Giustizia e (in)giustizia

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camillobenso
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Re: Giustizia e (in)giustizia

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La legittima difesa. Art. 52 del codice penale

La legittima difesa (disciplinata dall'art. 52 del codice penale), è una sorta di "autotutela" che l'ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un'esigenza del tutto naturale che è legata all'istinto di reagire quando si viene aggrediti.
Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest'ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l'unico rimedio possibile nell'immediato per evitare una offesa ingiusta.

In questa pagina; La norma di riferimento | La scriminante della legittima difesa | L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova | La legittima difesa putativa | Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa: | Giurisprudenza della Cassazione:
La norma di riferimento
Partiamo dalla disciplina codicistica. La norma di riferimento è l'art. 52 del codice penale.

Art. 52 codice penale.

La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.



La scriminante della legittima difesa
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall'insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un'aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva: l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.

Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità dell'immediata successione della difesa.
L'offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un'omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l'offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell'aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
La norma di riferimento nell'articolo 55 del codice penale:

Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante.

La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l'antigiuridicità dell'azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.
Una recente sentenza della corte di cassazione (n. 28224/2014) ha chiarito che "l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta". Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un'autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell'oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un'arma finta. Se l'aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa:

» Cassazione: non c'è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato

» Accoltella il rivale e poi odora il suo sangue. Anche se l’altro aveva un bastone, non c'è legittima difesa. Per la Cassazione è tentato omicidio

» Il problema della legittima difesa con particolare riferimento ai reati abituali e alla attualità del pericolo

» Legittima difesa non invocabile da colui che accetti una sfida

» Legittima difesa: necessario il pericolo attuale di un'offesa ingiusta


Giurisprudenza della Cassazione:

Cassazione penale sentenza 07/10/2014 n. 50909
In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

Cassazione penale sentenza 02/07/2014 n. 35709
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

Cassazione penale sentenza 26/03/2014 n. 28224
L'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta.

Cassazione penale sentenza del 25/02/2014 n. 28802
Nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.


Cassazione penale sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p. (In applicazione di tale principio la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo - anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 codice penale).

Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
(http://www.StudioCataldi.it)

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camillobenso
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Re: Giustizia e (in)giustizia

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A creare confusione ci si mette il solito Salvini. Sempre in cerca di motivazioni per aumentare il credito della Lega, cioè il suo, Felpetta nera, non esita a buttarsi su tutto quanto può ampliare il suo consenso sottraendolo ad altri.

Ha stimato che in questa fase politica spingendo sull’accelleratore potrebbe diventare il capo della destra, e di conseguenza non trascura una sola occasione per cavalcare la tigre parlando alla pancia degli italiani.

E’ uno con il pelo sullo stomaco. Non esita ad usare le disgrazie altrui per il suo esclusivo interesse personale.

Nell’intervista del TG7 di qualche giorno fa, fuori dal Tribunale di Milano non ha esitato ad affermare che “La difesa è sempre legittima” Trascurando che proprio nel 2006 la Lega aveva messo mano all’articolo 52.


Non solo, ma subdolamente ha fatto intendere che se una legge è sbagliata la si cambia, come aveva affermato Pertini a suo tempo.

Se Pertini fosse in vita, malgrado l’età, lo rincorrerebbe fin oltre Chiasso per la bestialità di aver avuto l’ardire di fraintenderlo.

Felpetta nera ha grattato la pancia di molti italiani, tanto che venerdì scorso Roberto Weber registrava per Agorà, che il 73 % degli italiani interpretava il diritto alla difesa come un diritto di uccidere. Trascurando che la giurisprudenza si avvale già di difendere l’aggredito che uccide per legittima difesa.

A favorire di Salvini e le Sorelle d’Italia, ci hanno pensato il premier e il suo ministro dell’Interno con un silenzio compromettente al fine di non perdere consensi nel metterci la faccia nella nuova emergenza primaria italiana. La tutela della sicurezza.

Sperando che prima o poi tutto finisse in fanteria, come spesso accade.

ADDA’ A PASSA’ A NUTTATA………….

Così si continua a tirare a campare.

Solo i governanti irresponsabili si comportano in questo modo.

Il diritto alla difesa è sacrosanto altrimenti diventerebbe un diritto di uccidere dell’aggressore.

Ma il diritto alla difesa è già stato regolamentato nelle sue forme e limiti.


Quando questi fenomeni sociali diventano esplosivi come ora, le strade sono sempre due.

O si ripristina l’ordine pubblico attraverso lo Stato, oppure si dà il via libera alla legge della jungla ripristinando il Far West.

Non a caso un mio amico della Biblioteca di fede renziana non segue più niente politicamente e preferisce a 72 anni passare il tempo libero leggendo Tex Willer e guardando alla Tv solo film di Cow boys.

Non mi stupisce che poi faccia il pari con il leghista che intende come legittima difesa sparare a vista. Meglio ancora se sono rumeni, albanesi, africani o islamici.

Se posso, se avanzo tempo, ti trascrivo un passaggio del Prologo del nuovo libro di Zagrebelsky “MOSCACIECA”, uscito nelle librerie la scorsa settimana.
pancho
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Iscritto il: 21/02/2012, 19:25

Re: Giustizia e (in)giustizia

Messaggio da pancho »

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La legittima difesa. Art. 52 del codice penale

La legittima difesa (disciplinata dall'art. 52 del codice penale), è una sorta di "autotutela" che l'ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un'esigenza del tutto naturale che è legata all'istinto di reagire quando si viene aggrediti.
Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest'ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l'unico rimedio possibile nell'immediato per evitare una offesa ingiusta.

In questa pagina; La norma di riferimento | La scriminante della legittima difesa | L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova | La legittima difesa putativa | Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa: | Giurisprudenza della Cassazione:
La norma di riferimento
Partiamo dalla disciplina codicistica. La norma di riferimento è l'art. 52 del codice penale.

Art. 52 codice penale.

La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.



La scriminante della legittima difesa
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall'insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un'aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva:

Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità dell'immediata successione della difesa.
L'offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un'omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l'offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell'aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
La norma di riferimento nell'articolo 55 del codice penale:

Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante.

La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l'antigiuridicità dell'azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.
Una recente sentenza della corte di cassazione (n. 28224/2014) ha chiarito che "l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta". Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un'autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell'oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un'arma finta. Se l'aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa:

» Cassazione: non c'è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato

» Accoltella il rivale e poi odora il suo sangue. Anche se l’altro aveva un bastone, non c'è legittima difesa. Per la Cassazione è tentato omicidio

» Il problema della legittima difesa con particolare riferimento ai reati abituali e alla attualità del pericolo

» Legittima difesa non invocabile da colui che accetti una sfida

» Legittima difesa: necessario il pericolo attuale di un'offesa ingiusta


Giurisprudenza della Cassazione:

Cassazione penale sentenza 07/10/2014 n. 50909
In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

Cassazione penale sentenza 02/07/2014 n. 35709
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

Cassazione penale sentenza 26/03/2014 n. 28224l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.
L'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta.

Cassazione penale sentenza del 25/02/2014 n. 28802
Nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.


Cassazione penale sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p. (In applicazione di tale principio la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo - anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 codice penale).

Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
(http://www.StudioCataldi.it)

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Legge a mio avviso da rivedere in parecchi suoi punti.
Ne scelgo alcuni:
La scriminante della legittima difesa...l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa...

SE una persona entra in casa mia certamente lo fa per delinquere sapendo pure i rischi che tutto questo comporta o no?

Devo prima chiedere che intenzioni ha oppure se e' armato e quale arma casomai porta addosso? Essì che lo devo chiedere poiche potrei andar incontro ad una spropositata difesa e' quindi pagarne poi le spese a caro prezzo.

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.

Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

Fare lo sceriffo spetta agli ordini competenti e questi non sono pochi all'interno di una comunita, ma se fra queste maglie il malfattore delinquente trova modo lo stesso di entrare sappia che anche il comune cittadino ha il dovere di difendersi. Quindi sappia che il rischio e' molto alto. MOLTO!

E questo non vuol dire Far West ma contribuire alla funzione della cosa pubblica che in questo caso vuol dire sicurezza. Tutti gli altri "ghirigori" non centrano ma aggirano un problema che a me pare molto semplice.

un salutone
Cercando l'impossibile, l'uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo.(M.A.Bakunin)
camillobenso
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Re: Giustizia e (in)giustizia

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pancho ha scritto:
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La legittima difesa. Art. 52 del codice penale

La legittima difesa (disciplinata dall'art. 52 del codice penale), è una sorta di "autotutela" che l'ordinamento giuridico italiano consente nel caso in cui insorga un pericolo imminente (per sé o per altri) da cui è necessario difendersi e non ci sia la possibilità di rivolgersi all'autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. Probabilmente il legislatore ha voluto tenere conto di un'esigenza del tutto naturale che è legata all'istinto di reagire quando si viene aggrediti.
Non bisogna però confondere la legittima difesa con la vendetta perché quest'ultima è una reazione che avviene dopo che la lesione è stata già provocata mentre si parla di legittima difesa quando si reagisce a una aggressione e tale reazione rappresenta l'unico rimedio possibile nell'immediato per evitare una offesa ingiusta.

In questa pagina; La norma di riferimento | La scriminante della legittima difesa | L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova | La legittima difesa putativa | Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa: | Giurisprudenza della Cassazione:
La norma di riferimento
Partiamo dalla disciplina codicistica. La norma di riferimento è l'art. 52 del codice penale.

Art. 52 codice penale.

La legittima difesa. Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma [ndr: violazione di domicilio], sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.



La scriminante della legittima difesa
I presupposti essenziali della legittima difesa sono costituiti da un lato dall'insorgenza del pericolo (generalmente determinato da un'aggressione ingiusta) e da una reazione difensiva:

Il riferimento al diritto proprio o altrui è diretto ad escludere che possano essere oggetto di reazione gli interessi pubblici dello Stato, quelli diffusi e collettivi o quello alla generica osservanza della legge. La difesa è legittima in tutte quelle ipotesi in cui il rapporto tra offesa temuta e reazione difensiva si pone cronologicamente nei termini dell'immediata prossimità dell'offesa ovvero della contestualità dell'immediata successione della difesa.
L'offesa ingiusta si concreta in una minaccia o in un'omissione contraria alle regole del diritto; la reazione difensiva si configura quale necessaria quando la difesa si risolve nell'unica scelta possibile, in base alle condizioni in cui si verifica l'offesa e alle reali alternative di salvaguardia a disposizione dell'aggredito; proporzionata è la difesa valutata non più in base al rapporto tra i mezzi disponibili e quelli effettivamente usati, ma alla stregua dei beni in gioco e dei disvalori delle condotte poste in essere.

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
La norma di riferimento nell'articolo 55 del codice penale:

Art. 55. Eccesso colposo.
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'onere della prova incombe sul soggetto che ha difeso il diritto proprio o altrui e che dovrà indicare i fatti e le circostanze dai quali si evince l'esistenza della scriminante.

La valutazione è rimessa al libero convincimento del giudice che terrà conto di un ragionevole complesso di circostanze oggettive: l'esistenza di un pericolo attuale o di un'offesa ingiusta; i mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito e il modo in cui ne ha fatto uso; il contemperamento tra l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e del bene leso da chi reagisce.

La legittima difesa putativa
Quando sussistono i requisiti della legittima difesa, si esclude l'antigiuridicità dell'azione di chi reagisce ad un aggressore. Può accadere però che per un errore di fatto un individuo si creda minacciato mentre effettivamente il pericolo non sussiste.
Si parla in questo caso di legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.
Una recente sentenza della corte di cassazione (n. 28224/2014) ha chiarito che "l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta". Nella fattispecie esaminata dalla corte è stata esclusa La sussistenza della legittima difesa in un caso in cui un'autovettura si era introdotto in una masseria facendo manovre spericolate suonando più volte il clacson. Gli imputati a quel punto avevano preso proprio veicolo in seguito la macchina e sparato diversi colpi di arma da fuoco.
Un tipico esempio di legittima difesa putativa è quella di chi nell'oscurità viene aggredito per scherzo da un amico con un'arma finta. Se l'aggredito proprio per il buio non riesce a riconoscere il suo amico e, credendo di essere in pericolo reagisce ferendolo o uccidendolo, la sua azione può rientrare nel campo della legittima difesa putativa.

Raccolta di articoli e sentenze in materia di legittima difesa:

» Cassazione: non c'è legittima difesa putativa se si usa un coltello contro chi è disarmato

» Accoltella il rivale e poi odora il suo sangue. Anche se l’altro aveva un bastone, non c'è legittima difesa. Per la Cassazione è tentato omicidio

» Il problema della legittima difesa con particolare riferimento ai reati abituali e alla attualità del pericolo

» Legittima difesa non invocabile da colui che accetti una sfida

» Legittima difesa: necessario il pericolo attuale di un'offesa ingiusta


Giurisprudenza della Cassazione:

Cassazione penale sentenza 07/10/2014 n. 50909
In tema di legittima difesa, la legge 13 febbraio 2006, n. 59, introducendo il comma secondo dell'art. 52 codice penale, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, quando sia configurabile la violazione del domicilio dell'aggressore, ossia l'effettiva introduzione del soggetto nel domicilio altrui, contro la volontà di colui che è legittimato ad escluderne la presenza, ferma restando la necessità del concorso dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità.

Cassazione penale sentenza 02/07/2014 n. 35709
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma 2, c.p., così come modificato dall'art. 1 l. 13 febbraio 2006 n. 59, presuppone che il soggetto che si introduce fraudolentemente nella dimora altrui agisca per insidiare l'altrui sfera domestica ovvero le persone che in essa si trovano (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante, giacché l'introduzione nell'abitazione dell'imputato era avvenuta non per aggredire quest'ultimo ma per soccorrere la di lui convivente, che stava per essere aggredita da uno degli altri occupanti la medesima abitazione).

Cassazione penale sentenza 26/03/2014 n. 28224l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa.
L'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un'adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un'offesa ingiusta.

Cassazione penale sentenza del 25/02/2014 n. 28802
Nella legittima difesa putativa la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore scusabile nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta; sicché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi a un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente.


Cassazione penale sentenza del 13/02/2014 n. 11806
L'eccesso colposo in legittima difesa non comporta l'assoluzione dell'imputato ma la riqualificazione del reato addebitatogli come reato colposo con conseguente applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, considerato che l'art. 55 c.p. non configura alcuna fattispecie scriminante o esimente, limitandosi a ribadire in tema di cause di giustificazione la disciplina generale dell'errore e della colpa di cui agli art. 43 e 47 c.p. (In applicazione di tale principio la Cassazione ha censurato la decisione del giudice di merito - che aveva assolto l'imputato dal reato di omicidio preterintenzionale aggravato, ritenendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione eccessiva rispetto all'entità del pericolo - anziché provvedere alla riqualificazione del fatto come omicidio colposo, ex art. 589 codice penale).

Fonte: La legittima difesa. Art. 52 del codice penale
(http://www.StudioCataldi.it)

CONTINUA
Legge a mio avviso da rivedere in parecchi suoi punti.
Ne scelgo alcuni:
La scriminante della legittima difesa...l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge; la reazione legittima deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e deve sussistere comunque una proporzione tra difesa ed offesa...

SE una persona entra in casa mia certamente lo fa per delinquere sapendo pure i rischi che tutto questo comporta o no?

Devo prima chiedere che intenzioni ha oppure se e' armato e quale arma casomai porta addosso? Essì che lo devo chiedere poiche potrei andar incontro ad una spropositata difesa e' quindi pagarne poi le spese a caro prezzo.

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.

Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

Fare lo sceriffo spetta agli ordini competenti e questi non sono pochi all'interno di una comunita, ma se fra queste maglie il malfattore delinquente trova modo lo stesso di entrare sappia che anche il comune cittadino ha il dovere di difendersi. Quindi sappia che il rischio e' molto alto. MOLTO!

E questo non vuol dire Far West ma contribuire alla funzione della cosa pubblica che in questo caso vuol dire sicurezza. Tutti gli altri "ghirigori" non centrano ma aggirano un problema che a me pare molto semplice.

un salutone




Tagadà - Puntata 26/10/2015

http://www.la7.it/tagada/rivedila7/taga ... 015-165640
camillobenso
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Re: Giustizia e (in)giustizia

Messaggio da camillobenso »

L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

pancho

da un post di 3 pagine addietro:


Se tu fossi un giudice come ti comporteresti in questo caso?

Alcuni anni orsono una ragazza, che avevo in cura per problemi legati a una relazione sentimentale, mi raccontò con una certa ansia che aveva scoperto che il padre teneva una pistola carica nel cassetto del comodino. Aveva provato a dirgli che secondo lei era pericoloso tenere un’arma in questo modo. Oltretutto mantenerla carica risultava illegale in quanto occorre tenere l’arma sotto chiave in un mobile apposito con le munizioni a parte.

Il padre aveva alzato la voce inveendo e affermando che “nessuno ci protegge, dobbiamo da soli fare fronte ad eventuali ladri”.



Aveva inoltre continuato affermando che: “non vedeva l’ora di trovarsi faccia a faccia con un malvivente così avrebbe fatto giustizia”.



La figlia era consapevole che dopo il pensionamento il padre stava attraversando un periodo di malessere perché si sentiva inutile. Mentre prima era il “Signor Direttore” ora nessuno lo considerava più. Con l’aiuto della sorella e della madre riuscirono a convincere il padre di togliere il caricatore dalla pistola e di riporla in un armadio chiuso
pancho
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Re: Giustizia e (in)giustiziaw

Messaggio da pancho »

camillobenso ha scritto:L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

pancho

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Se tu fossi un giudice come ti comporteresti in questo caso?

Alcuni anni orsono una ragazza, che avevo in cura per problemi legati a una relazione sentimentale, mi raccontò con una certa ansia che aveva scoperto che il padre teneva una pistola carica nel cassetto del comodino. Aveva provato a dirgli che secondo lei era pericoloso tenere un’arma in questo modo. Oltretutto mantenerla carica risultava illegale in quanto occorre tenere l’arma sotto chiave in un mobile apposito con le munizioni a parte.

Il padre aveva alzato la voce inveendo e affermando che “nessuno ci protegge, dobbiamo da soli fare fronte ad eventuali ladri”.



Aveva inoltre continuato affermando che: “non vedeva l’ora di trovarsi faccia a faccia con un malvivente così avrebbe fatto giustizia”.



La figlia era consapevole che dopo il pensionamento il padre stava attraversando un periodo di malessere perché si sentiva inutile. Mentre prima era il “Signor Direttore” ora nessuno lo considerava più. Con l’aiuto della sorella e della madre riuscirono a convincere il padre di togliere il caricatore dalla pistola e di riporla in un armadio chiuso
Caro Zione una rondine non fa mai una primavera come pure un'eccezione non può far mai la regola

Un salutone
Cercando l'impossibile, l'uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo.(M.A.Bakunin)
pancho
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Re: Giustizia e (in)giustiziaw

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pancho ha scritto:
camillobenso ha scritto:L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

pancho

da un post di 3 pagine addietro:


Se tu fossi un giudice come ti comporteresti in questo caso?

Alcuni anni orsono una ragazza, che avevo in cura per problemi legati a una relazione sentimentale, mi raccontò con una certa ansia che aveva scoperto che il padre teneva una pistola carica nel cassetto del comodino. Aveva provato a dirgli che secondo lei era pericoloso tenere un’arma in questo modo. Oltretutto mantenerla carica risultava illegale in quanto occorre tenere l’arma sotto chiave in un mobile apposito con le munizioni a parte.

Il padre aveva alzato la voce inveendo e affermando che “nessuno ci protegge, dobbiamo da soli fare fronte ad eventuali ladri”.



Aveva inoltre continuato affermando che: “non vedeva l’ora di trovarsi faccia a faccia con un malvivente così avrebbe fatto giustizia”.



La figlia era consapevole che dopo il pensionamento il padre stava attraversando un periodo di malessere perché si sentiva inutile. Mentre prima era il “Signor Direttore” ora nessuno lo considerava più. Con l’aiuto della sorella e della madre riuscirono a convincere il padre di togliere il caricatore dalla pistola e di riporla in un armadio chiuso
Caro Zione una rondine non fa mai primavera come pure un'eccezione non può far mai la regola.

Caro Amico da questa situazione politica è da quello che vediamo nel mondo non ci resta che sperare sugli Alieni visto anche le dichiarazione di qualche mese fa da parte del consigliere uscente di Obama. http://www.rainews.it/dl/rainews/artico ... 69579.html

Sperando sempre che abbiano a cuore le ns. sorti. D'altronde che futuro hanno i ns. figli nipoti e pronipoti con queste generazioni di politici?

Il mondo è in mano alle lobbies e ai padroni del vapore che non hanno niente a che fare con il popolo. Quindi....

Probabilmente credo che anche alla chiesa possa servire un'auto del genere visto la continua deviazione dagli insegnamenti del Cristo. http://www.ilmattoquotidiano.it/wordpre ... deo-shock/

Che ne dici?


Un salutone
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Re: Giustizia e (in)giustiziaw

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pancho ha scritto:
pancho ha scritto:
camillobenso ha scritto:L'eccesso colposo di legittima difesa e l'onere della prova
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa a fronte di una reazione di difesa eccessiva: non c'è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
Anche in questo passo legislativo come puo una persona sapere quale puo essere la proporzionalita di difesa adottare nel momento in cui si trova in casa un delinquente ch certo non e' venuto a bere uno spritz assieme a me.
Sono sempre piu' propenso a pensare che queste leggi abbiamo avuto il suo tempo in cui i ladri di polli venivano trovati in fragrante.
Ora abbiamo assoluto bisogno di leggi con sicure e che le pene vengano scontate. Che esista un deterente che in un certo qual modo faccia capire che non vale la pena più di tanto delinquere.

pancho

da un post di 3 pagine addietro:


Se tu fossi un giudice come ti comporteresti in questo caso?

Alcuni anni orsono una ragazza, che avevo in cura per problemi legati a una relazione sentimentale, mi raccontò con una certa ansia che aveva scoperto che il padre teneva una pistola carica nel cassetto del comodino. Aveva provato a dirgli che secondo lei era pericoloso tenere un’arma in questo modo. Oltretutto mantenerla carica risultava illegale in quanto occorre tenere l’arma sotto chiave in un mobile apposito con le munizioni a parte.

Il padre aveva alzato la voce inveendo e affermando che “nessuno ci protegge, dobbiamo da soli fare fronte ad eventuali ladri”.



Aveva inoltre continuato affermando che: “non vedeva l’ora di trovarsi faccia a faccia con un malvivente così avrebbe fatto giustizia”.



La figlia era consapevole che dopo il pensionamento il padre stava attraversando un periodo di malessere perché si sentiva inutile. Mentre prima era il “Signor Direttore” ora nessuno lo considerava più. Con l’aiuto della sorella e della madre riuscirono a convincere il padre di togliere il caricatore dalla pistola e di riporla in un armadio chiuso
Caro Zione una rondine non fa mai primavera come pure un'eccezione non può far mai la regola.

Caro Amico da questa situazione politica è da quello che vediamo nel mondo non ci resta che sperare sugli Alieni visto anche le dichiarazione di qualche mese fa da parte del consigliere uscente di Obama. http://www.rainews.it/dl/rainews/artico ... 69579.html

Sperando sempre che abbiano a cuore le ns. sorti. D'altronde che futuro hanno i ns. figli nipoti e pronipoti con queste generazioni di politici?

Il mondo è in mano alle lobbies e ai padroni del vapore che non hanno niente a che fare con il popolo. Quindi....

Probabilmente credo che anche alla chiesa possa servire un'auto del genere visto la continua deviazione dagli insegnamenti del Cristo. http://www.ilmattoquotidiano.it/wordpre ... deo-shock/

Che ne dici?


Un salutone


Caro pancho, se una rondine non fà primavera, come sono orientati quei "passerotti" ammontanti al 73 % dei tricolori, secondo Roberto Weber?


I due "passerotti" indigeni, anche se non sono determinati ed espliciti come l'ex Sciur Diretur, sopra descritto, sono di un gradino appena sotto, nelle espressioni ufficiali.

E gli altri come si esprimono?
pancho
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Re: Giustizia e (in)giustiziaw

Messaggio da pancho »

camillobenso ha scritto: Caro pancho, se una rondine non fà primavera, come sono orientati quei "passerotti" ammontanti al 73 % dei tricolori, secondo Roberto Weber?


I due "passerotti" indigeni, anche se non sono determinati ed espliciti come l'ex Sciur Diretur, sopra descritto, sono di un gradino appena sotto, nelle espressioni ufficiali.

E gli altri come si esprimono?
Ma allora Amico mio, dove stanno le differenze fra di noi? Su che cosa ci differenziamo e come possiamo affrontare e risolvere le ns. divergenze qualora esistano?
Un salutone
Cercando l'impossibile, l'uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo.(M.A.Bakunin)
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Re: Giustizia e (in)giustizia

Messaggio da camillobenso »

Ma allora Amico mio, dove stanno le differenze fra di noi? Su che cosa ci differenziamo e come possiamo affrontare e risolvere le ns. divergenze qualora esistano?
pancho


Quando 50 anni fa, al termine dei meravigliosi anni ’60, mi sono imbattuto nell’esperienza faticosa del regime del futuro generale Maletti, mai avrei pensato che quella in fondo potesse rappresentare una forma di democrazia concreta, che noi ragazzi di belle speranze di sinistra, bollavamo tranquillamente come dittatura.

Dove chi comanda si assoggetta per primo alle leggi come se fosse l’ultimo dei fantaccini.

Nella società attuale, completamente anarchica, dove i termini si sono completamente ribaltati il potere ci tiene a mantenere intatti i propri privilegi.

E questo provoca grossi scompensi nella società. Dei tanti uno, è quello di cui stiamo discutendo.

Quando Achille Serra giunge a Milano, 1968, come raccontava lunedì scorso a Tagadà, i ladri professionisti erano 8. Dal tipo di furto al Commissariato sapevano chi era stato, perché lasciava la sua firma.

Ora bisognerebbe dare una risposta sociologica su quanto è accaduto in quasi questo mezzo secolo.

Nel settore furti il numero dei professionisti si é moltiplicato a dismisura.

Le forze dell’ordine, sotto la guida dei vari ministeri degli Interni non hanno saputo dare una risposta adeguata.

Già una ventina di anni fa, un pomeriggio, accompagnando un’amico carrozziere da uno sfasciacarrozze ai bordi del Campovolo di Cinisello B. mi aveva segnalato la presenza di un mezzo della Polizia, che stazionava poco distante, ma che a detta del carrozziere era in combutta con lo sfasciacarrozze.

Due anni fa ho ricevuto le confidenze di un poliziotto in pensione che mi ha confermato un quadro dell’intero comparto delle forze dell’ordine pubblico da brivido.

Sono cose che non possono essere ripetute su di un forum. Accenno solo ad un fatto indistinto, senza entrare nel merito, per ovvie ragioni.

La Sacra Corona Unita che pagava le tangenti alla Polizia.

Da qui ti rendi conto che in questo stramaledetto Paese, che non ha capito cosa significa vivere, non c’è più niente da fare.
Ma malgrado questo, non credo che la difesa della sicurezza personale debba essere lasciata ai singoli.

Perché i risultati non possono essere che quelli di “El Grinta”.

I singoli cittadini non hanno la preparazione sufficiente e necessaria per affrontare una prova di ordine pubblico.

Quindi la risposta deve essere solo quella della delega allo Stato.

Viceversa, lasciando ai singoli l’onere della difesa personale, porta inevitabilmente nella dimensione dell’OK KORRAL, dei El Grinta, dei Bonanno e dei Joe Formaggio.

Io di questo ne sono sicuro.

Spero di renderti noto al più presto il Prologo di Zagrebelski, dove descrive il mondo che sta andando alla deriva.

Io sono sempre stato contrario ad entrare in certi imbuti in cui si sa poi come va a finire.

Ho cercato di tenere duro in questi ultimi quattordici anni con la presenza sui forum che tu conosci.

Ovviamente ho fallito perché non sono riuscito a fermare la deriva.

Sono pertanto contrario ad entrare in una nuova fase di carneficina inutile, se possibile.

E’ un compito che spetta allo Stato. Se ancora esiste.
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