendista.
Il socio chiama la commessa ;’ tu sei bella . tu sei brava qui c è crisi non vendiamo neanche un singolo calzino non ci resta che piangere , prendi la busta paga ti paghiamo un mese di preavviso e 2 mensilità di buona uscita e ciao.
Chiediamo alla nostra ministra in forza di quale norma giuridica è avvenuto il licenziamento.
La risposta da parte della dipendente è stata più o meno : ‘ Brutto cavernicolo tu non mi puoi licenziare ad nutum , brutto gorilla io impugno il licenziamento e ti chiedo le motivazioni per cui mi licenzi e perché licenzi proprio me inoltre ti chiedo in riferimento alla legge 108 del 1990 tutela obbligatoria il pagamento di 6 mensilità ‘
La risposta del socio commerciante è stata questa,: ‘ Ignorante , essendo il socio dell’ azienda non posso licenziare me stesso ( continuità dell’ azienda )
Non posso licenziare l’ apprendista perché gli dovrei pagare tutti gli stipendi fino alla fine del contratto e in più mi può chiedere i danni per mancata formazione.
Essendo nel negozio in 3 sono quindi obbligato a licenziare te.
Io NON devo applicare la legge 109 del 1990 perché il mio licenziamento è un licenziamento INDIVIDUALE per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO per mancanza di lavoro .
.Io ho applicato la legge n. 604 del 1966 . Cordiali saluti.
Il socio commerciante sarà stato un cavernicolo ma alquanto……..istruito.
La legge del 15 luglio 1966 n. 604 porta il nome ‘ Norme sui licenziamenti individuali ‘ , l’ articolo 3 recita :’ il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato …….da ragioni inerenti all’ attività produttiva, all’ organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso’.
Quindi in Italia si possono effettuare licenziamenti INDIVIDUALI per motivi economici ( senza alcun risarcimento ), il problema che per le aziende che hanno un MINIMO di struttura è molto difficile dimostrare che il motivo economico è IMPUTABILE a quel dipendente.
Il caso classico è la soppressione del posto di lavoro, e la possibilità di non poter utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti.
Le aziende in Italia preferiscono altre soluzioni , legge 108 del 1990 licenziamenti individuali o individuali plurimi per aziende con meno di 15 dipendenti oppure legge 223 del 1991 ( licenziamenti collettivi ).
Come e noto applicando la legge 108/90 devono riconoscere una indennità risarcitoria da 2 mensilità e mezzo a sei mensilità se meno di 10 anni di lavoro in azienda.
Ultima questione , dobbiamo licenziare perché c è lo dice l’ Europa !!!
COSSIGA E MARIO DRAGHI.
Liberiamo i licenziamenti perché c è lo dice l ‘Europa o lo dice Mario Draghi ?
Chi vuol liberalizzare i licenziamenti e Mario1 con la sua famosa lettera.
Riportiamo un parere di Cossiga "Mario Draghi? Impossibile immaginarlo a Palazzo Chigi. E' un vile affarista che vendera' l'economia italiana''. Così disse l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga
aggiungendo:" E così avrà modo di svendere, come ha già fatto quando era Direttore Generale del Tesoro, quel che resta dell'industria pubblica a qualche cliente della sua antica banca d'affari".
Dalla Francia arrivano rivelazioni su Mario Draghi inquietanti.
Liberalizzare i licenziamenti non c è lo dice l’ Europa ma secondo Cossiga c è lo dice un ‘ vile affarista’.
PATTO DI PROVA DI 36 MESI ?
Si tratta di una proposta tecnicamente STUPIDA e supportata dall’ IGNORANZA.
Il patto di prova è legato al livello del CCNL ( contratti collettivi) .
Il codice civile fissa il periodo massimo del patto di prova in 6 mesi.
Stabilire in tre anni il patto di prova per una segretaria o un impiegato ‘ normale’ OLTRE che ANTICOSTITUZIONALE e follia giuridica .
La strada maestra per i giovani :
I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO.
Per i giovani, per neolaureati e i neodiplomati FINO a 30 anni vanno sviluppati i contratti di formazione.
In Italia abbiamo avuto esperienze positive , con ‘strane’ contestazioni da parte dell’ Europa.
Il contratto di formazione NON è un contratto a TEMPO INDETERMINATO.
Il contratto di formazione NON è un contratto a TEMPO DETERMINATO .
Il contratto ha una relazione SINALLAGMATICA tra lavoro e formazione , non si applica giustamente l’ articolo 18 perché è soggetto non solo al lavoro ma anche alla formazione.
Quindi finito il periodo di formazione PUO' finire la sussistenza del contratto.
L’ apprendistato entra nei contratti di formazione, ma con tipologie storicamente più adatte all’ artigianato.
Ultima ma importante questione :
LAVORATORI CINQUATENNI e LAVORATORI ANZIANI.
cinquantenni disoccupati cosa facciamo ??
Per i cinquantenni licenziati come è noto abbiamo le famose liste di mobilità.
Le assunzione tramite gli sgravi contributivi della mobilità avvengono con :
a) assunzioni a Tempo Indeterminato, con la tutela reale ex art. 18 ( per le aziende con piu di 15 dipendenti).
b) Assunzioni con contratto a termine per max 12 mesi, con altri 12 mesi di sgravi contributivi SE il contratto è trasformato a tempo indeterminato.
Le aziende possono scegliere se assumere con tutela articolo 18 (a)o senza articolo 18 (b).
Rimangono i lavoratori che NON sono iscritti alle liste di mobilità , in questi casi serve una NORMA DI LEGGE NUOVA che consenta ai disoccupati che hanno una certa età di essere iscritti alle liste di mobilità.
I LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI E ARTICOLO 18:
I licenziamenti discriminatori sono SEMPRE vietati per legge, indipendentemente dalla tutela articolo 18 , ma l’ onere della prova con l’ articolo 18 viene trasferito all’ aziende.
Nei casi quali licenziamento per motivi religiosi o sessuali a chi spetta l’ onere della prova è questione fondamentale per impugnare il licenziamento.
Per concludere la battaglia per l’ articolo 18 è una battaglia per allontanare dalle aziende singoli dipendenti indesiderati per motivi politici, sindacali, caratteriali.
CONTRATTO DI LAVORO, il NEOLIBERISMO E L’ ARTICOLO 18.
Le posizioni del prof. Ichino sono sostanzialmente 2 :
1) il suo contratto unico a ‘tempo indeterminato’ supera la precarietà e protegge il lavoratore.
2) le aziende devono i licenziare i dipendenti per prevenire la crisi, si devono ristrutturare PRIMA della crisi.
La prima posizione è un posizone intelletualmente disonesta in quanto il lavoratore nei primi 3 anni può essere licenziato e quindi il contratto non può essere definito a tempo indeterminato.
La seconda posizione è stata espressa in una trasmissione televisiva .
La seconda posizione a differenza della prima è una posizione intellettualmente onesta.
Il primo requisito della seconda posizione dovrebbe essere : c è, la globalizzazione dobbiamo essere competitivi, licenziamo i dipendenti per diminuire i costi fissi e quindi diminuire i prezzi.
Questa argomentazione classica non è condivisibile se le merci arrivano in Europa con dumping sociale, ( sfruttamento dei fanciulli, lavoro in regime di schiavitù e questo riguarda la Cina in particolare ).
Quindi sono necessari i dazii per dumping sociale come è avvenuto settore ceramica e probabilmente almeno speriamo avverrà nel settore tessile.
Inoltre gli stipendi dei tedeschi sono il doppio di quelli italiani evidentemente per l’ Italia non c è un problema stipendi .
Il secondo requisito è che in Italia le aziende possono SI licenziare se sono in crisi,
ma il problema secondo Ichino e che devono licenziare per PREVENIRE la crisi.
Siamo al LICENZIAMENTO PREVENTIVO.
Anche questa ipotesi è legittima da parte del prof. Ichino.
Qui l’ analisi dovrebbe riguardare sia il modello economico sia il modello azienda .
Una moderna azienda utilizza modelli amministrartivi di gestione d ‘ impresa , utilizza la gestione delle Risorse Umane.
Quindi formazione., rotazione, sviluppo . arricchimento della mansione , cose normali per una azienda evolutiva.
Ha al proprio interno gli strumenti per modificare e riorganizzare il lavoro.
La tesi di Ichino si rifà ai modelli neoclassici , in cui il mercato del lavoro è un mercato come gli altri in cui domanda e offerta sono in equilibrio .
Al variare della domanda abbiamo tramite l’ algebra dell’ utilità marginale una variazione dell’ offerta.
La teoria generale dell’ Occupazione dell’ Interesse e della moneta Di Keynes e la letteratura nel management da Veblen ( la mano VISIBILE del mercato ) hanno dimostrato quanto fallace sia stata la teoria neoclassica e neliberista.
La Germania ci insegna che il futuro sono le grandi imprese CODETERMINATE ove l’ obiettivo costituente non è licenziare ma assumere e sviluppare la PIENA OCCUPAZIONE.
L’ ipotesi del ministro del lavoro che sembra non sia una specialista di diritto del lavoro è introdurre in Italia il licenziamento individuale per motivi economici.
Non si capisce cosa c entro con il contratto unico e la licenziabilità nei primi 3 anni.
Probabilmente dopo i primi 3 anni di lavoro non ci saranno più crisi economiche di 'natura individuale' !!
UN ‘ CASE ‘ AZIENDALE .
Negozio di vestiti , vi lavorano un socio di srl commerciante una commessa esperta contratto a tempo indeterminato e un apprendista.
Il socio chiama la commessa ;’ tu sei bella . tu sei brava qui c è crisi non vendiamo neanche un singolo calzino non ci resta che piangere , prendi la busta paga ti paghiamo un mese di preavviso e 2 mensilità di buona uscita e ciao.
Chiediamo alla nostra ministra in forza di quale norma giuridica è avvenuto il licenziamento.
La risposta da parte della dipendente è stata più o meno : ‘ Brutto cavernicolo tu non mi puoi licenziare ad nutum , brutto gorilla io impugno il licenziamento e ti chiedo le motivazioni per cui mi licenzi e perché licenzi proprio me inoltre ti chiedo in riferimento alla legge 108 del 1990 tutela obbligatoria il pagamento di 6 mensilità ‘
La risposta del socio commerciante è stata questa,: ‘ Ignorante , essendo il socio dell’ azienda non posso licenziare me stesso ( continuità dell’ azienda )
Non posso licenziare l’ apprendista perché gli dovrei pagare tutti gli stipendi fino alla fine del contratto e in più mi può chiedere i danni per mancata formazione.
Essendo nel negozio in 3 sono quindi obbligato a licenziare te.
Io NON devo applicare la legge 109 del 1990 perché il mio licenziamento è un licenziamento INDIVIDUALE per GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO per mancanza di lavoro .
.Io ho applicato la legge n. 604 del 1966 . Cordiali saluti.
Il socio commerciante sarà stato un cavernicolo ma alquanto……..istruito.
La legge del 15 luglio 1966 n. 604 porta il nome ‘ Norme sui licenziamenti individuali ‘ , l’ articolo 3 recita :’ il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato …….da ragioni inerenti all’ attività produttiva, all’ organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso’.
Quindi in Italia si possono effettuare licenziamenti INDIVIDUALI per motivi economici ( senza alcun risarcimento ), il problema che per le aziende che hanno un MINIMO di struttura è molto difficile dimostrare che il motivo economico è IMPUTABILE a quel dipendente.
Il caso classico è la soppressione del posto di lavoro, e la possibilità di non poter utilizzare il lavoratore in mansioni equivalenti.
Le aziende in Italia preferiscono altre soluzioni , legge 108 del 1990 licenziamenti individuali o individuali plurimi per aziende con meno di 15 dipendenti oppure legge 223 del 1991 ( licenziamenti collettivi ).
Come e noto applicando la legge 108/90 devono riconoscere una indennità risarcitoria da 2 mensilità e mezzo a sei mensilità se meno di 10 anni di lavoro in azienda.
Ultima questione , dobbiamo licenziare perché c è lo dice l’ Europa !!!
COSSIGA E MARIO DRAGHI.
Liberiamo i licenziamenti perché c è lo dice l ‘Europa o lo dice Mario Draghi ?
Chi vuol liberalizzare i licenziamenti e Mario1 con la sua famosa lettera.
Riportiamo un parere di Cossiga "Mario Draghi? Impossibile immaginarlo a Palazzo Chigi. E' un vile affarista che vendera' l'economia italiana''. Così disse l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga
aggiungendo:" E così avrà modo di svendere, come ha già fatto quando era Direttore Generale del Tesoro, quel che resta dell'industria pubblica a qualche cliente della sua antica banca d'affari".
Dalla Francia arrivano rivelazioni su Mario Draghi inquietanti.
Liberalizzare i licenziamenti non c è lo dice l’ Europa ma secondo Cossiga c è lo dice un ‘ vile affarista’.
PATTO DI PROVA DI 36 MESI ?
Si tratta di una proposta tecnicamente STUPIDA e supportata dall’ IGNORANZA.
Il patto di prova è legato al livello del CCNL ( contratti collettivi) .
Il codice civile fissa il periodo massimo del patto di prova in 6 mesi.
Stabilire in tre anni il patto di prova per una segretaria o un impiegato ‘ normale’ OLTRE che ANTICOSTITUZIONALE e follia giuridica .
La strada maestra per i giovani :
I CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO.
Per i giovani, per neolaureati e i neodiplomati FINO a 30 anni vanno sviluppati i contratti di formazione.
In Italia abbiamo avuto esperienze positive , con ‘strane’ contestazioni da parte dell’ Europa.
Il contratto di formazione NON è un contratto a TEMPO INDETERMINATO.
Il contratto di formazione NON è un contratto a TEMPO DETERMINATO .
Il contratto ha una relazione SINALLAGMATICA tra lavoro e formazione , non si applica giustamente l’ articolo 18 perché è soggetto non solo al lavoro ma anche alla formazione.
Quindi finito il periodo di formazione PUO' finire la sussistenza del contratto.
L’ apprendistato entra nei contratti di formazione, ma con tipologie storicamente più adatte all’ artigianato.
Ultima ma importante questione :
LAVORATORI CINQUATENNI e LAVORATORI ANZIANI.
cinquantenni disoccupati cosa facciamo ??
Per i cinquantenni licenziati come è noto abbiamo le famose liste di mobilità.
Le assunzione tramite gli sgravi contributivi della mobilità avvengono con :
a) assunzioni a Tempo Indeterminato, con la tutela reale ex art. 18 ( per le aziende con piu di 15 dipendenti).
b) Assunzioni con contratto a termine per max 12 mesi, con altri 12 mesi di sgravi contributivi SE il contratto è trasformato a tempo indeterminato.
Le aziende possono scegliere se assumere con tutela articolo 18 (a)o senza articolo 18 (b).
Rimangono i lavoratori che NON sono iscritti alle liste di mobilità , in questi casi serve una NORMA DI LEGGE NUOVA che consenta ai disoccupati che hanno una certa età di essere iscritti alle liste di mobilità.
I LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI E ARTICOLO 18:
I licenziamenti discriminatori sono SEMPRE vietati per legge, indipendentemente dalla tutela articolo 18 , ma l’ onere della prova con l’ articolo 18 viene trasferito all’ aziende.
Nei casi quali licenziamento per motivi religiosi o sessuali a chi spetta l’ onere della prova è questione fondamentale per impugnare il licenziamento.
Per concludere la battaglia per l’ articolo 18 è una battaglia per allontanare dalle aziende singoli dipendenti indesiderati per motivi politici, sindacali, caratteriali.